Il modello Redditi SP, con le relative istruzioni, è stato approvato dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2020. Il modello dovrà essere utilizzato e presentato dai soggetti di cui all’articolo 6 del D.P.R. 600/1973 (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate) per dichiarare i redditi prodotti nell’anno 2019, allo scopo di quantificare la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato agli effetti delle imposte personali (IRPEF o IRES, a seconda dei casi) dovute dai singoli soci.
Le società di persone e i soggetti ad esse equiparati adottano, per l’individuazione del modello dichiarativo da utilizzare, le stesse regole previste per i soggetti IRES. Nel caso di esercizio sociale non coincidente con l’anno solare si dovrà ricondurre il reddito dell’esercizio nel periodo d’imposta in cui tale esercizio si chiude.
Se l’esercizio sociale dura dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019, il reddito va dichiarato nel modello Redditi SP 2020 relativo al periodo d’imposta 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019, da presentare entro il 30 novembre 2020.
Novità del modello Redditi SP 2020
Il modello Redditi SP 2020, come tutti gli altri modelli, recepisce le modifiche normative avvenute nel corso del 2019, modifiche che riguardano i quadri dedicati al reddito di impresa (quadro RF per il reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria e il quadro RG per la contabilità semplificata), il quadro RP (spese per le quali spetta una detrazione d’imposta), il quadro RN (redditi della società o associazione da imputare ai soci o associati), il quadro RQ (altre imposte), il quadro FC (redditi dei soggetti controllati residenti o localizzati e delle stabili organizzazioni localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato), il quadro OP (comunicazione per i regimi opzionali) e il quadro TR (imposizione in uscita e valori fiscali in ingresso).
Patent Box
Nel quadro RF, al rigo RF50, colonna 3, per i soggetti in contabilità ordinaria, e nel quadro RG al rigo RG23 (sempre colonna 3), per i soggetti in contabilità semplificata, va indicata la quota annua deducibile relativa al beneficio del c.d. Patent Box (il regime opzionale di tassazione per i redditi d'impresa derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) se il contribuente ha optato per indicare le informazioni necessarie per determinare autonomamente in dichiarazione il reddito agevolabile con idonea documentazione, in alternativa alla procedura di ruling (art. 4 del D.L. 34/2019, convertito con la Legge 58/2019).
Nel quadro OP, al rigo OP21, è possibile esercitare l’opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile, in alternativa alla procedura di ruling.
Il D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 (Decreto Crescita) ha previsto per i soggetti titolari di reddito di impresa che adottano il regime del Patent Box, la possibilità di optare, in alternativa alla procedura di cui art. 31-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, ove applicabile, per la determinazione diretta del reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie alla determinazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 luglio 2019.
L’opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce l’agevolazione Patent Box, ha durata annuale, ed è irrevocabile e rinnovabile.
Investimenti in beni materiali e strumentali
Al rigo RF55 del quadro RF (soggetti in contabilità ordinaria), con il codice 79, e al rigo RG22 nel quadro RG, (soggetti in contabilità semplificata) con il codice 44, si dovrà indicare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, effettuati dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero posti in essere entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia accettato dal venditore e si sia verificato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, aumentato del 30%, maggiorazione che non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro.
Attività di enoturismo
Per l’attività di enoturismo (e di agriturismo), nel quadro RF, al rigo RF9, con il codice 9, per i soggetti in contabilità ordinaria, e nel quadro RG, al rigo RG2, (colonna 2 per l’attività di agriturismo, e colonna 3 per l’enoturismo) per i soggetti in contabilità semplificata, si indicheranno i dati dell’attività di enoturismo di cui all’articolo 1, commi da 502 a 505, della Legge 205/2017.
A tal fine, nel presente rigo, si deve indicare il 25% dei ricavi conseguiti con l’esercizio dell’attività enoturistica. I costi ed i ricavi effettivamente connessi a tale attività vanno indicati, rispettivamente, nei righi RF11 e RF55.
I soggetti in contabilità semplificata, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all’attività enoturistica (agrituristica), devono indicare nel rigo RG22, con il codice 1, il 75% dei ricavi quali costi forfetariamente riconosciuti.
Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni
Se ci si è avvalsi della facoltà di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, nonché di affrancare ai fini fiscali i maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2018 e il saldo di rivalutazione, si dovranno compilare le sezioni XXIII-A, XXIII-B e XXIII-C del quadro RQ (articolo 1, commi da 696 a 704, della Legge 160/2019).
Spese infrastrutture ricarica veicoli elettrici
L’art. 16-ter del D.L. n. 63 del 2013 riconosce una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate, sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.
Le spese infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, sostenute dal 1° marzo 2019 (fino al 31 dicembre 2021), dovranno essere indicate nel quadro RP, colonna 7, e riportate nel quadro RN, al rigo RN17, colonna 28.
Sport bonus
Debutta nel quadro RN, il rigo RN24, riservato allo “sport bonus”, ovvero il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
Il credito d’imposta non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge, a fronte delle medesime erogazioni.
Il credito d’imposta spetta, nel limite del 20% del reddito imponibile, nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate nel corso degli anni solari 2019 e 2020, ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Nel rigo RN24 va indicato l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta 2019 da imputare ai soci, corrispondente al 65% delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d’imposta.
Bonifica ambientale
Al rigo RN25 dovrà essere indicato il c.d. “bonus per la bonifica ambientale” che costituisce il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici per la bonifica ambientale.
Il credito d’imposta spetta, nel limite del 20% del reddito imponibile, nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate nel corso dell’anno solare 2019, ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Plusvalenze di natura finanziaria
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, realizzate a partire dal 1° gennaio 2019, oltre alle plusvalenze realizzate da investitori non istituzionali attraverso la cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione a fondi immobiliari ai sensi dell’articolo 1, commi 999, 1000 e 1005, della Legge 205/2017, sono indicate nel quadro RT, sezione II.
Nel quadro TR vi è il prospetto relativo al trasferimento della residenza all’estero, ai righi da TR1 a TR20, tiene conto delle nuove disposizioni in tema di disciplina sull’imposizione in uscita e valori fiscali in ingresso, in applicazione degli articoli 166 e 166-bis, TUIR, e del D.Lgs. 142/2018.
Chi deve presentare il modello redditi SP
Sono tenuti a presentare il modello Redditi SP:
- le società semplici;
- le società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- le società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza);
- le società di fatto o irregolari;
- le associazioni senza personalità giuridica, costituite fra persone fisiche, per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
- le aziende coniugali se l’attività è esercitata in società fra i coniugi;
- i gruppi europei di interesse economico GEIE.
Non possono presentare il modello Redditi SP, ma redigono altri modelli dichiarativi:
- le aziende coniugali non gestite in forma societaria, dal momento che i coniugi devono presentare il modello Redditi;
- le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato, le quali redigono, a seconda dei casi, il modello Redditi SC o il modello Redditi ENC;
- i condomini, i quali presentano il modello 770, quali sostituti d’imposta, per le ritenute operate.
Termini di presentazione
La dichiarazione dei redditi delle società o associazioni per il periodo d’imposta 2019 va presentata entro il 30 novembre 2020. Per le operazioni straordinarie quali la liquidazione, la trasformazione ecc., continuano a valere i termini stabiliti dagli articoli 5 e 5-bis del D.P.R. 322/1998.
In particolare, nell’ipotesi di trasformazione di una società non soggetta all'IRES in una società soggetta a tale imposta o viceversa, con deliberazione adottata nel corso del periodo di imposta, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione si presenta entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data.
La dichiarazione dei soggetti di cui all’articolo 6 del D.P.R. 600/1973 si trasmette per via telematica direttamente dal dichiarante o attraverso un intermediario abilitato o ancora tramite società appartenenti al gruppo.
Alcune indicazioni relative alla compilazione del modello
Nel modello Redditi SC, all’interno del frontespizio, vi è il riquadro “Tipo di dichiarazione” nel quale si dovrà barrare la casella relativa al Quadro RW se nel 2019 si sono effettuati e detenuti investimenti o attività finanziarie all’estero.
