Entro il 31 gennaio si dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva degli investimenti 2019 per usufruire del “bonus pubblicità”, incentivo fiscale introdotto dal D.L. n. 50/2017, poi via via modificato e reso strutturale dal D.L. n. 59/2019.
Possono usufruire di tale agevolazione le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie su quotidiani e periodici (nazionali o locali) anche online e su emittenti televisive e radio locali, analogiche o digitali.
Il bonus viene concesso in base al regime “de minimis”, occorre quindi verificare di non aver superato il plafond di 200.000 euro di aiuti ottenuti nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti.
Per accedere al credito di imposta è necessario che vi sia un investimento incrementale, ossia che l’ammontare complessivo dell’investimento superi di almeno l’1% quanto speso, per gli stessi scopi, nell’anno precedente.
Tale incremento deve essere calcolato al netto dei costi accessori alla pubblicità, di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se a esso funzionale o connessa.
La procedura per accedere al “bonus pubblicità” prevede la presentazione di una domanda all’Agenzia delle Entrate, utilizzando i servizi telematici del portale, identificandosi tramite credenziali:
- innanzitutto, occorre presentare la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta“, documento contenente i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno per il quale si chiede l’agevolazione;
- successivamente si dovrà inviare la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno agevolato, dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo a quello della domanda;
- infine sarà pubblicato sul sito del Dipartimento l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.
Grazie alle modifiche apportate dall’art. 3-bis, D.L. n. 59/2019, il bonus pubblicità è stato reso strutturale mediante l’utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione.
L’altra novità è che il bonus è concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. È stata eliminata l’elevazione al 90% per microimprese, PMI e startup innovative.
Così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 41/E del 8 aprile 2019, il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24, indicando il codice tributo “6900”.
©RIPRODUZIONE RISERVATA