Con sentenza n. 4118/12/2019, la CTR della Lombardia ha dichiarato che, in caso di ravvedimento operoso per regolarizzare la tardiva registrazione di un contratto di locazione, il contribuente può versare l’imposta di registro per la sola prima annualità contrattuale, con l’aggiunta di sanzioni ed interessi.
Dal combinato disposto degli art. 43, comma 1, lettera h) del D.P.R. 131/1986 e art. 17, comma 1, del medesimo Decreto, si evince che:
- la base imponibile è costituita dall'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto (art. 43);
- per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, ovvero annualmente, sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno (art. 17).
Secondo i Giudici, l’articolo 17, che prevede la possibilità di effettuare il versamento dell’imposta anno per anno, costituisce una deroga al principio generale espresso nell’art. 43, che determina la base imponibile sulla scorta dei corrispettivi pattuiti per l'intera durata del contratto.
In altre parole, se il contribuente si ravvede per regolarizzare la tardiva registrazione del contratto, l’Ufficio non può emettere un avviso di liquidazione, per irrogare la sanzione sull’imposta dovuta, per l’intera durata pluriennale del contratto, in virtù dell’art. 43.
Tale orientamento è confermato anche dalla Circolare ministeriale 12 del 1998 e dalla circolare 33/E/2006, in cui si afferma che, alla regola generale dell’imposta di registro dovuta per l’intera durata del contratto, fanno eccezione i contratti di locazione pluriennale.
Si segnala che, le conclusioni della CTR Lombardia trovano conferma anche in altre sentenze (CTP Milano 1610/2018 e 1874/2018; CTR Lombardia 1457/2018) che, però, non sono le uniche ad essersi espresse sull’argomento. Di orientamento opposto sono le pronunce della CTR Lombardia (1879/2019) e CTP Mantova (82/2018), secondo cui il ravvedimento va parametrato all’intero ammontare del corrispettivo pattuito per tutta la durata del contratto poiché il contribuente vanta solo una mera facoltà di rateizzare il pagamento.
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