Con il Decreto Legge n. 23/2020 sono state previste delle “garanzie di Stato” per l’accesso al credito, a favore delle imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19. L’ammontare complessivo delle garanzie, che dovrebbero agevolare l’accesso al credito alle imprese, è di 400 miliardi.
Nei giorni scorsi è partita la procedura per l’accesso al microcredito, con la pubblicazione, sul sito del MISE e del Fondo di Garanzia delle PMI, del modulo con il quale le imprese possono richiedere la garanzia su finanziamenti di importo fino a 25.000 euro.
I destinatari di tale garanzia, prevista dalla lettera m) dell’art. 13 del Decreto, sono le piccole e medie imprese, comprese le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione la cui attività abbia subito un danno dall’emergenza COVID-19.
Al momento, non possono chiedere l’accesso al Fondo le imprese agricole. Infatti, in base al Decreto MISE del 12 febbraio 2019, tra i soggetti che non possono beneficiare delle garanzie offerte dal Fondo vi sono le imprese rientranti nella sezione A - Agricoltura, silvicoltura e pesca della classificazione ATECO.
Le disposizioni operative del Fondo prevedono una deroga, ammettendo l’accesso alla garanzia per soggetti beneficiari finali che svolgono in modo prevalente (sulla base del fatturato dell’ultimo esercizio) una delle seguenti attività:
- 01.60.00 (attività di supporto all’agricoltura e attività successive alla raccolta);
- 01.70.00 (caccia, cattura di animali e servizi connessi);
- 02.00.00 (silvicoltura ed utilizzazione di aree forestali).
Le altre imprese del settore agricolo, incluse nella “sezione A - Agricoltura, silvicoltura e pesca”, sono ammissibili se la richiesta di riassicurazione e/o controgaranzia è presentata da un CONFIDI operante nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca.
Pertanto, l’accesso diretto alle garanzie previste dal “Decreto Liquidità” è attualmente precluso alle imprese agricole che dovranno, pertanto, rivolgersi ai consorzi di garanzia che operano in favore delle imprese del settore primario e della pesca. Si tratta quindi di un percorso molto più difficoltoso.
Le garanzie di ISMEA
Il comma 11 dell’art. 13 del D.L. 23/2020 assegna 100 milioni di euro a ISMEA, per l’anno 2020, per la concessione delle garanzie a fronte di finanziamenti a breve, a medio e a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari, nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca.
ISMEA dovrebbe garantire finanziamenti fino a sei anni per importi non superiori a 5 milioni di euro.
Si tratta di garanzie per finanziare gli investimenti delle imprese agricole e per la rinegoziazione del debito, ossia, destinate alla trasformazione a lungo termine di precedenti passività contratte a breve ed a medio termine.
È evidente che le risorse destinate a ISMEA sono troppo limitate per far fronte alle esigenze delle imprese del settore. Da più parti si è quindi suggerito di inserire un emendamento che, in sede di conversione in legge del D.L. 23/2020, consenta anche alle imprese agricole di accedere alle garanzie del Fondo di Garanzia PMI o comunque un meccanismo similare.
Il problema è che le imprese hanno bisogno ora dei finanziamenti.
Il Fondo di Garanzia PMI
Come anticipato, le cose stanno procedendo un po’ meglio per il settore delle altre PMI, con la pubblicazione del modulo 4-bis per richiedere la garanzia e l’apertura del canale per la trasmissione delle domande tra banche e il Fondo. Le procedure per l’accesso al microcredito stanno prendendo forma, anche se con ancora alcune incognite.
Il Fondo potrà concedere garanzie a totale copertura di finanziamenti di importi non superiori al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, comunque, per importi non superiori a 25.000 euro.
I finanziamenti dovranno avere un periodo di preammortamento di ventiquattro mesi ed una durata massima di sei anni.
Nel Decreto, inoltre, è precisato che le garanzie saranno prestate a fronte di nuovi finanziamenti, pertanto si dovrà confrontare l’esposizione dell’affidato nei confronti della banca concessionaria rispetto alla propria esposizione antecedente l’erogazione del finanziamento.
Compilazione del modello 4-bis
Il modulo 4-bis, con il quale le imprese attivano la richiesta delle garanzie per tramite della propria banca o del proprio intermediario, si compone di otto pagine che devono essere compilate con molta attenzione.
Oltre a riportare ricavi come da ultimo bilancio presentato o dichiarazione fiscale presentata, le imprese devono indicare gli aiuti di Stato di cui hanno beneficiato e la relativa amministrazione concedente.
Nella scheda 2 del modello dovrà essere indicato se l’impresa ricade tra quelle autonome, associate o collegate. Per gli aspetti dimensionali andranno indicati anche il numero degli occupati (ULA - unità lavorative-anno). Si tratta di dati che solitamente le imprese richiedono ai propri consulenti.
Nel modulo non è richiesto di indicare l’importo del finanziamento.
I costi
Se è possibile fare una valutazione dei tassi che saranno applicati ai finanziamenti concessi dalle banche (1,2% - 2%), l’altro aspetto da non sottovalutare e di più incerta stima è il costo delle istruttorie applicato dalle banche che, per importi modesti, può avere anche un peso significativo. È pertanto opportuno fare un confronto tra le diverse condizioni praticate dalle banche.
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