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Nella giornata di ieri è stato approvato il Decreto Legge con cui sono state disposte le misure economiche, realtive all’emergenza sanitaria da Coronavirus, orientate al potenziamento del SSN ed al sostegno economico delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese.
Il Decreto si sviluppa su cinque assi d’intervento:
A questo provvedimento, definito dal Ministro dell’Economia “Decreto Marzo”, seguirà un ulteriore intervento nel mese di aprile.
Nell’attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sul sito del Governo sono state pubblicate le principali novità del Provvedimento.
Per il potenziamento del SSN, della Protezione Civile e degli altri soggetti pubblici interessati dall’emergenza sanitaria sono stati stanziati circa 3,5 miliardi.
Le risorse sono destinate, oltre al pagamento degli straordinari, all’assunzione di medici, infermieri e di personale tecnico sia nell’ambito del SSN che militare. Inoltre, tali risorse sono destinate al potenziamento tecnico/logistico delle strutture sanitarie e alla fornitura dei dispositivi di protezione per il personale addetto e per la collettività. Per velocizzare le procedure d’acquisto di materiali e delle strumentazioni sanitarie è stata concessa la possibilità, nei contratti pubblici, di ammettere il pagamento di acconti.
Sono inoltre state stanziate risorse per la sanificazione straordinaria degli edifici scolastici e degli altri edifici pubblici.
I fondi destinati al sostegno dell’occupazione e del reddito dei lavoratori ammontano a circa 10 miliardi di euro.
La cassa integrazione in deroga è stata estesa ai lavoratori di tutti i settori e all’intero territorio nazionale comprendendo, inoltre, i datori di lavoro del settore privato, inclusi quello agricolo e della pesca, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. Potranno accedervi anche le imprese con meno di cinque dipendenti, utilizzando la causale “COVID-19", per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento, limitatamente ai dipendenti in forza 23 febbraio 2020, viene riconosciuto a decorrere da tale data.
Anche le imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria, in sostituzione della stessa, possono richiedere, nei termini sopra descritti, la cassa integrazione in deroga.
Assegno ordinario. Sarà concessa la possibilità ai datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa, per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di richiedere l’integrazione salariale per un periodo massimo di nove settimane. La richiesta dovrà pervenire entro e non oltre il mese di agosto 2020, per gli eventi a decorrere dal 23 febbraio 2020 e potrà avvenire con modalità semplificate.
Il periodo di quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza per COVID-19 è equiparato, anche per il settore privato, alla malattia.
A seguito della sospensione dei servizi scolastici, si introducono misure a sostegno dei genitori che potranno usufruire, per i figli di età inferiore a 12 anni o con disabilità, di un congedo parentale di quindici giorni aggiuntivi con retribuzione ridotta al 50%, oppure, in alternativa, un assegno per i servizi di baby-sitting fino ad un massimo di 600 euro (elevato a 1000 euro per personale SSN e Forze dell’Ordine).
È aumentato di ulteriori dodici giornate complessive il numero dei giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, ai sensi della Legge 104/1992.
È riconosciuta, per il mese di marzo, un’indennità una tantum di 600 euro ai liberi professionisti titolari di partita IVA, ai lavoratori con contratto di co.co.co iscritti alla Gestione separata e non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori del settore del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo.
Nei giorni scorsi si era parlato di un ampliamento della platea dei destinatari di tale indennità con l’estensione dei professionisti iscritti alle casse previdenziali private (commercialisti, avvocati, ragionieri, consulenti del lavoro, ecc.). A questi ultimi pare sia destinato lo stanziamento di un fondo di 300 milioni di euro.
Vi è da rilevare che nel comunicato stampa pubblicato ieri sera sul sito del Governo, tra i destinatari dell’indennità vi sarebbero anche artigiani, commercianti, coltivatori diretti coloni e mezzadri. Bisognerà però attendere il testo ufficiale per comprendere se ciò sarà confermato.
Per il settore agricolo e della pesca, si prevede la possibilità di aumentare dal 50% al 70% l’anticipazione dei contributi PAC e la costituzione di un fondo presso il MIPAAF, per garantire la continuità aziendale delle imprese, destinato alla copertura di interessi e costi sostenuti per interessi maturati sui mutui, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività della pesca.
L’arresto dell’economia, determinato dai provvedimenti per contrastare l’epidemia, determina inevitabilmente una crisi finanziaria per imprese e famiglie.
