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L’attuale assetto normativo dell’imposta sul valore aggiunto prevede tre possibili regimi che si possono applicare al settore agricolo che, a seconda del tipo di attività svolta, possono essere più o meno vantaggiosi nella determinazione dell’imposta dovuta: il regime di esonero, il regime speciale e il regime ordinario.
Il regime naturale previsto per le imprese agricole è quello c.d. “speciale”, disciplinato dall’art. 34 del D.P.R. 633/1972, che prevede che tali imprese possano determinare l’imposta dovuta applicando, all’ammontare dell’imponibile delle cessioni, una detrazione determinata da percentuali di compensazione stabilite per gruppi di prodotti, fissate da un apposito Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
Tale regime si applica solamente alla cessione di prodotti agricoli di cui alla Tabella A, parte I, del D.P.R. 633/1972.
Anche se il regime speciale è il regime naturale per le imprese agricole, non sempre rappresenta il regime più conveniente e, per questo, di anno in anno occorre valutare la possibilità di optare, se più vantaggioso, per gli altri regimi.
Per esempio, un’azienda in regime speciale con volume d’affari determinato prevalentemente dalla cessione di prodotti agricoli con basse aliquote di compensazione, che effettua investimenti in beni strumentali, potrebbe riscontrare tale regime non vantaggioso e potrà annualmente optare per il regime ordinario.
Tale opzione, esercitata ai sensi del 11° comma dell’art. 34 del Decreto IVA, prevede un vincolo almeno triennale e comporta che l’imposta si determini mediante la differenza dell’IVA a debito incassata e quella a credito relativa agli acquisti inerenti alle operazioni attive, compreso l’acquisto dei beni strumentali.
Al contrario, un imprenditore che ha già optato per il regime ordinario e che effettua anche operazioni diverse dalla cessione dei prodotti elencati nella prima parte della Tabella A, potrebbe avvantaggiarsi trasferendo su una contabilità separata in regime speciale l’attività caratteristica.
Optare per un regime piuttosto che l’altro ha delle ripercussioni anche sulla detrazione dell’imposta sostenuta per l’acquisto dei beni strumentali:
Sempre in caso di “rientro” nel regime speciale, la detrazione disciplinata dall’articolo 19-bis2 del D.P.R. 633/1972 prevede che anche l’imposta detratta per l’acquisto o la realizzazione di beni strumentali entrati in funzione nell’ultimo quinquennio (10 anni per beni immobili) debba esser riversata in ragione di tanti quinti (o decimi) quanti sono gli anni che mancano al compimento del quinquennio (o del decennio).
Infine, per le imprese agricole è possibile applicare il regime di esonero di cui al comma 6 dell’art. 34, D.P.R. 633/1972, riservato ai soggetti che realizzano un volume d’affari non superiore a 7.000 euro (costituito per almeno 2/3 dalle cessioni di prodotti agricoli).
Tale regime prevede l’esclusione dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'art. 39.
La valutazione sull’opportunità di cambiare regime va quindi ponderata con attenzione, in particolare quando il “vantaggio” fiscale è determinato da eventi straordinari. In tal caso, è suggeribile simulare le dinamiche degli anni successivi onde evitare che un’apparente opportunità si dimostri, nel tempo, svantaggiosa.