Non si tassano le aree fabbricabili contigue ai fabbricati quando le stesse hanno qualifica di pertinenze urbanistiche e sono accatastate unitamente al fabbricato.
Ai sensi delle nuove disposizioni IMU, introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 741, lettera a) della Legge 160/2019), è stata modificata la nozione di area pertinenziale al fabbricato che, quando risulta edificabile, non può essere tassata autonomamente.
Fino a dicembre 2019, quando la disciplina IMU faceva riferimento alla nozione di pertinenza, non si faceva alcun riferimento alla modalità di accatastamento dell’area e, l’assenza di precisazioni, lasciava intendere che occorresse attenersi alla definizione di cui all’art. 817 c.c.
Il concetto di pertinenzialità era stato poi meglio specificato da varie pronunce giurisprudenziali, con cui la Cassazione aveva affermato che, al fine di provare la natura pertinenziale di un’area, occorrono i seguenti elementi:
- indicazione in dichiarazione dell’area;
- asservimento della stessa al servizio o ornamento del fabbricato;
- l’impossibilità di una diversa destinazione senza rilevanti trasformazioni.
Dal 1° gennaio 2020, la disciplina IMU prevede due nuove condizioni per considerare un’area pertinenziale al fabbricato:
- la qualificazione urbanistica della pertinenza. Occorre quindi esaminare lo strumento urbanistico per verificare se prevede zone pertinenziali ai fabbricati;
- l’accatastamento unitario, da effettuarsi tramite la procedura DOCFA. Finché tali aree non saranno accatastate unitamente al fabbricato, dovranno essere tassate autonomamente. Si ricorda che non è ammissibile l’accatastamento retroattivo.
Per chi non si fosse ancora mosso in questi termini, è bene ricordare che un periodo di possesso dell’area pari alla maggior parte del mese, conta quanto un mese.
Se si vuole evitare di pagare le imposte per il mese di marzo è quindi opportuno procedere all’accatastamento dell’area, unitamente al fabbricato, entro e non oltre il 16 del mese in corso.
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