Il 13 febbraio, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, il Decreto che reca disposizioni integrative e correttive al Codice della Crisi, a norma di quanto previsto dall’art. 1, comma 1 della Legge 8 marzo 2019, n. 20.
Tra le novità più rilevanti vi è la previsione di regime transitorio che differisce, dal 15 agosto 2020 al 15 febbraio 2021, l’operatività dell’obbligo di segnalazione della crisi di impresa a carico degli Organi di Controllo e Revisori legali dei conti per le imprese che, negli ultimi due esercizi, non abbiano superato nessuno dei seguenti limiti:
- 4.000.000 di euro di totale dell’attivo dello stato patrimoniale;
- 4.000.000 di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 20 unità di dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
Ai sensi dell’art. 11 del citato Decreto, il rinvio sembrerebbe coinvolgere le seguenti tipologie di segnalazioni previste dal Codice: allerta interna, cioè la segnalazione che deve essere fatta nei confronti dell’Organo Amministrativo; allerta esterna, rivolta invece all’Organismo di composizione della Crisi (OCRI).
Ricordiamo che il Decreto correttivo, modificando l'art. 15 del Codice della Crisi, ha posto a carico dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS e Agente per la Riscossione) l'obbligo di avvisare il debitore, tramite PEC o a mezzo Raccomandata A/R all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria, della circostanza che sono stati superati dei valori soglia.
Dal momento della notifica della comunicazione, i debitori avranno un termine di novanta giorni entro il quale dovranno estinguere o regolarizzare per intero il proprio debito con le modalità previste dalla legge.
Il creditore pubblico dovrà effettuare una segnalazione all'OCRI qualora:
- il debitore non dovesse aver pagato o regolarizzato la sua posizione;
- il debitore non avesse fatto ricorso alla composizione assistita della crisi o ad una delle procedure di regolazione della stessa.
Le segnalazioni all’OCRI trovano uno stop se il debitore documenta crediti di imposta o altri crediti verso la Pubblica Amministrazione, risultanti dalla piattaforma telematica di rilascio delle certificazioni del MEF, per un ammontare complessivo non inferiore al 50% del debito verso il creditore pubblico qualificato.
Il Decreto correttivo modifica anche l’art. 14 del Codice della Crisi, disciplinando le modalità operative di allerta che devono caratterizzare i comportamenti dell'Organo di Controllo e del Revisore, quando all'Organo di Controllo non sia affidata la revisione legale dei conti.
L'art. 14, ultimo comma, viene integrato per coordinare la segnalazione tra Sindaco e Revisore, laddove siano entrambi presenti.
In caso di fondati indizi di crisi, l'Organo di Controllo, il Revisore e la Società di revisione devono segnalare la situazione di allerta immediatamente agli Amministratori.
Opportunamente, Sindaci e Revisori devono reciprocamente informarsi quando effettuano la segnalazione, in questo modo viene fissato un obbligo ex lege, che specifica in modo puntuale il generale obbligo di scambio di informazione previsto dall'art. 2409-septies c.c.
La segnalazione andrà fatta a mezzo PEC, fissando un termine massimo di trenta giorni affinché gli Amministratori comunichino le soluzioni individuate o le iniziative intraprese.
In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione, nei successivi sessanta giorni, delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, l'Organo di Controllo, il Revisore e la Società di revisione devono informare, in modo motivato, l'OCRI.
L’estensione introdotta dal D.L. n. 9/2020
L’articolo 11 del D.L. n. 9/2020 indica che “l'obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal 15 febbraio 2021”.
La disposizione è estesa a tutte le imprese operanti nel Paese, non solo quelle della c.d. “zona rossa”, e si fa quindi carico di concedere una gradualità al sistema di segnalazioni all’OCRI, in un periodo di particolare difficoltà, specialmente per le piccole e medie imprese (PMI).
Questo rinvio dovrebbe consentire alle PMI di effettuare tutti gli interventi utili per dotare l’impresa degli strumenti necessari per rilevare lo stato di crisi e, qualora le stesse fossero già strutturate in tal senso, di avere più tempo per porre in essere le azioni correttive necessarie.
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