Il modello Redditi PF 2020 è stato approvato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2020. Tra le novità recepite nel modello, quest'anno si segnala il nuovo limite di reddito previsto per i figli a carico, in particolare dall’anno d’imposta 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni: il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è elevato a 4.000 euro, mentre rimane il precedente limite per i figli di età superiore a 24 anni.
Altra novità la troviamo al rigo RP56 della Sezione III C denominata “Altre spese per le quali spetta la detrazione del 50%” che accoglie due agevolazioni di natura transitoria, ovvero la pace contributiva e quelle per le infrastrutture di ricarica.
Il modello Redditi è costituito dal:
- fascicolo 1, che deve essere utilizzato da tutti i contribuenti obbligati a presentare tale modello, e si compone di un frontespizio costituito di tre facciate: la prima contiene i dati identificativi del dichiarante e l’informativa sulla privacy, la seconda e la terza contengono informazioni personali e relative alla propria dichiarazione: tipo di dichiarazione, altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione, lo spazio per la scelta di destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF, per la destinazione del 5 e del 2 per mille, quello per la sottoscrizione del modello e per l’apposizione del visto di conformità. Nel primo fascicolo vi sono anche il prospetto dei familiari a carico, i quadri dei redditi RA, RB, RC, RP, LC, RN, RV, CR, DI, RX;
- fascicolo 2, il quale contiene i quadri necessari ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e altri redditi, nonché il modulo RW (investimenti all’estero e/o attività estere di natura finanziaria) ed il quadro AC (amministratori di condominio) e le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei non residenti;
- fascicolo 3, che contiene i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
Chi deve presentare il modello Redditi PF
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, i contribuenti che nel 2019 hanno conseguito redditi e non rientrano nei casi di esonero previsti dalla legge, e i contribuenti titolari di Partita IVA (in generale obbligati alla tenuta delle scritture contabili), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.
I contribuenti “privati” tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, in determinate ipotesi non possono utilizzare il modello 730. Questi dovranno presentare il modello Redditi PF, in particolare se nel periodo d’imposta 2019, hanno percepito:
- redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
- redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la Partita IVA;
- redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l’articolo 50 TUIR, in merito ai soci delle cooperative artigiane;
- redditi derivanti da produzione di “agroenergie” oltre i limiti previsti dalla Legge 66/2014;
- redditi diversi non compresi tra quelli indicati nei righi “D4” (per i quali non è prevista una detrazione) e “D5” (derivanti da attività occasionale o da obblighi di fare, non fare e permettere) del modello 730/2020;
- plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate e derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in imprese o enti esteri o localizzati in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
- redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
- redditi da pensione, erogati da soggetti esteri, delle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia, in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, situati nelle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia.
Devono presentare il modello Redditi PF 2020, coloro che per il periodo d’imposta 2019, sono tenuti alla presentazione del modello IVA 2020, la dichiarazione IRAP 2020 o la dichiarazione 770 (in quanto sostituti d’imposta) o utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero, diversi da quelli di cui al rigo “G4” (per redditi prodotti all’estero).
Infine devono presentare il modello redditi PF 2020 i soggetti che, nel 2019 e/o nel 2020, non sono residenti in Italia.
I docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, dovranno presentare il quadro RM del modello redditi PF.
Termini e modalità di presentazione della dichiarazione
Il modello Redditi PF 2020, sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998 e successive modifiche, deve essere presentato entro i seguenti termini e con le seguenti modalità.
È prevista la presentazione dal 2 maggio al 30 giugno, in forma cartacea, per il tramite di un ufficio postale; di tale presentazione possono avvalersi solo i contribuenti che:
- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non possono presentare il modello 730;
- pur potendo presentare il modello 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i quadri (RM, RT, RW);
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
Escludendo i casi sopra descritti, tutti i contribuenti sono obbligati a presentare il modello Redditi PF esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato entro il 30 novembre 2020 (tale termine è stato prorogato in modo permanente dal D.L. 34/2019. In precedenza, il modello Redditi doveva essere presentato entro il 30 settembre).
