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Con il D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 sono state individuate le misure urgenti, a sostegno delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese, rese necessarie dall’emergenza causata dalla diffusione dell’infezione virale nelle regioni del centro nord del Paese, infezione che sta avendo un significativo impatto sull’economia.
Nel Decreto, oltre alla previsione di misure specifiche per i soggetti residenti nella cosiddetta “zona rossa”, sono stati adottati provvedimenti di carattere nazionale. Tra questi ultimi ricordiamo:
L’impatto della psicosi relativa al COVID-19 ha falcidiato le prenotazioni nel settore del turismo. Pertanto, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator con sede nel territorio delle Stato italiano, è stata prevista una specifica disposizione che prevede la sospensione:
Tale sospensione riguarderà gli adempimenti in scadenza nel periodo compreso tra il 2 marzo e il 30 aprile 2020; i rispettivi versamenti dovranno essere effettuati entro 31 maggio 2020.
Si ritiene che tali misure interessino anche tutte le imprese agrituristiche che offrono servizi ricettivi, indipendentemente dall’ubicazione dell’attività.
L’articolo 33 del suddetto Decreto prevede alcune specifiche misure per le imprese agricole.
Per le imprese ubicate nei comuni lombardi di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e nel comune veneto di Vo', che abbiano subito danni diretti o indiretti, a seguito dell’emergenza sanitaria in atto e dei relativi provvedimenti restrittivi, è prevista la concessione di mutui a tasso zero della durata di quindici anni.
I mutui sono finalizzati all’estinzione dei debiti bancari in capo alle suddette aziende agricole in essere al 31 gennaio 2020. La dotazione, messa a disposizione per finanziare tale intervento, è pari a 10 milioni di euro.
I criteri e le modalità di accesso alla concessione dei mutui saranno stabiliti da un apposito decreto che dovrà essere emanato dal MIPAAF d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
È definita pratica commerciale sleale, quindi vietata, la subordinazione dell’acquisto di prodotti agroalimentari al rilascio di certificazioni non obbligatorie relative al COVID-19.
Le sanzioni amministrative, per chi non si attenesse alla disposizione, vanno da 15.000 a 60.000 euro, salvo che il fatto non costituisca anche reato. La misura della sanzione sarà determinata con riferimento ai benefici ottenuti dal trasgressore.
La vigilanza su tali attività, come pure l’applicazione delle sanzioni, è in capo al ICQRF.