Sono tante le casistiche che gli operatori dei vari settori devono affrontare, in relazione agli adempimenti relativi all’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, che non risultano ancora del tutto chiare. Per tale ragione, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Circolare 3/E/2020 al fine di illustrare gli aspetti generali del nuovo adempimento, fornendo anche esempi per alcune situazioni specifiche.
Emissione del documento commerciale
L’Agenzia ha innanzitutto precisato che l’obbligo di emissione del documento commerciale sorge al momento dell’esecuzione della prestazione o nel momento di effettuazione della stessa.
In particolare, nel caso di prestazione di servizi, assume rilievo il momento di ultimazione della prestazione, se precedente il momento del pagamento.
In altre parole, qualora il servizio sia ultimato, anche qualora non sia ancora intervenuto il relativo pagamento, occorrerà procedere all’emissione del corrispettivo con l’indicazione “non riscosso”. Successivamente, al momento della riscossione, si dovrà procedere all’emissione di un nuovo documento commerciale recante gli estremi di quello precedentemente emesso (e non riscosso), determinandosi in tale circostanza il momento impositivo ai fini IVA.
Anche nel caso di cessioni di beni, qualora non fosse incassato il corrispettivo, andrà emesso il documento commerciale con l’evidenza di corrispettivo non riscosso. In tal caso, però, dato che il momento impositivo corrisponde con la consegna/spedizione del bene, al momento del pagamento non sarà più necessario predisporre un nuovo documento commerciale. La quietanza di pagamento potrà essere documentata attraverso un’annotazione posta sul documento commerciale originale, ovvero tramite il rilascio di una semplice quietanza di pagamento.
Pagamento posticipato
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Emissione documento commerciale |
Documento da emettere in caso di pagamento differito |
Cessione di beni |
All’atto della consegna “corrispettivo non riscosso” |
Quietanza o annotazione sul documento originale |
Prestazione di servizi |
All’ultimazione della prestazione “corrispettivo non riscosso” |
Emissione di un documento commerciale con i riferimenti relativi al documento emesso in precedenza. |
Documenti alternativi
Nel caso di cessioni di beni, qualora l’operazione sia documentata da fattura, la stessa potrà essere emessa in modalità immediata, con rilascio della copia al cliente consumatore finale, e trasmessa entro dodici giorni; oppure essa potrà essere emessa in modalità differita entro il giorno 15 del mese successivo alla consegna/spedizione dei beni. In caso di fattura differita, l’operazione deve essere stata documentata o dal documento commerciale o da altro documento che ne attesti il momento dell’effettuazione (ad esempio documento di trasporto).
Invece, le prestazioni di servizi eseguite, ma non effettuate ai fini IVA, oltre al caso dell’emissione del corrispettivo con l’indicazione “non riscosso”, possono essere documentate alternativamente:
- tramite fattura immediata, entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione (tipicamente il pagamento);
- tramite fattura differita, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (tipicamente il pagamento).
Credito d’imposta
Nel 2019 e nel 2020, per l’acquisto o l’adattamento dei misuratori fiscali da utilizzare per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, è previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per ogni misuratore, pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento.
L’utilizzo in compensazione del tax credit è consentito a condizione che il corrispettivo per l’acquisto o l’adattamento sia stato pagato con modalità tracciabili.
Il credito è utilizzabile in compensazione nella prima liquidazione successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa al sostenimento delle suddette spese.
Il credito d’imposta è fruibile anche dai soggetti utilizzatori che sostengono le spese di acquisto o adattamento degli apparecchi nel corso dell’anno 2019 o dell’anno 2020, ma che divengono proprietari degli apparecchi in un momento successivo, per aver sottoscritto un contratto di leasing.
Sanzioni
L’Agenzia ha inoltre illustrato il quadro normativo relativo alle sanzioni applicabili, ricordando che la mancata memorizzazione o trasmissione, o l’invio di dati incompleti o non rispondenti al vero, comportano una sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 500 euro. La mancata trasmissione e la mancata memorizzazione rappresentano un unico adempimento ai fini dell’applicazione delle sanzioni, in quanto sono entrambi elementi essenziali ai fini del corretto adempimento della certificazione del corrispettivo.
Infine, l’Agenzia ricorda che le sanzioni sono escluse, per il primo semestre di vigenza dei nuovi obblighi (cioè dal 1° luglio al 31 dicembre 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro e dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 per gli altri) se l’operatore, avendo liquidato correttamente l’imposta, invia i dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
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