La trasmissione potrà avvenire direttamente o tramite gli intermediari abilitati che presenteranno sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante, sia quelle predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica.
Termini di versamento
I versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione e quelli relativi al primo acconto devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2020, ovvero entro il 30 luglio 2020.
È possibile rateizzare (con rate mensili) le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione.
Il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre e la rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi.
Gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all’imposta, ma devono essere versati separatamente.
I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2019 e prima rata di acconto per il 2020) nel periodo dal 1° luglio al 30 luglio 2020, devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Nota Bene: si fa presente che a seguito dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria a causa del Coronavirus, è possibile che le scadenze di versamento ordinarie relative alla dichiarazione 2020, possano essere prorogate, con la conseguenza che anche i piani di rateazione potrebbero subire delle modifiche.
Modalità di versamento
Per il pagamento delle imposte bisognerà utilizzare il modello di versamento F24, i cui dati, nella maggior parte dei casi, sono trasmessi direttamente o tramite intermediari abilitati, con le modalità riportate nella tabella sottostante.
Contribuente |
F24 cartaceo |
Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate |
Internet banking con intermediari convenzionati con l’Agenzia |
Titolari di Partita IVA |
- |
Si sempre |
Tale modalità non è ammessa (dovendo essere utilizzati i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate) quando nella delega di pagamento vi sono degli importi a credito compensati. |
Non titolari di Partita IVA |
Sì, tranne quando la delega contiene importi in compensazione |
Si sempre |
Si ricorda che per utilizzare in compensazione crediti d’importo superiore a 5.000 è necessario chiedere l’apposizione del visto di conformità. La compensazione può essere effettuata dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Le novità del quadro RP
Nel quadro RP del modello Redditi PF, una prima novità riguarda l’incremento delle spese di istruzione (spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione) detraibili nella misura del 19% da indicare nella colonna 1 dei righi da RP8 a RP13.
Per l’anno d’imposta 2019, l’importo della detrazione da 786 euro è stato portato a 800 euro, e bisognerà indicare il codice 12.
La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico, sia per il contribuente stesso.
La Sezione II del quadro RP accoglie, da quest’anno, la deduzione per le erogazioni liberali a favore di Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, oltre al residuo della deduzione del modello Redditi PF 2019/2018 non utilizzato.
Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del terzo settore non commerciali, sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Il rigo interessato è il rigo RP36 composto da tre colonne, la prima per la deduzione ricevuta, la seconda per la deduzione propria, e la terza per la somma delle due colonne. Vi è poi una quarta colonna dove indicare l’importo residuo 2019.
Il socio può dedurre dal proprio reddito l’ammontare degli oneri di cui all’articolo 83, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, trasferitogli dalla società trasparente, riportandolo nella colonna 1 (deduzione ricevuta):
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Spese per le quali spetta la detrazione del 50%
Un’ulteriore novità riguarda la Sezione III - “Altre spese ed oneri per i quali spetta la detrazione del 50%”, che accoglie tra le altre, la detrazione per le spese sostenute per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione cosiddetta “pace contributiva” e per l’installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.
Le agevolazioni sono state inserite in un unico rigo RP56, con la previsione di appositi codici.
In particolare, va indicato:
- nella colonna 1 il codice che identifica la spesa;
- nella colonna 2 l’anno in cui è stata sostenuta la spesa;
- nella colonna 3 la spesa sostenuta;
- nella colonna 4 l’importo della rata.
