Le opzioni e le revoche in materia di IVA e di imposte dirette devono essere comunicate, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal contribuente durante l’anno d’imposta, esclusivamente utilizzando il quadro VO della Dichiarazione annuale IVA.
In presenza di una ipotesi di esonero dalla presentazione della Dichiarazione IVA annuale, il quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi.
A tal fine, è prevista nel modello Redditi 2020 (nella sezione - Tipo di dichiarazione) una specifica casella da barrare per segnalare la presenza del quadro VO compilato.
Tale modalità di comunicazione delle opzioni o delle revoche, è necessaria esclusivamente nell’ipotesi in cui il soggetto non è tenuto a presentare la Dichiarazione annuale IVA con riferimento ad altre attività svolte ovvero, qualora l’esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione permanga anche a seguito del sistema opzionale scelto.
Si fa presente che è possibile revocare l’opzione già comunicata, qualora intervengano nuove disposizioni normative.
Nel quadro VO deve essere comunicata la scelta esercitata in forza delle modifiche normative intervenute e non la revoca della precedente opzione già comunicata. La scelta effettuata vincola il contribuente almeno per un triennio.
Tali termini decorrono, in ogni caso, dal 1° gennaio dell’anno d’imposta in cui la scelta è stata operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione della scelta operata, senza che sia necessario barrare nuovamente la corrispondente casella.
Il produttore agricolo
Ai sensi dell’art. 34 comma 2 del D.P.R. 633/1972, si considerano produttori agricoli:
- i soggetti che esercitano le attività indicate nell’art. 2135 del Codice Civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi, crostacei, nonché di allevamento di rane;
- gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessione di prodotti in applicazione di regolamenti dell’Unione Europea, concernenti l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;
- le cooperative, i loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.
Osserva: gli organismi associativi che provvedono alla vendita di prodotti agricoli prevalentemente prodotti dai soci applicano il regime speciale di detrazione sulla totalità delle cessioni di prodotti agricoli ed ittici rientranti fra quelli elencati nella Tabella A), parte I, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
Relativamente ai regimi IVA in agricoltura vi è:
- un regime di esonero, per i produttori agricoli con volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A), parte prima, allegata al D.P.R. 633/1972;
- un regime speciale, per i produttori agricoli con volume d'affari superiore a euro 7.000.
È sempre possibile optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, adottando un comportamento concludente, ed indicando la scelta fatta nella prima Dichiarazione IVA presentata.
Osserva: è prevista, per determinate attività, la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili, in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni (art. 5 comma 2 della Legge n. 413 del 30 dicembre 1991).
Regime speciale IVA per i produttori agricoli
I produttori agricoli in regime speciale hanno l’obbligo di calcolare l’IVA eventualmente dovuta e di versare la stessa entro le normali scadenze (liquidazione mensile/trimestrale), valide per tutti gli altri contribuenti.
Per i produttori agricoli, il regime speciale IVA (art. 34 del D.P.R. n. 633/1972) è quello “naturale”, indipendentemente dal volume d’affari realizzato nell’anno precedente.
Osserva: è possibile optare (ai sensi del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442) per l’applicazione del regime IVA ordinario, tenendo presente che tale opzione ha una durata triennale.
Per l’applicazione del regime speciale, mediante delle percentuali di compensazione, devono coesistere i seguenti presupposti (soggettivi e oggettivi).
Il regime speciale IVA, per i produttori agricoli, prevede che l’IVA assolta a monte sugli acquisti di beni o servizi nell’esercizio dell’attività agricola, sia detratta forfettariamente nella misura che risulta dall’applicazione all’importo imponibile delle operazioni attive di percentuali di compensazione stabilite per gruppi di prodotti.
Il regime è applicabile ai seguenti soggetti:
- produttori agricoli che esercitano individualmente o in forma associata le attività di cui all’art. 2135 c.c., a prescindere dal volume d’affari dell’anno solare precedente;
- cooperative di produttori agricoli e loro consorzi, che effettuano per conto dei soci la vendita dei prodotti conferiti;
- organismi agricoli di intervento (es. AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura), che operano in applicazione di regolamenti della Unione Europea, concernenti l’organizzazione comune dei mercati.
Il regime speciale si applica, per i soggetti sopra elencati, solo relativamente alle cessioni di prodotti agricoli ed ittici elencati nella Tabella A), parte I, allegata al D.P.R. n. 633/1972. Per la cessione dei prodotti presenti in tale Tabella, il regime speciale è applicabile anche: alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione diretta dei propri prodotti; alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti acquisiti da terzi, a condizione che sia rispettato il principio della prevalenza, e cioè che l’ammontare di questi ultimi prodotti non sia superiore a quelli provenienti dal proprio fondo.