Chi è esonerato alla presentazione della Dichiarazione annuale IVA per l'anno 2019, dovrà barrare la casella “quadro VO” per comunicare opzioni o revoche, esercitate con riferimento al periodo d’imposta 2019 sulla base del comportamento concludente previsto dal D.P.R. n. 442 del 10 novembre 1997. Si dovrà allegare alla dichiarazione dei redditi il quadro VO presente nella Dichiarazione IVA 2020.
Si dovrà barrare la casella relativa al “quadro AC” in caso di società o associazione, in qualità di amministratore di condominio in carica al 31 dicembre 2019. Inoltre, bisognerà effettuare la comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo:
- dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno 2019;
- dei dati identificativi dei relativi fornitori;
- dei dati catastali in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio, effettuati su parti comuni condominiali.
L’amministratore deve compilare, nella propria dichiarazione dei redditi, il quadro AC (comunicazione dell’amministratore di condominio).
Il quadro RF
Il quadro RF va compilato dai soggetti in contabilità ordinaria, per obbligo o per opzione, e dai gruppi europei di interesse economico (GEIE), qualunque sia l’attività svolta.
Nel quadro vi sono delle caselle specifiche che vanno barrate dai soggetti che svolgono determinate attività quali:
- la casella Artigiani destinata ai soggetti che esercitano attività artigiana, se iscritti nell’apposito albo;
- le caselle Attività di agriturismo e Attività di enoturismo dedicate rispettivamente alle società che esercitano anche attività di agriturismo ai sensi della Legge 96/2006, quantificando il reddito secondo i criteri previsti dall’articolo 5, comma 1, della Legge 413/1991 e alle società che esercitano anche attività di enoturismo ex articolo 1, commi da 502 a 505, della Legge 205/2017, determinando il reddito a norma dell’articolo 5, comma 1, della Legge 413/1991;
- le caselle Società agricola comma 1093 e Società agricola comma 1094, rivolte alle società agricole di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 99/2004, che fruiscono del regime di cui all’articolo 1, comma 1093, della Legge 296/2006, e alle società di persone costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, qualora si avvalgano del regime di cui all’articolo 1, comma 1094, della Legge 296/2006.
I soggetti che adottano i principi contabili internazionali per redigere il bilancio d’esercizio barreranno la casella 1 del rigo RF3.
Determinazione del reddito di impresa in contabilità ordinaria
Il reddito d’impresa (quadro RF) si ottiene aggiungendo all’utile o alla perdita da conto economico (rigo RF4 o RF5) le variazioni in aumento e in diminuzione derivanti dalle norme del TUIR o da altre leggi.
Chi, in sede di redazione del bilancio, adotta i principi contabili internazionali applica, anche in deroga alle disposizioni di cui alla sezione I, capo II, titolo II, del TUIR, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio, previsti da tali principi contabili.
Trovano posto nel rigo RF7, colonna 1, nell’ambito delle variazioni in aumento, le plusvalenze che concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nel periodo d’imposta in cui sono realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (o per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie diverse da quelle di cui all’articolo 87 del TUIR, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci), a scelta del contribuente, in forma rateizzata, in quote costanti nel periodo d’imposta stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, a norma dell’articolo 86, comma 4, del TUIR.
Tra le variazioni in aumento, al rigo RF14, si indicheranno i compensi spettanti agli amministratori, attribuiti al conto economico dell’esercizio a cui si riferisce la dichiarazione, ma non corrisposti entro la data di chiusura dell’esercizio. Tali compensi sono deducibili nel periodo d’imposta di effettivo pagamento (articolo 95, comma 5, del D.P.R. 917/1986).
Variazioni in diminuzione
Tra le variazioni in diminuzione vi è il rigo RF40 nel quale si riportano, oltre alle quote di utili dell’esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di opere e servizi, che sono deducibili a prescindere dalla loro imputazione al conto economico, i compensi pagati agli amministratori nel corso del periodo d’imposta oggetto di dichiarazione e imputati a conto economico in un esercizio precedente.
Nel rigo RF50, colonna 1, andrà indicata la quota dei redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che forma il reddito al 50% ex articolo 1, commi da 37 a 45, della Legge 190/2014 (cd. Patent Box).
