Il MEF, nella giornata di ieri, ha pubblicato la Circolare n. 1/DF/2020, fornendo chiarimenti sull’IMU 2020 a seguito delle modifiche introdotte dall’ultima Legge di Bilancio.
L’articolo 1, commi da 738 a 783 della Legge 160/2019, ha abolito l’imposta comunale unica (IUC) con la conseguente eliminazione della TASI, facendo comunque salve le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) che rimane pertanto in vigore.
Quindi, dal 2020, l’IMU è stata completamente ridisciplinata, seppur mantenendo gran parte delle caratteristiche della precedente disciplina.
La nuova IMU si applica in tutti i Comuni, ad eccezione delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Friuli-Venezia Giulia. Tuttavia, per la Regione Friuli-Venezia Giulia, fino a quando non eserciterà la propria potestà legislativa, si applicano le norme nazionali.
I chiarimenti in materia di acconti per l’IMU 2020
Il MEF ha fornito, in particolare, dei chiarimenti in tema di “acconto”, al fine della corretta interpretazione del comma 762 della L. 160/2019, in cui è precisato che in “sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019”.
In particolare, il MEF ha precisato che, nel caso in cui nel corso dell’anno 2019 si sia provveduto alla cessione di un immobile, l’acconto non è dovuto, sulla base di quanto corrisposto nel 2019. In tal caso, si deve tenere conto del fatto che per tale immobile non vi è più il presupposto impositivo.
Pertanto, qualora l’immobile ceduto nel corso del 2019 sia l’unico immobile posseduto dal contribuente in un determinato Comune, non si dovrà versare alcun acconto. In caso contrario, l’importo dell’acconto potrà essere ricalcolato, escludendo i valori corrispondenti all’immobile ceduto.
Nel caso di un immobile acquistato nel corso del primo semestre 2020, il MEF ha chiarito che, sulla base del tenore letterale del comma 762, ai fini dell’acconto IMU per l’anno 2020, è possibile non versare alcun acconto per tale immobile.
A tal proposito, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha indicato che comunque è facoltà del contribuente versare l’acconto IMU sulla base dei mesi di possesso del primo semestre 2020, applicando l’aliquota IMU stabilita per l’anno precedente. Circa l’applicazione delle aliquote, il MEF suggerisce di applicare quelle vigenti nel 2019, indipendentemente dal fatto che siano già state approvate le aliquote per l’anno 2020.
Nell’ipotesi in cui vi sia la contemporanea presenza di immobili ceduti e acquistati nelle annualità 2019 e 2020, qualora gli stessi insistano nello stesso Comune, il contribuente avrà la facoltà di scegliere tra le seguenti ipotesi:
- versare l’acconto IMU 2020 nella misura del 50% di quanto corrisposto per l’anno 2019 per IMU e TASI (comprensivi dei valori relativi all’immobile ceduto) non calcolando alcun acconto per l’immobile acquistato;
- escludere dal calcolo dell’acconto le somme corrisposte per l’anno 2019 per IMU e TASI e i valori corrispondenti all’immobile ceduto, calcolando l’acconto sull’immobile acquistato in funzione dei mesi di possesso.
Non è ammesso combinare i due suddetti criteri al fine di non versare alcun acconto.
Qualora, invece, gli immobili si trovino in Comuni diversi, il contribuente potrà applicare, per ciascun immobile, il criterio che riterrà più opportuno.
I suddetti criteri trovano applicazione anche nel caso di cambio di destinazione d’uso nel corso del 2019 o nei primi mesi del 2020.
In particolare, qualora un immobile sia destinato ad abitazione principale entro il 15 gennaio 2020 si potrà non pagare alcun acconto IMU. Viceversa, se l’immobile ha perso i requisiti di abitazione principale nel corso del primo semestre 2020, si potrà scegliere se non pagare l’acconto o pagarlo in funzione dei mesi per i quali è sorto il presupposto impositivo.
Fabbricati rurali strumentali
Tali fabbricati, nel 2019, erano soggetti solamente alla TASI in quanto esclusi dall’IMU. Anche in tale ipotesi sarà possibile non pagare l’acconto per il 2020.
Qualora invece si preferisca versare l’acconto IMU, si dovrà applicare l’aliquota dello 0,1% prevista dai commi 750 e 751, stante la non imponibilità di tali immobili nella precedente disciplina.
Il MEF ha inoltre precisato che, per i fabbricati rurali strumentali non classificati in categoria D/10, è possibile applicare la disciplina, attuata con il Decreto 26 luglio 2012, che prevede l’annotazione di ruralità, per il riconoscimento della sussistenza di tale requisito per gli immobili diversi da quelli censibili in categoria D/10.
Aliquote applicabili in caso di mancata o tempestiva pubblicazione
Le delibere adottate dai Comuni devono essere pubblicate entro il 28 ottobre 2020 sul sito www.finanze.gov.it. Se ciò non avviene, come previsto dal comma 767, si applicano le aliquote e le detrazioni IMU vigenti nel Comune per l’anno 2019.
Data la mancanza di continuità tra la nuova imposta comunale e quella precedente, il MEF ha indicato che, qualora il Comune non abbia mai deliberato in materia di aliquote IMU, trovano applicazione l’aliquota dello 0,76%, per gli immobili diversi dall’abitazione principale, e quella dello 0,4% per le abitazioni principali di lusso.
Per fattispecie impositive non assoggettate all’IMU nell’anno 2019, quali i fabbricati rurali strumentali e i fabbricati merce, occorre applicare l’aliquota di base pari allo 0,1%, prevista dai commi 750 e 751.
Nel caso di fusioni di Comuni avvenute nel 2020, in assenza di delibera delle aliquote IMU 2020 da parte del Comune risultante da fusione, si applicano, ai fini del saldo 2020, le aliquote di base previste dalla Legge n. 160 del 2019.
Dichiarazione IMU
Infine, il Ministero ha ricordato che la nuova disciplina prevede che la dichiarazione IMU debba essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso di immobili o in cui sono intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Tuttavia, con riferimento agli obblighi dichiarativi per il periodo 2019, a seguito dell’art. 3-ter del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, il termine per la presentazione delle dichiarazioni è fissato al 31 dicembre 2020.
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