I codici che identificano le spese sopra citate, per le quali spetta la detrazione del 50%, sono i seguenti:
- codice 1 - per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (pace contributiva). Possono fruire del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, coloro che al 31 dicembre 1995 non avevano anzianità contributiva. La detrazione spetta anche ai superstiti dell’assicurato o ai suoi parenti e affini entro il secondo grado che hanno presentato domanda e sostenuto l’onere per conto dell’assicurato stesso. La detrazione spetta sull’ammontare effettivamente versato nel corso dell’anno d’imposta ed è ripartita in cinque rate di pari importo. Non può essere indicata la spesa sostenuta nel 2019 che nello stesso anno è stata fruita in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicata nel punto 581 e/o 601 della Certificazione Unica 2020;
- codice 2 - per l'acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. La detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW, incluse le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento. Deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard e non accessibili al pubblico. Le spese devono essere di ammontare non superiore a 3.000 euro e la detrazione è ripartita in dieci rate di pari importo.
Possono beneficiare della detrazione, i contribuenti che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese sono rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l’immobile o l’area in base ad un titolo idoneo.
I pagamenti devono essere effettuati dai contribuenti con bonifico bancario o postale, ovvero con altri mezzi di pagamento tracciabili. Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.
Per le spese di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, in caso di spese sostenute dalla società trasparente (articolo 5 o articolo 116 del TUIR) di cui il dichiarante è socio:
- nella colonna 7 deve essere indicato l’importo della spesa, sostenuta nel medesimo anno di colonna 6 della società partecipata, per la quota attribuita al dichiarante;
- nella colonna 5, il codice fiscale della società partecipata.
In caso di più partecipate, oltre alla prima, va compilato un modulo distinto per ciascuno di esse.
Mantenimento cani guida
Ulteriore novità riguarda l’incremento della detrazione anche per le spese di mantenimento dei cani guida, di cui al rigo RP82.
La casella va barrata per fruire della detrazione forfettaria che da 516,46 euro (periodo d’imposta 2018) è stata innalzata a mille euro (periodo d’imposta 2019). La detrazione è riportata nel rigo RN17 colonna 2.
Soggetti impatriati
Per i contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, i redditi da lavoro dipendente e assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30%. Tale misura è ridotta al 10% se la residenza è trasferita in: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia (in comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti).
Osserva: i redditi da lavoro dipendente e assimilati, percepiti dagli sportivi professionisti, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% se è effettuato il versamento di un contributo dello 0,5% della base imponibile, secondo le modalità individuate con apposito DPCM.
Le condizioni per beneficiare di tale regime agevolativo e relative ai contribuenti in argomento, sono le seguenti:
- non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia, nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace;
- trasferiscano la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.
Le persone fisiche potranno optare per il regime agevolato a partire dalla dichiarazione dei redditi modello Redditi PF 2020 relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia, e la preferenza sarà efficace a decorrere da tale periodo d’imposta e per i primi nove periodi d’imposta successivi a quello in cui diviene efficace.
Nella Sezione 1 del quadro RC, alla casella casi particolari, dovranno indicare il codice 6 o 8 e gli sportivi professionisti indicheranno il codice 9.
Nel secondo fascicolo del modello Redditi PF 2020, è stata inserita la Sezione XVIII nel quadro RM “Opzione per l’imposta sostitutiva prevista dall’art. 24 ter del TUIR”. I pensionati neo-residenti segnaleranno la volontà di avvalersi dell’opzione, barrando l’apposita casella nel rigo RM34 (colonna 1), e attesteranno anche l’anno di primo esercizio dell’opzione (colonna 2), il codice del Comune nel quale trasferiscono la residenza in Italia, l’assenza della residenza (colonna 3) in Italia per cinque periodi d’imposta precedenti l’inizio di validità dell’opzione (colonna 4).
Nel rigo RM35 dichiareranno l’eventuale presenza di altra cittadinanza, indicando il codice dello Stato estero (colonne 1 e 2).
Nel rigo RM36 indicheranno il codice Stato estero della giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l’ultima residenza fiscale, prima dell’esercizio di validità dell’opzione.
Osserva: i pensionati esteri possono optare, in alternativa, in presenza delle condizioni normativamente stabilite, per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, introdotta dall'articolo 24-bis del TUIR.