Il Decreto prevede una moratoria fino al 30 settembre 2020 per i finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese. In base alle bozze del Provvedimento, la disposizione dovrebbe riguardare i mutui, le rate di leasing ed i finanziamenti a breve termine.
È stato inoltre potenziato il fondo centrale di garanzia per le PMI e vi si potrà accedere per la rinegoziazione dei prestiti in essere, anche per far fronte alle immediate esigenze di liquidità delle imprese.
Per le operazioni di finanziamento di importo fino a 100.000 euro si potranno adottare procedure di valutazione per l’accesso al fondo ristrette ai soli profili economico-finanziari, al fine di ammettere alla garanzia anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia.
Per operazioni di importo e durata rilevanti vi sarà la possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia acquisite nel settore turistico alberghiero e immobiliare.
Il limite della garanzia concessa dal fondo viene esteso da 2,5 milioni a 5 milioni.
Sono infine previste facilitazioni per l’erogazione di garanzie per finanziamenti a lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali ed il rafforzamento dei Confidi per le microimprese.
Il Decreto sospende gli adempimenti fiscali dall’8 al 31 maggio 2020, compresa quindi la dichiarazione IVA, i cui termini di presentazione, in scadenza il 30 aprile, sono differiti al 30 giugno 2020.
Il differimento del termine di presentazione della dichiarazione IVA consente di pagare il saldo 2019 anche entro il 30 giugno, con l’applicazione della maggiorazione del 0,40% mensile sulle somme dovute, per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo 2020.
Per tutti i contribuenti, compresi quelli che nel 2019 hanno avuto ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro, i versamenti in scadenza il 16 marzo possono essere effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 20 marzo. Il differimento riguarda, oltre le imposte e le ritenute, anche tutti i debiti nei confronti della pubblica amministrazione, compresi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
Il Decreto prevede una sospensione dei versamenti, scadenti dall’8 marzo al 31 marzo 2020, per i soggetti con ricavi o compensi relativi all’anno 2019 inferiori a 2 milioni di euro. Questi soggetti potranno effettuare i versamenti sospesi in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (slitta al 1° giugno in quanto la scadenza cade di domenica), oppure in cinque rate mensili (prima rata 31 maggio 2020).
L’intreccio con le disposizioni precedentemente emanate rende piuttosto complessa la mappa dei versamenti sospesi.
Nel Decreto sono elencate una serie di attività, particolarmente danneggiate dall’emergenza in atto, che potranno beneficiare della sospensione dei versamenti, dal 2 marzo al 30 aprile 2020, di ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali, i versamenti IVA in scadenza a marzo 2020. Tra le attività rientranti in questa categoria vi sono quelle turistico-ricettive, bar e ristoranti. Pertanto, sono da ritenersi incluse anche le attività agrituristiche.
Per tali attività, i versamenti sospesi delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali, dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (differita a lunedì 1° giugno), oppure ratealmente fino ad un massimo di cinque mensili di pari importo, a decorrere dalla stessa data.
Il differimento si estende di un ulteriore mese per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche.
Per tutti i contribuenti con ricavi o compensi, relativi all’anno 2019, inferiori a 2 milioni di euro, sono sospesi tutti i versamenti in autoliquidazione che scadono tra l’8 e il 31 marzo 2020 (IVA, ritenute di lavoro dipendente o autonomo, contributi, premi assicurazioni obbligatorie, ecc.). Il versamento di tali somme dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (differita a lunedì 1° giugno), oppure ratealmente fino ad un massimo di cinque mensili di pari importo, a decorrere dalla stessa data.
Per gran parte delle imprese agricole, obbligate alla sola contabilità IVA, si ritiene che il limite di riferimento di 2 milioni di euro sia riconducibile al volume d’affari ma, anche per questo, occorrerà attendere conferme ufficiali.
Come anticipato, per tutti i contribuenti sono sospesi gli adempimenti fiscali in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio. Entro il 30 giugno 2020 si dovrà procedere all’effettuazione degli adempimenti fiscali sospesi.
Sono sospesi anche i versamenti in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 relativi a cartelle emesse dagli Agenti della Riscossione ed i pagamenti dovuti a seguito di:
I relativi versamenti dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020.
Entro il 1° giugno, in unica soluzione, potranno essere effettuati i versamenti della rata della rottamazione-ter in scadenza il 28 febbraio e della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell’Unione Europea, in scadenza il 31 marzo 2020.
Infine, per i compensi percepiti dal 16 al 31 marzo 2020 da soggetti con ricavi inferiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta 2019, non si dovranno operare le ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese di febbraio non siano state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato.