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Con una recente pronuncia della CTP di Modena è stata negata l’esenzione IMU ad un imprenditore agricolo professionale in pensione che pagava regolarmente i contributi INPS.
Un soggetto pensionato, con qualifica di IAP, regolarmente iscritto alla previdenza agricola, richiedeva l’applicazione delle agevolazioni di cui all’art. 1, comma 13, della Legge 208/2015, ripresa anche dal comma 758 della Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), per i terreni agricoli in suo possesso.
Tale agevolazione prevede l’esenzione IMU sui terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, di cui all’art. 1, D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola. Esenzione estesa, tra l’altro, anche alle aree edificabili coltivate dalle imprese agricole.
I giudici, con Sentenza 18/01/2020, depositata il 10 febbraio scorso, escludevano che il pensionato potesse essere ritenuto IAP, essendo irrilevante che lo stesso stesse versando i contributi previdenziali.
Nella Sentenza si legge che il trattamento pensionistico esclude che il pensionato possa essere ritenuto CD/IAP, essendo irrilevante che la persona sia iscritta negli elenchi previdenziali e continui, per libera scelta, a versare i contributi.
Inoltre, secondo i giudici modenesi, le agevolazioni IMU previste per CD e IAP hanno la finalità di alleggerire il carico fiscale per quei soggetti che ritraggono dalla attività agricola la propria esclusiva fonte di reddito.
Tale affermazione, però, non trova riscontro in alcuna norma di legge, ma è basata su un orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (Sentenza n. 13745/2017) che, tuttavia, è da ritenersi un pronunciamento isolato.
In altre e più semplici parole, sia gli Ermellini che i giudici della CTP di Modena, negano le agevolazioni IMU ai CD e IAP pensionati poiché:
Tali motivazioni devono essere entrambe disattese. Per quanto riguarda il primo punto, è inesatto affermare che il pensionato versi volontariamente i contributi alla gestione previdenziale agricola, cui invece è obbligato se esercita attività agricola, così come stabilito dalla Circolare INPS n. 91/2019.
Per di più, su tale tematica si è espresso anche il MEF che, con Risoluzione n. 1/DF/2018, aveva confermato le agevolazioni IMU per i soggetti pensionati e richiamato i principi già espressi nella Circolare 3/DF/2012.
Per quanto concerne la questione del reddito, non è vero che lo IAP debba avere la sua esclusiva fonte di reddito nel lavoro agricolo. Per definizione, infatti, la qualifica di IAP è attribuita a colui che ricava dall’attività agricola almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (e non il 100%).
Non si comprende, quindi, come sia possibile affermare che un CD o uno IAP debbano avere come unica fonte di reddito quella derivante dall’attività agricola quando, in realtà, è pacifico il fatto che tali soggetti possano percepire altri redditi derivanti, per esempio, da locazioni o dalla detenzione di titoli di Stato che producono una rendita.
Infine, è opportuno evidenziare che i giudici tributari di Brescia (Sentenza n. 17/2019) e di Mantova (Sentenza n. 179/2018) hanno riconosciuto l’esenzione in materia di IMU anche a CD e IAP pensionati.