Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
ISMEA sarà pronta a rilasciare le garanzie per la concessione di finanziamenti, della durata massima di sei anni, destinati al settore agricolo previste dal “Decreto Liquidità”, già da mercoledì 22 aprile.
ISMEA, con la Circolare 2/2020, ha comunicato che, da domani, le banche potranno trovare sul sito dell’Ente quattro nuove tipologie di operazioni garantite relative a:
Tale intervento prevede la garanzia diretta fino al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, per le operazioni finanziarie con durata fino a sei anni.
L'importo totale del finanziamento non può superare, alternativamente:
La lettera e), comma 1, dell’art. 13 prevede la garanzia diretta nella misura dell'80% e per la riassicurazione nella misura del 90% dell'importo garantito dal CONFIDI o da altro Fondo di Garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80% dei finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione, al medesimo soggetto beneficiario, di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
Grazie a ISMEA, anche le imprese agricole potranno beneficiare della garanzia su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore, da non oltre tre mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.
In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.
Tra le opportunità che offre l’intervento di ISMEA vi è la concessione di liquidità fino a 25.000 euro. L’Ente ha istituito un portale specifico per tali garanzie, anch’esso dedicato, ovviamente, alle banche per il caricamento delle nuove operazioni.
Tale misura consente la garanzia per i finanziamenti destinati alle imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, le quali dovranno autocertificare tale condizione.
La garanzia interviene per finanziamenti con preammortamento di ventiquattro mesi ed una durata fino a settantadue mesi, per importi non superiori al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione. L’importo massimo del finanziamento garantito non può comunque superare i 25.000 euro.
Le modalità di accesso al credito delle PMI sono le seguenti:
La banca, raccolti i dati e le informazioni tramite il modulo pubblicato sul sito ISMEA, procederà alla prenotazione delle disponibilità dei fondi finalizzati alla copertura dell’operazione.
Quando la banca comunicherà l’erogazione del finanziamento, la garanzia sarà irrevocabilmente operativa sul 100% del prestito concesso.
Le operazioni semplicemente prenotate potranno, invece, essere successivamente cancellate, liberando le risorse per altre garanzie.
Le garanzie dirette verranno rilasciate gratuitamente. Non potranno accedere alla garanzia le imprese che presentino esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria e che erano in difficoltà (ai sensi del Regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019.
Potranno, invece, accedere alla garanzia le imprese che presentano, alla data della richiesta, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" ai sensi del paragrafo 2, parte B della Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e successive modificazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.