Il settore dell’agricoltura aveva aperto le porte alla coltivazione delle piante officinali grazie alle disposizioni del D.Lgs. n. 75/2018.
Nonostante l’introduzione di tale novità, sembra che il legislatore si sia dimenticato di questa filiera produttiva.
Dopo sei mesi dall’emissione del D.Lgs. n. 75/2018, infatti, doveva essere fatta l’individuazione puntuale delle piante officinali tramite l’emanazione di un Decreto Ministeriale di cui, però, ancora non si è avuta traccia.
Ad oggi le piante officinali vengono definite all’articolo 1, comma 2, del citato Decreto, come:
- le piante, alghe, funghi macroscopici e licheni aventi caratteristiche medicinali, aromatiche e da profumo. Si tratta della nozione comunitaria di MAP (Medicinal and Aromatic Plants) ampliata;
- le specie vegetali che, in ragione delle loro caratteristiche funzionali, possono essere utilizzate, anche a seguito di trasformazione, nelle categorie di prodotti per le quali ciò è consentito nella normativa di settore.
Tale classificazione di piante rimane però ancora molto vaga e la mancanza di un elenco specifico crea problemi interpretativi ed applicativi della norma in esame.
Inoltre, manca ancora un chiarimento da parte del legislatore in merito alle attività che possono svolgere gli imprenditori agricoli per rientrare nella disciplina ex art. 2135.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del D.Lgs. n. 75/2018 “La coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali, sono considerate attività agricole, ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile”.
Il comma 4 del suddetto articolo stabilisce i limiti entro i quali si rientra in un’attività agricola, affermando come il risultato dell’attività di coltivazione o di raccolta può essere impiegato direttamente, oppure essere sottoposto a operazioni di prima trasformazione indispensabili alle esigenze produttive, consistenti:
- nelle attività di lavaggio, defoliazione, cernita, assortimento, mondatura, essicazione, taglio e selezione, polverizzazione delle erbe secche e ottenimento di olii essenziali da piante fresche direttamente in azienda agricola, nel caso in cui quest’ultima attività necessiti di essere effettuata con piante e parti di piante fresche appena raccolte;
- in qualsiasi attività volta a stabilizzare e conservare il prodotto destinato alle fasi successive della filiera.
Nella prassi, però, risulta complicato delineare con precisione quali siano le attività che rientrano tra quelle di “prima trasformazione”, proprio a causa del continuo sviluppo delle tecniche agricole applicate alla coltivazione delle piante.
Infatti, benché la norma faccia un elenco di quelle che sono le attività rientranti in tale concetto, in dottrina si è adottato il criterio per cui sono prime trasformazioni tutte le attività che, partendo da un prodotto agricolo, ne ottengono un altro parimenti classificabile quale agricolo.
Inutile dire che, per lo sviluppo di questa nuova filiera legata alla produzione e lavorazione di piante officinali, non può prescindere dal supporto di norme chiare e certe che, ad oggi, ancora mancano.
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