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L’agricoltura sociale rappresenta ormai una concreta opportunità per le imprese agricole, per diversificare le proprie attività, marcando l’attenzione anche al mondo del sociale.
Si tratta di un’importante facoltà concessa alle imprese agricole, che, qualificandole come attività connesse, possono svolgere un’ampia rosa di attività che vanno dall’inserimento dei lavoratori svantaggiati ai progetti di educazione alimentare ed ambientale, dalle prestazioni a supporto di pazienti in terapia alle attività sociali al servizio delle comunità locali.
Dal punto di vista soggettivo, le prestazioni sociali possono essere esercitate sia dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c. che dalle cooperative sociali di cui alla L. 381/1991 e possono essere identificate in tre diverse categorie:
La normativa di riferimento è la Legge 141/2015 che ha trovato la sua quasi piena attuazione grazie all’emanazione del Decreto n. 12550 del 21/12/2018 del MIPAAF, documento contenente le modalità relative alle attività di agricoltura sociale, nonché i requisiti minimi da rispettare per il loro svolgimento.
L’art. 2, comma 1 della Legge 141/2015, elenca quattro tipologie di attività ricomprese nell’agricoltura sociale, ossia:
Ad esclusione della lettera a) del sopra citato elenco, tutte le altre attività sono in regime di connessione con l’attività agricola principale di cui all’art. 2135 c.c. pertanto, se tali attività sono esercitate da persone fisiche e società semplici, possono usufruire del regime forfettario di cui all’art. 56-bis del TUIR e IVA con la detrazione forfetaria pari al 50%, ai sensi dell’art. 34-bis del D.P.R. 633/1972.
La Legge n. 141/2015 ha inoltre previsto forme di sostegno a tutti coloro che intraprendono questo tipo di attività, riconoscendo, per esempio, la priorità nell’assegnazione dei terreni demaniali agricoli e di quelli appartenenti agli enti pubblici territoriali e non territoriali.