Per effetto del Decreto Fiscale 2020, da quest’anno cambia la periodicità di trasmissione della comunicazione dei dati relativi alle operazioni con soggetti esteri: dal 2020 sarà possibile effettuare al massimo quattro trasmissioni dell’esterometro.
Mentre la precedente regola prevedeva l’invio della comunicazione delle operazioni transfrontaliere con cadenza mensile, che doveva essere trasmessa entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ora gli invii avranno cadenza trimestrale.
I contribuenti quindi dovranno inviare la comunicazione dei dati:
- entro il 30 aprile per il primo trimestre;
- entro il 31 luglio per il secondo trimestre;
- entro il 31 ottobre per il terzo trimestre;
- entro il 31 gennaio per il quarto trimestre.
Resta comunque ferma la regola generale che, in mancanza di operazioni nel periodo di riferimento, il contribuente non sarà tenuto ad effettuare alcuna comunicazione.
In base alla novità, il primo invio trimestrale dovrà essere effettuato entro il 30 aprile del 2020, con riferimento ai dati relativi ai primi tre mesi del nuovo anno.
Invece, i dati relativi al mese di dicembre 2019 dovranno continuare ad essere trasmessi secondo la “vecchia” periodicità: la scadenza da osservare è il prossimo 31 gennaio 2020.
Nel caso in cui il soggetto passivo ponga in essere occasionalmente operazioni verso l’estero, potrebbe essere utile, sia pure facoltativamente, emettere la fattura in formato digitale: infatti, se il contribuente pone in essere operazioni con soggetti non residenti nello Stato, potrebbe adottare la fattura elettronica, in modo tale che l’Agenzia delle Entrate possa acquisire i dati dell’operazione direttamente dallo SDI (Sistema di Interscambio).
In questo caso, il codice destinatario SDI previsto è formato da sette X consecutive (“XXXXXXX”).
La medesima soluzione può essere adottata, ad esempio, se il soggetto passivo IVA stabilito nel territorio dello Stato, deve emettere un’autofattura con riferimento ad una prestazione di servizi territorialmente effettuata in Italia.
Anche in questa circostanza, per avere l’esonero dall’obbligo di trasmissione dell’esterometro, è possibile generare un documento in formato digitale, anziché in formato analogico, in modo che l’Agenzia delle Entrate possa acquisire autonomamente i dati transitati nel Sistema di Interscambio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA