Come noto, il regime di imposta piatta al 20%, destinato agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni con ricavi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro, è stato abrogato prima della sua applicazione che la norma fissava al 1° gennaio 2020.
Le modifiche della Legge n. 160/2019, però, non hanno risparmiato nemmeno il regime forfettario riservato ai titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo che hanno percepito ricavi o compensi nell’anno precedente inferiori a 65.000 euro.
Forfait. Le modifiche dal 2020
La Legge 160/2019 con l’articolo 1, comma 692 reintroduce alcuni vincoli che riducono significativamente la platea degli “aspiranti forfettari”.
La nuova formulazione della lettera b) del comma 54, Legge 190/2014 indica nel limite di 20.000 euro il massimale per le spese sostenute nell’anno precedente per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati a collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di partecipazione agli associati e quelle per il lavoro prestato dall'imprenditore o dai suoi familiari (art. 60 TUIR).
Rispetto alla limitazione della stessa natura prevista fino al 2018 (quando tale limite era fissato in 5.000 euro) e considerato il volume complessivo di ricavi e compensi ammessi per il forfait, il limite di 20.000 euro esclude sicuramente gran parte di quei soggetti che impiegavano almeno un collaboratore a tempo pieno o poco più, nel caso di part time o altre forme contrattuali.
Dal 2020 è ripristinata anche la causa di esclusione per i contribuenti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro.
A tal fine preme evidenziare che l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 10/2016, aveva indicato che il superamento del limite di 30.000 euro non avviene allorquando “il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia”.
Reddito anno 2019 per lavoro dipendente e assimilato |
Regime forfettario 2020 |
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Fino a 30.000 euro |
SI |
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Superiore a 30.000 euro |
Rapporto di lavoro cessato prima del 31/12/2019. |
SI |
Rapporto di lavoro cessato prima del 31/12/2019 ma si percepiscono (al 31/12/2019) redditi da pensione o da altro rapporto di lavoro |
NO |
Le altre cause di esclusione riportate al comma 57 della Legge n. 190/2014 dispongono che il regime forfettario non sia applicabile nei confronti dei seguenti soggetti:
- coloro che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in altro Stato UE o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- coloro che effettuano in esclusiva, o prevalentemente, cessioni di fabbricati loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- coloro che partecipano a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’esercente, attività d'impresa, arti o professioni;
- coloro che esercitano la propria attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 10/E/2016, ha confermato che i produttori agricoli, qualora rispettino i limiti previsti dall’art. 32 del TUIR, sono titolari di redditi fondiari in quanto non esercitano attività d’impresa. Gli stessi, nell’ipotesi in cui esercitino anche altre attività d’impresa o lavoro autonomo e qualora ne abbiamo i requisiti, possono applicare, per tali attività, il regime forfettario.
Dal 2020 applicabile il credito d’imposta investimenti anche per i forfettari
La Legge di Bilancio ha rimodulato gli incentivi per gli investimenti, pertanto, dal 2020, non sono state prorogate le disposizioni relative al super e iperammortamento. Le recenti disposizioni, contenute nei commi da 184 a 197, introducono per i nuovi investimenti un incentivo sotto forma di credito d’imposta. Tale credito potrà essere fruito anche dai soggetti in regime forfettario che invece erano esclusi, per il particolare metodo di determinazione del reddito, dalla precedente disciplina incentivante (super-iperammortamento).
Pertanto, dal 2020, anche i soggetti a forfait, per l’acquisto di beni strumentali, arredi d’ufficio, strumentazione professionale, potranno applicare il credito d’imposta al 6%.
Applicazione delle deduzioni
Il comma 692 della Legge n.160/2019 precisa che il reddito assoggettato al regime forfettario deve essere conteggiato nel reddito complessivo, per determinare la condizione di familiare a carico e la spettanza di deduzioni e detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.
Conclusioni
Negli ultimi anni il legislatore ha incentivato sempre più la libera impresa.
Attraverso l’istituzione del regime forfettario e con l’intento di scongiurare comportamenti elusivi o scorretti, le norme introdotte hanno dapprima previsto requisiti molto rigorosi che, in seguito, hanno subito un deciso ammorbidimento, con addirittura la promessa di un regime di flat tax fino a 100.000 euro di ricavi/compensi. In ultimo, la recente Legge di Bilancio ripropone una decisa inversione di tendenza con la reintroduzione di rigorosi requisiti.
Tutto ciò, oltre che a generare incertezza, pone imprese e professionisti dinnanzi a problematiche relative alla pianificazione fiscale e, conseguentemente, a quella economico-finanziaria delle proprie attività.
Infatti, molti soggetti - che fino al 31 dicembre dello scorso anno erano tranquillamente approdati al regime forfettario o addirittura anelavano l’applicazione del nuovo regime di flat tax al 20% - si sono trovati, dal 1° gennaio 2020, esclusi da tali regimi ritornando, pertanto, al regime ordinario. Stando alla Circolare n. 10/E del 2016, pur se non chiarissima, con il passaggio di regime, i ricavi ed i compensi maturati nel 2020 ed incassati a partire dal mese di gennaio saranno sottoposti al regime impositivo di tale anno, mentre le spese sostenute nel 2019 afferenti a tali ricavi non saranno deducibili.
Un’altra possibilità che potrà riguardare coloro che dal 2020 dovranno disapplicare il recedente regime è quella prevista dall’articolo 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972. In base a tale disposizione, in caso di mutamento del regime fiscale, con conseguente diversa detrazione dell’IVA, è prevista la rettifica limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione.
Questo “fisco fisarmonica” ha sollevato forti proteste e indotto il governo a valutare la possibilità di introdurre dei correttivi alle disposizioni appena approvate.
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