Dall’approvazione del Decreto 17 marzo 2020 n. 18, emergono due importanti novità in merito ai termini dell’accertamento tributario:
- la decadenza degli atti impositivi, prevista per l’anno in corso, è prorogata di due anni, e quindi gli accertamenti relativi al 2015 non decadranno il prossimo 31 dicembre ma alla fine del 2022;
- la proroga dei termini di impugnazione nel contenzioso tributario per il contribuente sino al 15 aprile 2020 (comma 21 dell’art. 83).
La proroga dei termini di accertamento
In merito ai termini di prescrizione e di decadenza relativi all’attività accertatrice degli uffici, il Decreto fa riferimento all’art. 12 del D.Lgs. 159/2015 secondo cui i termini che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione dei versamenti, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
La fattispecie richiamata dalla norma, ossia la sospensione dei versamenti, si concretizza proprio con le disposizioni adottate a fronte dell’emergenza sanitaria per il COVID-19, che prevedono l’interruzione del pagamento dei debiti fiscali in scadenza a marzo 2020.
Sostanzialmente, gli accertamenti relativi al periodo di imposta 2015, le omesse dichiarazioni dell’anno 2014, le cartelle derivanti da controllo formali su dichiarazioni relative all’anno 2015 o gli omessi e tardivi versamenti derivanti da dichiarazioni relative al 2016, ecc., potranno essere soggetti a rettifica fino al termine del 2022.
Contenzioso tributario
Per quanto riguarda la proroga dei termini di impugnazione nel contenzioso tributario, la questione è chiarita dall’art. 83 del Decreto.
La norma precisa che “dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie”.
In breve le proroghe consistono:
- nella sospensione dei termini processuali fino al 15 aprile 2020;
- nella sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali e tributari.
Si ricorda, inoltre, che anche le udienze fissate entro i termini sopra indicati saranno posticipate a data successiva, che sarà comunicata dalle Commissioni Tributarie competenti.
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