Il Decreto Fiscale sta subendo una pesante revisione in sede di conversione in Legge. Per ora, tra le misure che sembrano confermate, vi sono quelle indicate all’art. 16 che modificano i termini per la presentazione dell’esterometro. Lo stesso articolo prevede, inoltre, la predisposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate delle bozze precompilate dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche.
Precompilate
L’introduzione della fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi consentirà all’Agenzia delle Entrate di disporre di una quantità di informazioni dettagliate che potranno, in futuro, semplificare gli adempimenti per i soggetti passivi IVA.
L’articolo 16 del D.L. 124/2019, in corso di conversione, prevede al comma 1 che, a partire dal 1° luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate, per i soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, provvederà alla predisposizione delle bozze precompilate dei registri IVA e delle liquidazioni periodiche.
Tali documenti andranno comunque aggiornati dai contribuenti o dai professionisti che intendano utilizzarli in quanto l’Agenzia, disponendo dei soli dati numerici, non possiede tutte quelle ulteriori informazioni connesse al profilo soggettivo e, quindi, alla percentuale di detraibilità di alcune spese, note esclusivamente all’interessato.
Imprese e professionisti utilizzano propri applicativi per la tenuta della contabilità o si appoggiano a consulenti ed associazioni che a loro volta dispongono di software dedicati che generano la predisposizione dei registri e delle liquidazioni periodiche.
Di fatto, la misura in sé non rappresenta quindi una semplificazione per il momento, ma fa intuire le potenzialità del sistema posto in essere con la digitalizzazione dei documenti fiscali, che potrà consentire all’Agenzia delle Entrate di eseguire direttamente gran parte degli adempimenti fiscali, compreso il calcolo delle imposte.
Slitta invece al periodo d’imposta 2021 la bozza della dichiarazione IVA.
Esterometro
Tra le modifiche vi è anche quella della rimodulazione dei termini per la presentazione delle comunicazioni relative alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi, effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (esterometro), che dovrà essere effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
In caso di conferma della norma, non essendo definita la decorrenza per il passaggio dal termine mensile a quello trimestrale, parrebbe opportuno dare decorrenza alla misura a partire dal 2020.
Va ricordato che le operazioni da riportare nell’esterometro comprendono anche quelle verso i consumatori finali non residenti in Italia. Sono invece escluse le operazioni trasmesse tramite il sistema “Otello” relative al “tax free shopping” e le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non residenti in Italia.
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