I repentini provvedimenti adottati dal Governo per fronteggiare l’emergenza COVID-19, a distanza di settimane dalla loro pubblicazione e dall’emissione di diverse Risoluzioni per definire le corrette modalità di applicazione, hanno indotto l’Agenzia delle Entrate ad emanare la Circolare n. 8/E/2020, al fine di raccogliere i chiarimenti sulle misure di sostegno previste dal Decreto “Cura Italia”.
Riportiamo, di seguito, una sintesi dei chiarimenti contenuti nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate:
- Sospensione versamenti ed esercizio di più attività - Per il periodo dal 17/03/2020 al 30/04/2020, il Decreto “Cura Italia” ha previsto la sospensione dei versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, nonché di quelli relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per coloro che esercitano una delle attività più colpite dall’emergenza epidemiologica. La Circolare chiarisce che, in caso di esercizio di più attività, per poter beneficiare di questa sospensione, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre. Sono prevalenti quelle per le quali, nell’ultimo periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione, risultano maggiori ricavi o compensi.
- Fatturazione e comunicazione corrispettivi - Tra gli adempimenti tributari sospesi dall’08/03/2020 al 31/05/2020 non rientra la fatturazione. Le fatture, quindi, devono essere emesse nei termini ordinari. L’Agenzia ha evidenziato come la sospensione delle attività a decorrere dal 11 marzo non impedisca agli uffici amministrativi delle stesse di procedere alla fatturazione delle operazioni, nei termini di dodici giorni per le fatture immediate o nei termini previsti per la fatturazione differita. Con particolare riferimento alle esimenti relative alle cause di forza maggiore previste dell’art. 6, comma 5 del D.Lgs. 472/1997, l’Agenzia ammette che la stessa possa trovare applicazione solo “qualora l’ufficio competente alla valutazione della ricorrenza degli elementi della forza maggiore ne ravvisi la sussistenza in concreto”. Pertanto, per invocare tale giustificazione, occorre una valutazione caso per caso da parte dell’Ufficio. Rientra, invece, nella sospensione, la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi da parte dei soggetti con volume d’affari inferiore a 400.000 euro che non usano ancora il registratore telematico e che si avvalgono della procedura web per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
- Trasmissione corrispettivi attività sospese - Gli esercizi commerciali che non svolgono alcuna attività (perché chiusi per effetto dei provvedimenti restrittivi oppure per altre cause connesse all’emergenze epidemiologica) non devono effettuare alcuna operazione relativa alla memorizzazione e invio dei corrispettivi.
- Controllo ritenute appalti - La nuova disciplina circa il controllo delle ritenute nell’ambito dei contratti di appalto (introdotta dall’articolo 4 del D.L. n. 124/2019) è sospesa esclusivamente per i soggetti che possono beneficiare della sospensione del versamento delle ritenute che, si ricorda, sono i soggetti che svolgono una delle attività dei settori più colpiti dall’emergenza (si veda il punto 2), coloro che hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 2.000.000 di euro nel 2019 e coloro che hanno il domicilio fiscale o la sede legale nei comuni della prima “zona rossa”. Fuori da queste ipotesi, il controllo delle ritenute versate deve essere eseguito.
- Modelli INTRASTAT - Rientrano tra gli adempimenti tributari sospesi.
- Registrazione degli atti - Tra gli adempimenti tributari sospesi rientra anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso, sia nel caso in cui la registrazione avvenga in forma cartacea che secondo modalità telematiche; rientrano quindi in questa sospensione i contratti di affitto di immobili.
- Versamento imposta di registro per la registrazione di un contratto di locazione o di comodato - Se il termine per effettuare la registrazione cade tra l’8/03/2020 e il 31/05/2020, il contribuente può beneficiare della sospensione dei termini, con diritto di effettuare l'adempimento entro il 30/06/2020. Considerato che il versamento delle imposte è legato alla registrazione del contratto, esso è da considerarsi sospeso.
- Ritenute compensi dei lavoratori autonomi - I lavoratori autonomi, che si avvalgono della facoltà di non assoggettare a ritenuta i compensi percepiti nel periodo dal 17/03/2020 al 31/03/2020, non devono indicare in fattura l’ammontare della ritenuta; devono, invece, inserire nella causale della fattura la dicitura “si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi articolo 62, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020”. Il contribuente verserà la ritenuta che non gli è stata trattenuta entro il 31/05/2020 utilizzando un apposito codice tributo che verrà indicato dall’Agenzia delle Entrate con apposita risoluzione. Si ricorda che possono chiedere la non applicazione della ritenuta i contribuenti che nel 2019 hanno avuto compensi non superiori a 400.000 euro e che nel mese di febbraio 2020 non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente. Nel calcolo del 400.000 euro non si considerano gli ulteriori componenti positivi, indicati per il miglioramento del proprio profilo di affidabilità fiscale (ISA).
- Dichiarazione di successione - Le dichiarazioni di successione, la cui scadenza cade nel periodo compreso tra l’8/03/2020 e il 31/05/2020, sono sospese e possono essere presentate entro il 30/06/2020. Il contribuente che si avvale della sospensione non è tenuto al versamento delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi indiretti. Le somme saranno versate al momento della presentazione delle dichiarazioni.
- Richiesta documenti controllo formale - Anche per questa fattispecie vale la sospensione dei termini che scadono nel periodo 8/03/2020 - 31/05/2020. I documenti dovranno essere consegnati all’Agenzia delle Entrate o agli Enti richiedenti entro il 30/06/2020.
- Credito di imposta botteghe e negozi - Il credito spetta, come previsto dal dato letterale della norma, solo per gli immobili di categoria C/1 e non anche per immobili appartenenti ad altre categorie, anche se a destinazione commerciale. Il credito matura solo a seguito del pagamento del canone di locazione.
- Termini per la redazione degli inventari - Il Decreto non sospende i termini per la redazione degli inventari, non essendo gli stessi connessi ad adempimenti tributari. In base alla normativa civilistica è possibile chiedere la proroga di tale termine.
- Versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali - Il versamento della tassa annuale, in scadenza il 16 marzo 2020, è stato prorogato al 20 marzo per tutti i contribuenti. Limitatamente ai contribuenti con domicilio fiscale, sede operativa o legale negli undici comuni lombardi e veneti individuati dal D.M. 24/02/2020, tale tassa è prorogata al 31 maggio 2020 (con possibilità di rateizzazione in cinque rate) insieme agli altri versamenti in scadenza tra l’8 e il 31 marzo 2020.
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