Il D.Lgs. n. 99/2004 ha introdotto la figura dell’imprenditore agricolo professionale (d’ora in avanti per brevità “IAP”), definendolo come quel soggetto che, dotato di adeguate conoscenze e competenze professionali, dedichi all’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. il 50% del proprio tempo di lavoro, ricavando, dalle medesime attività, almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro, con esclusione di pensioni, assegni ad esse equiparati ed indennità di qualsivoglia altra natura.
Le adeguate conoscenze e competenze professionali sono comprovate dal possesso di un Diploma di Istituto Tecnico Agrario o professionale con indirizzo agrario, di un Diploma di Laurea in Scienze Agrarie o Forestali, in Medicina Veterinaria, in Scienza delle Tecnologie Alimentari o di un Diploma Universitario nelle stesse aree. Si può altresì avere frequentato, con profitto, un corso di formazione professionale in agricoltura con rilascio di relativo attestato finale, purché di durata non inferiore a quella prevista dalla Regione di riferimento.
In mancanza di attestati di frequenza a corsi formativi o di diplomi universitari o di scuole di secondo grado, è sufficiente avere esercitato attività agricola in qualità di titolare, contitolare, collaboratore familiare, amministratore o lavoratore agricolo per almeno tre anni consecutivi, antecedenti la presentazione della domanda di riconoscimento.
Il D.Lgs. n. 99/2004 prevede che anche le società di persone, le società di capitali e le società cooperative possano rivestire la qualifica di IAP, purché esercitino, in via esclusiva, le attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. Tale obbligo deve risultare dall’oggetto sociale dello statuto e la ragione sociale o la denominazione giuridica dell’ente deve contenere l’indicazione di “società agricola”.
Non si può, infine, prescindere dall’elemento soggettivo, che differisce a seconda che si tratti di società di persone, di società di capitali o di società cooperative.
Nel primo caso occorre infatti che almeno un socio sia IAP, con l’ulteriore precisazione che, nel caso specifico della società in accomandita, detta qualifica debba essere necessariamente rivestita da un socio accomandatario.
Nella seconda ipotesi almeno un amministratore dev’essere in possesso della qualifica di IAP.
Per quanto concerne, infine, le società cooperative, occorre che almeno un quinto dei soci sia IAP.
Il soggetto a cui venga riconosciuta la qualifica di IAP beneficia di agevolazioni in materia di PPC (Piccola Proprietà Contadina), potendo acquistare terreni agricoli pagando l’imposta catastale nella misura dell’1%, quella di registro e quella ipotecaria in misura fissa, ed essendo invece esente dal pagamento dell’imposta di bollo. Unica condizione è che l’IAP si obblighi a coltivare direttamente il terreno così acquistato per almeno i cinque anni consecutivi, pena la decadenza dal beneficio ed il conseguente pagamento delle imposte maggiori.
L’IAP non è tenuto al pagamento dell’IMU, in deroga al principio generale che impone ad ogni contribuente il pagamento dell’imposta municipale propria su qualsiasi immobile posseduto, ivi compresi quindi i terreni agricoli. Al riguardo, nel caso di terreno agricolo in comproprietà, solo quello tra i compartecipi che sia in possesso della qualifica di IAP potrà beneficiare dell’esenzione IMU, dovendo gli altri, al contrario, pagare la relativa imposta in proporzione alla propria quota di partecipazione alla comunione.
Altra agevolazione prevista a favore dell’IAP riguarda il diritto ad ottenere, oltre all’indennità ragguagliata al valore venale del bene, un’indennità aggiuntiva pari al valore medio (VAM), stabilito annualmente dalle Commissioni Espropri, nel caso di espropriazione per pubblica utilità.
Quanto al diritto di prelazione, l’IAP, confinante con terreni agricoli posti in vendita, ha diritto di essere preferito ad altri potenziali acquirenti, purché dimostri di coltivare i propri terreni da almeno due anni. Questo beneficio non trova invece applicazione nel caso in cui l’IAP sia affittuario dei terreni posti in vendita, diversamente da quanto la normativa sulla prelazione prevede per il Coltivatore Diretto.
L’art. 1, quarto comma, del D.Lgs. n. 99/2004 prevede inoltre che all’imprenditore agricolo professionale persona fisica, che sia iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale degli agricoltori, siano riconosciute le medesime agevolazioni tributarie in materia di imposte indirette che la normativa vigente prevede per i Coltivatori Diretti persone fisiche. Il successivo art. 2, quarto comma, della medesima disposizione legislativa, estende poi tale agevolazione alle società di persone, alle società di capitali ed alle società cooperative che esercitino esclusivamente le attività agricole di cui all’art. 2135 c.c.
Da ultimo sono previste delle agevolazioni anche in materia di imposte dirette. Al riguardo, la Legge di Bilancio 2020 ha prorogato per tutto l’anno in corso l’esenzione dall’IRPEF e dalle relative addizionali per i redditi dominicali e per i redditi agrari prodotti da Coltivatori Diretti ed IAP, già disposta per il triennio appena passato 2017-2019.
Per l’anno 2021, i redditi dominicali e quelli agrari prodotti da Coltivatori Diretti ed IAP concorreranno alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF ma solo nella misura del 50%.
Sul punto preme tuttavia precisare che da questo trattamento di favore restano esclusi i soci delle società di persone, posto che nel loro specifico caso il reddito dei terreni viene considerato reddito d'impresa.
Al fine del riconoscimento delle agevolazioni sopra descritte, l’Iap dev’essere iscritto nell’apposita gestione previdenziale ed assistenziale degli agricoltori tenuta dall’INPS.
A sua volta, per poter essere iscritti nell’apposita sezione previdenziale ed assistenziale agricola, prima dell’avvento del D.Lgs. n. 101/2005, occorreva essere già in possesso della qualifica di IAP. Il predetto Decreto Legislativo ha invece ammesso l’iscrizione con riserva.
Ne consegue che il soggetto richiedente, entro i successivi ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione, è tenuto a dimostrare di essere in possesso dei requisiti per l’inquadramento come IAP. È opportuno rammentare che ciascuna Regione può, al riguardo, prevedere un termine differente rispetto a quello indicato dal D.Lgs. n. 101/2005, al fine dell’accertamento del possesso di tali requisiti.
Va da sé che, qualora alla scadenza di detto periodo di riferimento non risultino ancora maturati i requisiti imposti dal D.Lgs. n. 99/2004, il soggetto iscritto con riserva alla gestione previdenziale ed assistenziale agricola si vedrà cancellata la sua posizione personale.
In conclusione, per poter validamente beneficiare delle agevolazioni previste a favore dell’IAP, occorre maturare i requisiti richiesti entro ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione alla gestione previdenziale ed assistenziale degli agricoltori, o nel termine differente previsto da ogni singola Regione, qualora non se ne sia già in possesso.
Stefania Avoni, avvocato
©RIPRODUZIONE RISERVATA