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Tutti gli immobili compresi quelli rurali sono soggetti al pagamento della TASI ossia la nuova tassa sui “servizi indivisibili”.
I fabbricati rurali strumentali, e solo questi, avranno però un trattamento agevolato in quanto i comuni non potranno applicare un’aliquota superiore all’1 per mille.
Per i fabbricati rurali ad uso abitativo invece non spetta alcuna agevolazione.
La base imponibili per la determinazione dell’imposta è la medesima che viene calcolata per il calcolo dell’IMU con la sola differenza che mentre ai fini IMU i fabbricati rurali strumentali non pagano l’imposta gli stessi fabbricati ai fini della TASI devono pagare.
Questo nuovo tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, oppure aree edificabili.
In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a partire dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata.
A differenza dell’IMU, la TASI viene pagata anche dall’affittuario o dal comodatario nella misura che può variare dal 10 al 30% a secondo della delibera che verrà assunta.
E’ stata infine stabilita una clausola di salvaguardia la quale prevede che la somma delle due imposte (IMU + TASI) non possa essere superiore a quello che si pagherebbe ai fini IMU con l’aliquota del 6 per mille, ma questa regola vale sole per le prime case.
Per le altre tipologie di immobili e per le seconde case invece, ai comune è impedito di sconfinare oltre il 10.6 per mille.
Salvo modifiche dell’ultima ora la TASI si pagherà entro il 16 giugno 2014. I comuni potranno comunque prevedere due rate a cadenza semestrale.