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La Legge di Bilancio 2020 ha rivisto le agevolazioni per le imprese che acquistano beni strumentali, materiali ed immateriali, prevedendo un vero e proprio credito di imposta che andrà a sostituire gli attuali super ed iper ammortamento. La nuova formulazione apre la strada anche alla fruizione del credito nel settore agricolo per le imprese che non determinano il reddito nei modi ordinari.
La Legge di Bilancio 2020 rivoluzionerà nettamente le due agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali e al posto di super ed iper ammortamento sarà introdotto un doppio credito d’imposta.
Il nuovo credito d’imposta sarà variabile a seconda della tipologia di investimenti: 40% o 20% del costo, in base all’importo dell’investimento, per gli investimenti materiali nell’Industria 4.0; 15% del costo, per gli investimenti in servizi e software digitali; 6% per gli investimenti in beni diversi dai precedenti.
Per i beni materiali connessi all’Industria 4.0, l’agevolazione verrebbe strutturata come segue:
Per i beni immateriali l’iper ammortamento verrà trasformato in un credito d’imposta con aliquota del 15% con un beneficio fiscale annuale del 5% su 3 anni, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.
Per l’acquisto di altri beni materiali, l’attuale maggiorazione del 30% del costo (super ammortamento), sarà sostituita da un credito d’imposta, riconosciuto fino a 2 milioni di euro di investimento, con aliquota pari al 6% con fruizione del beneficio annuale pari all’1,2% su 5 anni.
Il credito d’imposta Ricerca e Sviluppo previsto dal D.L. n. 145/2013, più volte modificato negli anni successivi, viene sostituito con un nuovo credito d’imposta riconosciuto, per l’anno 2020, sugli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.
In particolare, il nuovo credito d’imposta compete per:
Le spese ammissibili devono essere depurate di eventuali contributi o sovvenzioni ricevuti a qualsiasi titolo e i limiti massimi di spesa devono essere ragguagliati all’anno nel caso in cui il periodo d’imposta non corrisponda all’anno.
Le imprese ammesse al beneficio devono aver correttamente assolto gli adempimenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro e agli obblighi di versamento di imposte e contributi derivanti dai contratti di lavoro.