Nella colonna 2 dello stesso rigo, per fruire del beneficio del Patent Box fin dal periodo d’imposta in cui è presentata l’istanza di ruling, si indica la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione dell’istanza e la sottoscrizione dell’accordo, o tra tale data e il periodo di riferimento della dichiarazione integrativa a favore, in caso di esercizio di tale facoltà.
Nella colonna 3 viene riportata la quota annuale deducibile dei redditi di cui al bonus sopradescritto se il contribuente ha optato, in alternativa all’istanza di ruling, per l’indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile, con idonea documentazione predisposta ai sensi del Provvedimento Agenzia delle Entrate 30 luglio 2019.
Nel rigo RF55, tra le altre variazioni in diminuzione, segnaliamo rispettivamente con i codici 1, 2, 3, e 9:
- l’importo dei dividendi imputati per competenza al conto economico del periodo d’imposta considerato e non ancora percepiti (codice 1);
- l’ammontare delle minusvalenze di cui all’articolo 101, comma 1, del TUIR, relative ai beni strumentali alla produzione del reddito delle società agricole che si avvalgono del regime di cui all’articolo 1, comma 1093, della Legge 296/2006, acquisiti in periodi d’imposta precedenti a quello di esercizio dell’opzione (codice 2);
- l’importo forfettario di euro 59,65 al giorno (euro 95,80 per le trasferte all’estero), al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci possono dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale (codice 3);
- l’importo dei ricavi dell’attività di agriturismo e/o enoturismo (codice 9).
Determinazione del reddito di impresa in contabilità semplificata
Il quadro RG è destinato alle società di persone che operano in regime di contabilità semplificata (articolo 18 del D.P.R. 600/1973), le quali, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore a 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, si fa riferimento ai ricavi dell’attività prevalente, sempre che i ricavi siano annotati distintamente (in assenza di annotazione separata, si ritengono prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi).
A norma dell’articolo 1, commi da 17 a 19, della Legge 232/2016, il reddito per le imprese minori in contabilità semplificata viene determinato in base al criterio di cassa, e, di conseguenza, il reddito del periodo d’imposta in cui si applicano le disposizioni dell’articolo 66 del TUIR, è ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso al reddito dell’esercizio precedente, secondo il principio della competenza.
Il quadro RG deve essere compilato dalle società di persone in regime di contabilità semplificata di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973.
In particolare, al rigo RG2, (colonna 5) vanno riportati i ricavi percepiti di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, vale a dire dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere immessi nella produzione.
Rientra tra i ricavi anche il valore normale dei beni suindicati, assegnati ai soci o ai partecipanti, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Nella colonna 3 e nella colonna 5 del rigo RG2, andranno a dichiarare i ricavi conseguiti dall’attività di enoturismo da loro svolta, i soggetti che quantificano il reddito che ne deriva secondo i criteri previsti dall’articolo 5, comma 1, della Legge 413/1991.
Tali soggetti devono inserire nel rigo RG22, con il codice 1, il 75% dei ricavi quali costi forfettariamente riconosciuti, per determinare il reddito attribuibile all’attività di enoturismo.
L’importo ammesso in deduzione delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali e immateriali, strumentali per l’esercizio dell’impresa, determinate ex articoli 102 e 103, del TUIR, viene evidenziato al rigo RG18, tenendo conto della circostanza che tali componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale previsti dal TUIR.
Trovano accoglimento nel rigo RG19 le spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Nel rigo RG22, tra gli altri componenti negativi deducibili, andranno indicati:
- la deduzione forfettaria per i soggetti che esercitano anche attività di agriturismo e/o enoturismo (con il codice 1);
- l’importo deducibile delle spese di rappresentanza e il 75% delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande che si qualificano come spese di rappresentanza (con il codice 8). Rientra anche la quota delle spese di rappresentanza presenti nel quadro RS, al rigo RS26, del modello Redditi 2019, divenute deducibili nel presente periodo d’imposta (articolo 1, comma 3, del D.M. 19 novembre 2008).
Dott. Giuseppe Moschella
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