Ordinariamente, il beneficio di cui ai codici da 2 a 9 è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro; pertanto, la casella casi particolari va compilata esclusivamente nell’ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione e il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi. In tale caso, il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi da RC1 a RC3 già nella misura ridotta.
Nelle annotazioni della Certificazione Unica 2020 è indicato l’ammontare ridotto che ha concorso a formare il reddito, se l’agevolazione è stata riconosciuta dal sostituto, oppure la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l’abbattimento.
L’ammontare di tali redditi nella CU è indicato con i:
- codice CQ per i lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019;
- codice CR per i lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia (in comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti).
Detrazione comparto sicurezza e difesa
Si segnala la compilazione della nuova Sezione VI del quadro RC, riservata al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate in costanza di servizio nel 2019, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, e per il quali è stata prevista una riduzione dell’IRPEF nei limiti fissati da un DPCM.
La riduzione d’imposta è determinata dal datore di lavoro sul trattamento economico accessorio erogato (punto 381 della Certificazione Unica 2020). L’eventuale mancato riconoscimento del beneficio da parte dei sostituti d’imposta, consente al contribuente di fruirne in dichiarazione, se è presente il codice BO nelle annotazioni della Certificazione Unica 2020. Le misure della riduzione sono individuate ogni anno con DPCM e solo a seguito dell’emanazione del Decreto potrà essere riconosciuta l’agevolazione.
Crediti d’imposta
I contribuenti indicati nella tabella A allegata al Decreto del 23 dicembre 2019, possono usufruire di una agevolazione, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 65% dell’ammontare delle somme erogate in favore degli enti gestori o proprietari di impianti sportivi pubblici (sport bonus). Nel caso specifico bisognerà riportare il codice 3 nella colonna 1 del rigo CR31.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Per le erogazioni liberali in denaro, effettuate per interventi in edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d’imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate. Il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. In questo caso nel rigo CR31 si indicherà il codice 4.
Lezioni e ripetizioni di docenti
Si ricorda infine che i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva (con aliquota del 15%), presentano anche il quadro RM del modello Redditi PF 2020. Questi, in presenza dei requisiti, potranno presentare sia il modello 730, allegando il quadro RM con il frontespizio del modello Redditi PF, o presentare direttamente il modello Redditi PF.
Dichiarazione presentata dagli eredi
Per le persone decedute, il modello Redditi deve essere presentato da uno degli eredi. Sul frontespizio del modello devono essere indicati il codice fiscale e gli altri dati personali del contribuente deceduto. L’erede deve compilare l’apposito riquadro del frontespizio “Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri”.
Per le persone decedute nel 2019 o entro il mese di febbraio 2020, la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari.
Per le persone decedute successivamente, la dichiarazione deve essere presentata entro i termini indicati nella seguente tabella.
Per le persone decedute nel 2019 o entro il 28 febbraio 2020 i versamenti devono essere effettuati dagli eredi nei termini ordinari. Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 30 dicembre 2020.
Presentazione della dichiarazione da parte degli eredi
Presentazione agli uffici postali |
Presentazione telematica |
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Data del decesso |
Termini di presentazione |
Data del decesso |
Termini di presentazione |
1° gennaio 2019 - 29 febbraio 2020 |
Dal 2 maggio 2020 al 30 giugno 2020 |
1° gennaio 2019 - 31 luglio 2020 |
30 novembre 2020 |
1° marzo 2020 - 30 giugno 2020 |
Termini prorogati di 6 mesi: 31 dicembre 2020 |
1° agosto 2020 -30 novembre 2020 |
Termini prorogati di 6 mesi: 31 maggio 2021 |
Se nel 2019 la persona deceduta aveva presentato il modello 730, dal quale risultava un credito non rimborsato dal sostituto d’imposta, l’erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto.
Dott. Giuseppe Moschella
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