L’impresa agricola può fruire della possibilità, prevista dalla Legge n. 3/2012, che regolamenta l’accesso alle procedure di composizione della crisi e liquidazione del patrimonio, previste dal legislatore per tutte le imprese non fallibili che si trovano in uno stato di squilibrio finanziario che rende difficoltosa la prosecuzione dell’attività.
Le aziende che sono qualificabili come “imprenditore agricolo” possono accedere alla composizione della crisi da sovraindebitamento a prescindere dall’importo del debito e del volume d’affari.
Le procedure previste dalla Legge n. 3/2012 vanno a costruire una sorta di concordato con il quale si stabilisce un piano di pagamento dei debiti pregressi in base alle disponibilità dell’impresa, “concordando” quindi con i creditori un pagamento parziale del loro credito.
L’accordo tra la massa dei creditori e l’imprenditore può prevedere una riduzione dei crediti chirografari e, se sussistono determinate condizioni, anche una riduzione dei crediti assistiti da privilegio, mentre devono essere integralmente versate l’IVA e le ritenute d’acconto.
L’art. 7, comma 1, della Legge n. 3/2012 prevede infatti che, trattandosi di risorse proprie dell’Unione Europea, esse siano solo rateizzabili ma non falcidiabili.
La Corte Costituzionale è intervenuta proprio sul tema della falcidiabilità dell’IVA con la Sentenza n. 245 del 22 ottobre 2019: in tale Sentenza, la Corte Costituzionale ha valutato che la previsione dell’art. 7, comma 1, della Legge n. 3/2012, presenta profili di incostituzionalità in quanto in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione Italiana e con la normativa comunitaria.
Questa Sentenza costituisce un’importante novità nel panorama degli accordi per la soluzione delle crisi da sovraindebitamento, con la possibilità di falcidiare anche l’IVA. Tali procedure diventeranno maggiormente appetibili non solo a tutti gli imprenditori non fallibili ma anche agli imprenditori agricoli in stato di crisi.
Inoltre, con la Sentenza n. 245, la Corte Costituzionale ha portato anche i soggetti non fallibili ad avere le stesse opportunità, in termini di possibile riduzione dell’IVA da versare a seguito di un piano di ristrutturazione, previste per le imprese che invece hanno le caratteristiche per essere fallibili e che, attraverso le attuali procedure concorsuali, possono ottenere tale falcidia.
Stefania Milanesi, dottore commercialista e pubblicista
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