Le agevolazioni previste per l’accorpamento della piccola proprietà contadina, come noto, rappresentano uno dei benefici fiscali più interessanti per gli agricoltori, che hanno così la possibilità di acquistare terreni agricoli usufruendo di un’imposizione ridotta.
Tale agevolazione, però, ha generato negli anni anche ampio contenzioso e, sul tema, è tornata recentemente ad esprimersi la Corte di Cassazione con la sentenza n. 30817 del 26 novembre 2019.
L’agevolazione PPC
L’art. 7 della L. 604/1954 ha introdotto nell’ordinamento le agevolazioni PPC, che sono state poi rinnovellate con il D.Lgs. n. 194/2009, il quale, all’art. 2, comma 4-bis, stabilisce i requisiti per l’accesso e la consistenza del beneficio concesso.
Ricordiamo che l’agevolazione PPC consiste nell’applicazione delle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa e dell'imposta catastale nella misura dell'1% per gli acquisti di terreni agricoli posti in essere da soggetti IAP o CD.
Il caso controverso
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di liquidazione per il parziale pagamento delle imposte relative alla registrazione di una ordinanza del tribunale, la quale aveva ad oggetto la ricognizione del passaggio di proprietà di un fondo rustico, sulla base del diritto di usucapione speciale previsto dall’art. 1159-bis c.c., in base al quale gli agricoltori possono acquistare la proprietà di un fondo, in virtù del possesso continuato dello stesso per quindici anni, in presenza di taluni requisiti (ubicazione del terreno nei Comuni montani oppure reddito dominicale inferiore a quello previsto dalla legge).
L’agricoltore, da parte sua, sosteneva di non dovere nulla, in quanto l’imposizione per tale registrazione era stata determinata sulla base delle agevolazioni previste dal richiamato D.Lgs. 194/2009.
La decisione dei giudici
Chiamata a pronunciarsi sulla questione, la Corte di Cassazione ha sostenuto che l’agevolazione PPC è da ritenersi applicabile anche al caso di specie: pertanto le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate erano da ritenersi infondate.
Secondo quanto affermato dai giudici, infatti, l’elencazione degli atti di trasferimento onerosi, prevista dalla vecchia disciplina PPC (art. 1 della L. 604/1954), non era da ritenersi tassativa e, pertanto, sulla base di quanto precisato con la circolare n. 36/E/2010 dell’Agenzia, tale principio vale anche per la nuova disciplina per quanto compatibile.
Sulla scorta di tali presupposti, i magistrati hanno sostenuto che, seguendo la ratio legis dell’agevolazione e in coerenza con i principi dell’art. 44 della Costituzione, visto l’intento del legislatore di favorire gli atti posti in essere per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina, anche l’usucapione agevolato di cui all’art. 1159-bis c.c. deve ritenersi soggetto all’agevolazione PPC, pur non rientrando tra gli atti di trasferimento a titolo oneroso specificamente previsti dalla norma.
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