Il Decreto Crescita ha semplificato l’iter per effettuare acquisti in regime di non imponibilità IVA da parte degli esportatori abituali: dal 1° gennaio 2020, tali soggetti non sono più tenuti a consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d’intento e la copia della ricevuta telematica di trasmissione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.
L’art. 12-septies del D.L. n. 34/2019, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per poter effettuare acquisti in regime di non imponibilità IVA, l’esportatore abituale deve soltanto inviare telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, che rilascerà apposita ricevuta telematica, indicando un protocollo di ricezione a 17 cifre.
Gli estremi di tale ricevuta telematica devono essere indicati nelle fatture emesse ad essa riferite, ovvero devono essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale.
La dichiarazione d’intento può riguardare anche più operazioni.
Obblighi del fornitore e dell’esportatore
A decorrere dal 1° gennaio 2020, il fornitore dell’esportatore abituale avrà i seguenti obblighi:
- eseguire un riscontro telematico dell’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento;
- indicare, sulla fattura emessa, gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento, verificato telematicamente.
Inoltre, i soggetti che si avvalgono della dichiarazione d’intento in dogana sono esonerati dalla presentazione della copia cartacea della dichiarazione stessa.
Con l’abrogazione del comma 2 dell’art. 1, D.Lgs. n. 746/1983, è stato eliminato anche l’obbligo, da parte del dichiarante e del fornitore, di numerare progressivamente le dichiarazioni d’intento e di annotarle entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricezione in un apposito registro.
In capo all’esportatore abituale viene meno l’obbligo di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d’intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia.
Sanzioni
Il Decreto ha modificato anche la disciplina sanzionatoria relativa alle dichiarazioni d’intento. Il nuovo art. 7, comma 4-bis, D.Lgs. n. 471/1997, dispone che è punito con una sanzione, compresa tra il 100 e il 200% dell’IVA, il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni senza l’applicazione dell’IVA, senza aver prima riscontrato per via telematica l’invio della dichiarazione d’intento, da parte dell’esportatore abituale, all’Agenzia delle Entrate.
Disposizioni attuative
Ad oggi, si è in attesa del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che dia le disposizioni attuative per permettere l’applicazione di fatto di tali modifiche.
Nel frattempo, è da ritenersi che gli esportatori abituali continuino ad effettuare le comunicazioni al fornitore con le vecchie modalità. In tal caso, il fornitore disporrebbe del numero di protocollo assegnato dall’Agenzia delle Entrate, pertanto potrebbe integrare la fattura elettronica inserendo tale indicazione in un campo disponibile.
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