Il Ministro delle Politiche Agricole ha firmato il Decreto n. 383/2019 che da attuazione al Regolamento di esecuzione UE n. 2019/1323, relativo alle misure di sostegno eccezionali del mercato avicolo a seguito di focolai di influenza aviaria. Ora il Decreto dovrà essere vagliato dalla Corte dei Conti prima di andare in pubblicazione.
Ai sensi del Regolamento UE n. 2019/1323, è stato disposto un cofinanziamento al 50% tra Unione Europea e Italia per il sostegno del mercato avicolo a seguito dei fenomeni di influenza aviaria ad alta patogenicità emersi tra il 1° ottobre 2017 e il 30 giugno 2018. Le risorse stanziate dalla UE ammontano a 32.147.498 euro.
In base al Regolamento comunitario, le spese sono finanziabili dalla UE se saranno versate ai beneficiari, dall'Italia, al più tardi entro il 30 settembre 2020. Qualora i pagamenti avvenissero successivamente, troveranno applicazione le riduzioni previste dall’art. 5, comma 2 del Regolamento UE n. 907/2014.
Chi può presentare la domanda
Le misure di sostegno interessano le imprese del mercato delle uova e delle carni di pollame dedite all’allevamento delle seguenti categorie merceologiche: pollo, faraona, anatra, gallina ovaiola, pollastra, cappone, pulcino e tacchino ed alle uova, da consumo e da cova, del genere gallus.
Possono presentare domanda per usufruire delle compensazioni dei danni, i seguenti soggetti:
- imprese produttrici di uova da cova;
- imprese produttrici di pulcini (incubatoi);
- imprese di allevamento di pollastre, ovaiole e di pollame da carne delle specie sopra indicate;
- centri d’imballaggio di uova.
Presentazione delle domande
Le domande per accedere ai benefici andranno presentate all’organismo pagatore (OP) territorialmente competente in base alla sede legale dell’impresa.
Ai fini della liquidazione degli aiuti, le imprese richiedenti dovranno dimostrare i danni subiti in conseguenza delle misure sanitarie messe in atto per contenere la diffusione dell’epidemia aviaria, nel periodo compreso tra 1° ottobre 2017 e il 30 giugno 2018.
Oltre che dalle dichiarazioni dei soggetti interessati, le domande dovranno essere anche supportate da idonea documentazione comprovante la congruità delle richieste avanzate. Tale documentazione potrà essere costituita dai registri ufficiali tenuti dalle aziende o da altra documentazione specifica, come ad esempio certificazioni sanitarie, documentazione contabile e commerciale.
In relazione alla tipologia di attività svolta, nella domanda dovranno essere presentate specifiche dichiarazioni e documentazione inerenti a:
- numero di uova distrutte, inviate alla trasformazione o declassate;
- numero di pulcini soppressi;
- numero di animali, riproduttori o da allevamento, macellati anticipatamente;
- quantificazione del prolungamento del vuoto sanitario e mancato accasamento;
- perdita di valore degli animali venduti fuori standard;
- maggiori costi di produzione per prolungato accasamento.
Controlli
Gli organismi pagatori dovranno verificare le domande pervenute e provvedere al pagamento entro il 30 settembre 2020.
I benefici non si potranno invocare per i danni compensati da assicurazioni o altri aiuti di Stato e per i quali non è stata ricevuta alcuna contribuzione finanziaria dalle UE (Reg. UE n. 652/2014).
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