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Ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, il diritto alla detrazione IVA sorge nel momento in cui l’imposta diventa esigibile, ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
Il momento dal quale è possibile detrarre l’imposta coincide con l’effettuazione dell’operazione ai sensi dell’art. 6, D.P.R. n. 633/1972, quindi:
Ai fini della detrazione, il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture, indicando data, ditta, denominazione del fornitore, ammontare imponibile e ammontare dell’imposta, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura.
La regola generale distingue:
Per le fatture elettroniche può presentarsi il caso in cui una fattura è stata emessa dal cedente a dicembre 2019, messa a disposizione nell’Area riservata dell’Agenzia delle Entrate, ma non sia pervenuta al cessionario.
In questi casi, ai fini fiscali, la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito Web dell’Agenzia delle Entrate da parte del cessionario.
Se, dunque, la fattura è stata emessa a dicembre 2019, ma per cause tecniche non viene consegnata dall’SDI, la detrazione si applicherà nei seguenti modi:
Si ricorda che la regola, secondo cui la detrazione può essere esercitata in relazione ai documenti di acquisto pervenuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, non può essere applicata per le operazioni dell’anno precedente.