Nella giornata di ieri, il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto Legge che introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché misure fiscali a sostegno delle stesse.
In questo provvedimento è stata disposta una sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio, a condizione che le imprese possano dimostrare una effettiva riduzione dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Versamenti sospesi
I soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, per i quali si sia verificata una diminuzione dei ricavi o dei compensi pari ad almeno il 33% nel mese di marzo 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019, possono non effettuare i versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020 relativi a:
- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato;
- imposta sul valore aggiunto;
- contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
Gli stessi versamenti sono sospesi anche per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, a condizione che abbiano subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi nella misura di almeno il 50% nei mesi di marzo e aprile 2020 con rifermento agli stessi mesi del periodo d’imposta precedente.
Tali versamenti sono altresì sospesi per i soggetti che hanno avviato un’attività d’impresa, arte o professione successivamente al 31 marzo 2019 e con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia.
La sospensione dei versamenti IVA si applica, per i mesi di aprile e maggio, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione dei ricavi e dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto alle stesse mensilità dell’anno precedente.
Anche questa volta il legislatore non ha tenuto conto di alcuni contribuenti, quali ad esempio le imprese agricole, che non hanno l’obbligo di rilevare i ricavi. Sarebbe quindi opportuno che si facesse finalmente chiarezza sulla possibilità, in tali casi, di fare riferimento esclusivamente al fatturato.
Ripresa dei versamenti
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni o interessi. Il versamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione oppure in cinque rate mensili, a decorrere dal 30 giugno 2020.
Per i soggetti appartenenti ai settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica che non hanno i suddetti requisiti (diminuzione ricavi), continua ad applicarsi la sospensione dei versamenti fissata al 30 aprile 2020 con ripresa degli stessi entro il 31 maggio 2020, in unica soluzione o in cinque rate mensili.
Allo stesso modo, per gli enti sportivi e le federazioni, sono confermate le sospensioni fino al 31 maggio, i cui versamenti saranno da effettuare entro il 30 giugno 2020 anche in forma rateale (fino ad un massimo di cinque rate mensili).
L’INPS e l’INAIL comunicheranno i dati identificativi dei soggetti che effettuano la sospensione dei versamenti di contributi e premi assicurativi all’Agenzia delle Entrate la quale, effettuati i necessari controlli, ne comunicherà l’esito agli Istituti.
Proroga della sospensione delle ritenute per gli autonomi
I percettori di redditi di lavoro autonomo o di provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di 2019, vedono ampliato il periodo entro il quale possono richiedere il non assoggettamento alle ritenute d’acconto dei ricavi e dei compensi percepiti.
Il precedente periodo, compreso tra il 17 marzo e il 31 marzo, è esteso fino al 31 maggio 2020: i contribuenti che si avvalgono di tale agevolazione dovranno versare le ritenute d’acconto non operate, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 31 luglio 2020 (prima era il 31 maggio) in unica soluzione o in cinque rate mensili.
Acconti imposte sui redditi
Non si applicheranno sanzioni qualora il contribuente, nel rideterminare l’importo dell’acconto delle imposte sui redditi nella prossima dichiarazione dei redditi, versi un importo superiore all’80% dell’IRPEF o dell’IRAP effettivamente dovuta.
Omessi versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni
Gli omessi versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, non effettuati ed in scadenza il 16 marzo 2020, possono essere eseguiti senza l’applicazione di sanzioni o interessi, entro il 16 aprile 2020.
Certificazione Unica
Per l’anno 2020 è differito al 30 aprile il termine per l’invio, da parte dei sostituti d’imposta, della Certificazione Unica agli interessati. Inoltre, non si applicano sanzioni qualora le certificazioni siano trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2020.
DURF appalti
Le certificazioni, rilasciate agli effetti dell’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997, attestanti la regolarità dei versamenti e rilasciate entro il 28 febbraio 2020, saranno valide fino al 30 giugno prossimo.
Agevolazioni prima casa
Al fine di evitare che le problematiche relative ai provvedimenti che limitano lo spostamento delle persone possano determinare la decadenza dai benefici spettanti per i soggetti interessati all’acquisto di prime abitazioni, sono prorogati i termini per i requisiti di residenza, prevedendo una sospensione dei termini nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Entro tale finestra temporale, non decorreranno i seguenti termini:
- il termine di diciotto mesi dalla data dell’acquisto entro il quale il contribuente deve prendere residenza nel Comune in cui è ubicata l’abitazione;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente, che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici prima casa, deve procedere all’acquisto di un altro immobile, da destinare a prima casa, in caso di cessione entro cinque anni dall’acquisto;
- il termine entro il quale un contribuente che ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve provvedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso.
È inoltre prorogato il termine previsto per il riacquisto della prima casa, ai fini della fruizione del credito d’imposta art. 7, L. 448/1998.
Credito d’imposta sanificazione esteso all’acquisto di DPI
Tra le altre misure previste si segnala la possibilità di procedere all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine, occhiali e altri dispositivi idonei a proteggere i lavoratori da esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la sicurezza interpersonale (barriere, pannelli protettivi), beneficiando del credito d’imposta del 50%, fino ad un importo massimo di 20.000 euro. Lo stanziamento complessivo per tale misura resta però fissato a 50 milioni di euro.
Imposta di bollo su fatture elettroniche
Qualora l’imposta dovuta per le fatture emesse nel primo trimestre sia inferiore a 250 euro, il versamento potrà essere effettuato entro il giorno 20 successivo al secondo semestre.
Qualora l’imposta dovuta per il primo e secondo semestre non superi 250 euro, il versamento potrà essere effettuato entro il termine per il versamento del terzo trimestre, ovvero il 20 ottobre.
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