Con sei distinti provvedimenti, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli per le dichiarazioni fiscali da presentare nell'anno 2020.
Si tratta dei modelli dichiarativi 2020 da utilizzare per l’anno d’imposta 2019 per le persone fisiche (PF), gli enti non commerciali (ENC), le società di persone (SDP), le società di capitali (SC), IRAP e Consolidato Nazionale Mondiale.
Come ogni anno, l’Agenzia delle Entrate procede all’aggiornamento dei modelli dichiarativi e delle relative istruzioni per adeguarli alle novità introdotte dal legislatore fiscale.
Per il modello Redditi delle persone fisiche, vi è da segnalare il nuovo limite per l’attribuzione delle detrazioni per i figli a carico che, a partire dal 1° gennaio 2019, competono anche per i figli fino a 24 anni di età e con reddito fino a 4.000 euro. Invece, per quelli di età superiore, bisogna considerare il limite stabilito per tutti i familiari a carico, ovvero 2.840,51 euro.
L’importo massimo annuo ai fini della detrazione per le spese di istruzione è stato aggiornato a 800 euro.
Il nuovo modello agevola la determinazione delle spese per previdenza complementare che possono essere detratte dai genitori allorquando non trovino sufficiente capienza nel reddito dei figli a carico. A tal fine, è stata aggiunta la casella "Soggetto fiscalmente a carico di altri" compilabile, con appositi codici, nel rigo RP27 "Previdenza complementare".
Nuovi crediti d’imposta
Debutta il credito di imposta del 65%, introdotto dalla Legge 145/2018, in favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali, destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (c.d. sport bonus).
Sempre in tema di crediti d’imposta, nel quadro RN sarà possibile indicare quello per le erogazioni liberali destinate alle bonifiche ambientali, introdotto dai commi dal 156 al 161 della L. 145/2018, destinato alle persone fisiche, agli enti non commerciali nonché ai titolari di reddito d’impresa.
Patent box
Nei modelli IRAP, SC, SP ed ENC è possibile l’indicazione della quota deducibile del patent box, in caso di opzione alternativa all’istanza di ruling, di cui all’articolo 31-ter del D.P.R. n. 600/1973.
Enoturismo/oleoturismo e commercio di piante
L’enoturismo fa il proprio ingresso anche nel modello Redditi delle società di persone.
Per le società di persone in contabilità ordinaria che esercitano tale attività, il reddito si indica compilando i righi RF9, RF11 e RF55. Invece, le società di persone in contabilità semplificata indicano il reddito di tale attività nel campo 3 “Attività di enoturismo”, presente al rigo G2.
Nel modello Redditi riservato agli enti non commerciali, oltre all’enoturismo, debuttano il “neonato” oleoturismo ed il nuovo regime di tassazione per i redditi derivanti dalle attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistati dall’impresa agricola presso altri imprenditori agricoli florovivaistici nei limiti del 10% del volume di affari.
Nella sezione III del quadro RD trova ora la sua allocazione, al rigo RD10, campo 6, l’enoturismo e oleoturismo. Nella stessa sezione trova spazio anche il campo 4, con cui si consente di dare conto dei redditi derivanti dalla commercializzazione di piante e prodotti della floricoltura.
Nello stesso modello, per i redditi d’impresa in contabilità ordinaria è prevista l’indicazione, al quadro RF10, dei redditi derivanti dall’attività di enoturismo ed oleoturismo e, al successivo rigo RF11, la relativa componente negativa.
Ricordiamo che le attività di oleoturismo ed il regime riservato ai florovivaisti hanno decorrenza dal 1° gennaio 2020.
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