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Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 305, lo scorso 31 dicembre, gli elenchi dei Comuni per i quali è stata completata l’operazione di aggiornamento della banca dati catastale.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 30 del TUIR “le variazioni del reddito dominicale […] devono essere denunciate dal contribuente all'ufficio tecnico erariale. Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento”.
Tale denuncia ha lo scopo di comunicare le variazioni di reddito dominicale prodotte dal terreno sulla base della qualità di coltura che insiste al di sopra di esso.
A tal fine, tutte le particelle che, nell’anno 2019, hanno subito variazioni colturali, devono essere comunicate per la modifica della banca dati del catasto, entro i termini stabiliti dalla Legge.
Il contribuente che effettua variazioni della coltura deve darne comunicazione come di seguito elencato:
Sostanzialmente, le dichiarazioni presentate agli Organismi pagatori, riconosciuti dalla normativa comunitaria, esonerano i soggetti obbligati all’adempimento previsto dall’art. 30 del TUIR.
Per consultare la lista delle particelle che hanno subito una variazione di reddito dominicale è possibile recarsi direttamente presso gli Uffici provinciali dell’Agenzia delle Entrate, ma solo nei 60 giorni successivi alla data di pubblicazione degli elenchi nella Gazzetta Ufficiale.
Successivamente a tale data si potrà consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate seguendo il percorso Homepage > Cittadini > Fabbricati e Terreni > Aggiornamento dati catastali e ipotecari > Variazioni colturali.
Nel caso in cui, in sede di verifica delle variazioni, il contribuente si dovesse accorgere che ci sono delle incoerenze nell’attribuzione delle qualità di coltura, è possibile presentare, all’Ufficio provinciale dell’Agenzia delle Entrate di competenza, l'apposito modello per richiedere una rettifica in autotutela.
In ogni caso, entro 120 giorni dalla pubblicazione del comunicato in Gazzetta, è fatta salva la possibilità di proporre ricorso avverso la variazione dei redditi alla Commissione tributaria provinciale di competenza.
L’articolo 30 del TUIR precisa che le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono mutate le colture coltivate ed hanno effetto da tale anno. Le variazioni che determinano una diminuzione del reddito catastale, se la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo, hanno effetto dall'anno in cui sono state sostituite le colture; se la denuncia è stata presentata dopo, dall'anno in cui è stata presentata.
Per le variazioni effettuate tramite l’aggiornamento della banca dati degli organismi pagatori vi è una deroga alle suddette disposizioni. Ai sensi dell’articolo 2 della Legge n. 262/2006, i nuovi redditi determinati dalle variazioni colturali producono il loro fiscale a decorrere dal 1° gennaio dell’anno in cui viene presentata la dichiarazione.
Le dichiarazioni relative ai contributi comunitari (Domanda Unica) vengono presentate nel mese di maggio e comprendono, ovviamente, le colture presenti alla data di presentazione della domanda, comprese quelle impiantate o seminate nell’autunno precedente.
In tal caso, l’automatismo, anche in caso di colture che determinano un aumento del valore catastale, fa si che il reddito sarà fiscalmente rilevante fin dall’anno stesso di presentazione della Domanda Unica. Pertanto, le variazioni determinate dalla domanda presentata nel 2019 avranno effetto già dalla prossima dichiarazione dei redditi.
Si ricorda che ai fini IMU, invece, la base imponibile è data dal reddito dominicale presente in catasto al 1° gennaio pertanto, gli effetti delle variazioni decorrono solo a seguito dell’aggiornamento del dato sulla visura catastale.