La Tabella contiene un elenco tassativo dei prodotti agricoli la cui cessione può rientrare nel regime speciale, e prevede, principalmente, prodotti allo stato originario (ad esempio, ortaggi e frutta) e alcuni prodotti trasformati (ad esempio, olio, vino e formaggi).
Con riferimento agli animali elencati nella Tabella:
- gli animali delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina rientrano nel regime speciale solo se ceduti vivi;
- i volatili da cortile, i conigli, i piccioni, le lepri, le pernici, i fagiani rientrano nel regime speciale, anche se ceduti macellati e a condizione che siano destinati all’alimentazione umana (ad esempio, si deve applicare il regime normale, se sono ceduti per fini di ripopolamento o per cavie di laboratorio);
- alcune attività di allevamento, riconosciute agricole ai fini delle imposte dirette, non possono applicare il regime speciale IVA (ad esempio, allevamento di cani, visoni, cincillà e volpi).
Il regime speciale IVA in agricoltura non è applicabile con riferimento alle seguenti operazioni:
- cessioni di prodotti agricoli di cui alla parte I della Tabella A), qualora l’acquisto derivi da atto non assoggettato a IVA, sempre che il cedente, il donante o il conferente siano soggetti al regime ordinario. Tale divieto, stabilito dall’art. 34, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, non si applica, se il cedente, conferente o donante sono soggetti al regime speciale agricolo. In tale caso, il soggetto in regime speciale può trasferire la propria azienda agricola, applicando l’imposta di registro, senza che al destinatario sia preclusa la detrazione forfettaria;
- cessioni di beni diversi da quelli inclusi nella Tabella A), parte I, allegata al D.P.R. n. 633/1972;
- prestazioni di servizi;
- cessioni di beni inclusi nella Tabella A), parte I, acquisiti da terzi ed oggetto di mera commercializzazione.
In tali casi, non potranno essere utilizzate le percentuali di compensazione e, conseguentemente, l’IVA viene applicata nei modi ordinari. In presenza di attività “mista”, le operazioni vanno annotate separatamente sui registri IVA (acquisti e vendite) e in sede di liquidazione periodica IVA.
Agricoltori esonerati
Vi sono anche gli agricoltori esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la Dichiarazione annuale. Sono coloro che, in particolare, nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro.
Il volume d’affari deve essere costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli ed ittici compresi nella prima parte della Tabella A) allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
Comunicazioni di opzioni e di revoche. Il quadro VO
Le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette devono essere comunicate, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal contribuente durante l’anno d’imposta, esclusivamente utilizzando il quadro VO della Dichiarazione annuale IVA.
Il quadro deve essere compilato per comunicare, mediante la barratura della corrispondente casella, l’opzione o la revoca delle modalità di determinazione dell’imposta (o di un regime contabile diverso da quello proprio).
Nel quadro sono previste cinque sezioni:
- Sezione 1: opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell’IVA;
- Sezione 2: opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi;
- Sezione 3: opzioni e revoche agli effetti sia dell’IVA che delle imposte sui redditi;
- Sezione 4: opzione e revoca agli effetti dell’imposta sugli intrattenimenti;
- Sezione 5: opzione e revoca agli effetti dell’IRAP.
Relativamente al settore dell’agricoltura, le opzioni e/o le revoche vanno effettuate nel rigo VO3 (Rinuncia al regime di esonero) nel quale sono presenti sei caselle.
La casella 1 (Rinuncia) deve essere barrata dai produttori agricoli esonerati (comma 6, dell’art. 34), cioè con volume d’affari non superiore a 7.000 euro, che hanno rinunciato, dal 2019, all’esonero dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la Dichiarazione annuale, ad eccezione dell’obbligo di conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali. La scelta vincola il contribuente fino a revoca e, comunque, per almeno un triennio.
Vi è una seconda casella (casella 2 - Revoca) che deve essere barrata dai contribuenti che dal 2019 hanno revocato la rinuncia al regime di esonero.
La casella 3 (Opzione) deve essere barrata dai produttori agricoli che hanno applicato l’imposta nei modi ordinari a partire dal periodo d’imposta 2019.
L’opzione è consentita anche ai produttori agricoli esonerati i quali, se vogliono applicare l’imposta nei modi ordinari, devono contestualmente barrare anche la casella 1 (per rinunciare al regime di esonero). Anche in questo caso, l’opzione è vincolante fino a revoca e, comunque, per almeno un triennio.
La casella 4 (Revoca) deve essere barrata dai contribuenti che hanno revocato, a partire dal 2019, l’opzione per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari.
La casella 5 (Opzione) deve essere barrata dai produttori agricoli che, a partire dal periodo d’imposta 2019, hanno applicato, per le operazioni effettuate nell’ambito dell’attività di fornitura di servizi (attività agricole connesse), l’IVA nei modi ordinari, in luogo del regime speciale previsto dall’art. 34-bis. L’opzione è vincolante fino a revoca e, comunque, per almeno un triennio.
Infine, la casella 6 (Revoca) deve essere barrata dai contribuenti che hanno revocato, a partire dal 2019, l’opzione per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari.
Attività di enoturismo
L’articolo 1, commi da 502 a 505 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, nel disciplinare l’attività enoturistica (attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione), prevede che alle imprese agricole che esercitano la predetta attività si applichi il particolare sistema di determinazione forfettaria dell’IVA dovuta, previsto dall’art. 5, della Legge n. 413 del 1991.
L’imposta dovuta si determina per differenza, applicando la detrazione forfettaria del 50% all’imposta relativa alle operazioni imponibili registrate o soggette a registrazione.
Il sistema di determinazione forfettaria dell’imposta, ai sensi del comma 1 del sopracitato art. 5, è previsto anche agli effetti delle imposte sui redditi.
Rimane ferma la possibilità, per i contribuenti che non vogliono determinare forfettariamente l’imposta dovuta, di optare per il regime ordinario in sede di Dichiarazione IVA, relativa all’anno in cui la scelta è stata operata.
In questo caso, nella Dichiarazione IVA 2020, il rigo da utilizzare è il rigo VO35.
L’unica casella (casella 1) deve essere barrata dai soggetti esercenti l’attività enoturistica, che hanno optato per la detrazione dell’IVA (e per la determinazione del reddito) nei modi ordinari.
Con tale opzione viene comunicato di non essersi avvalsi della determinazione forfettaria dell’imposta prevista dall’art. 5, della Legge n. 413 del 30 dicembre 1991. L’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca.
Per l’attività di oleoturismo, introdotta dalla Legge 160/2019, valgono le stesse considerazioni fin qui esposte per quella enoturistica ma, essendo un’attività introdotta dal 1° gennaio 2020, le relative opzioni dovranno essere manifestate nelle dichiarazioni del prossimo anno.
Agriturismo
Anche per i soggetti che esercitano l’attività di agriturismo è prevista (in questo caso è il comma 2 dell’art. 5, della Legge n. 413/1991) la determinazione forfettaria dell’IVA dovuta.
Anche per tali soggetti, l’imposta dovuta si determina per differenza, applicando la detrazione forfettaria del 50% all’imposta relativa alle operazioni imponibili registrate o soggette a registrazione.
Per i contribuenti che non vogliano determinare forfettariamente l’imposta si può comunicare l’apposita opzione in sede di Dichiarazione IVA relativa all’anno in cui la scelta è stata operata, valida anche agli effetti delle imposte sui redditi.
Osserva: i produttori agricoli, che esercitano sia attività agricola che agrituristica, devono adottare contabilità separate ai sensi dell’art. 36, comma 4, e presentare la Dichiarazione annuale compilando due (o più) moduli. In caso di tenuta di contabilità separate, sussiste l’obbligo di emettere fattura, soggetta ad IVA, per i passaggi interni dall’una all’altra attività.
Nella Dichiarazione IVA, il rigo interessato è il rigo VO32. In questo caso, la casella 1 (Opzione) deve essere barrata dai soggetti che esercitano attività di agriturismo e che hanno optato, a partire dall’anno 2019, per la detrazione dell’IVA e per la determinazione del reddito nei modi ordinari e comunicano pertanto di non essersi avvalsi della determinazione forfettaria dell’imposta.
L’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca. La casella 2 (Revoca) deve essere barrata per comunicare la revoca dell’opzione.
Attività agricole connesse
L’art. 2, comma 7, della Legge n. 350 del 24 dicembre 2003 (Legge Finanziaria 2004) ha istituito un regime di detrazione IVA forfettizzato per gli imprenditori agricoli che svolgono le “attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile”.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 del 16 febbraio 2005 ha precisato che il regime introdotto dall’art. 34-bis si applica unicamente alle attività di fornitura di servizi svolte “mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata”.
Per tali attività, l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.
I contribuenti hanno la facoltà di non avvalersi di tale metodologia di determinazione dell’imposta e, al riguardo, la comunicazione dell’opzione prevista dal comma 2 del citato art. 34-bis (regime ordinario) deve essere effettuata barrando la casella 5 (Opzione) del rigo VO3. L’opzione è vincolante fino a revoca, e comunque per almeno un triennio.
La comunicazione della revoca si effettua barrando la casella 6 (Revoca) del rigo VO3.
Dott. Giuseppe Moschella
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