In attesa di conoscere i provvedimenti che il Governo intende adottare nel prossimo “Decreto Aprile”, i contribuenti possono verificare i requisiti per l’applicazione delle sospensioni dei versamenti disposte con i precedenti provvedimenti.
L’articolo 18 del D.L. 23/2020 ha disposto la sospensione dei versamenti, per i mesi di aprile e di maggio 2020, delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, dell’IVA, dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
Le sospensioni si applicano ai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, esercenti attività d’impresa, arte o professione, a condizione che i ricavi o i compensi del periodo d’imposta precedente siano inferiori a 50 milioni di euro, che devono dimostrare di aver avuto:
- una diminuzione dei ricavi o dei compensi nel mese di marzo 2020 di almeno il 33% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019;
- una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.
I soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro devono dimostrare di aver avuto:
- una diminuzione dei ricavi o dei compensi del mese di marzo 2020 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019;
- una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.
Per i contribuenti con domicilio, sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, anche in presenza di ricavi superiori a 50 milioni di euro, per beneficiare della sospensione dei versamenti, è richiesto lo scostamento del fatturato di almeno il 33%.
Per le aziende che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019, la sospensione dei suddetti versamenti è sempre ammessa.
Sono automaticamente sospesi i versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.
Imprese agricole
L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 9/E/2020, ha precisato che le sospensioni disposte dall’art. 18 del D.L. 23/2020 si applicano a tutti i soggetti esercenti attività d’impresa. Sono pertanto compresi i contribuenti che esercitano attività agricole, indipendentemente dalla loro natura o dal regime fiscale adottato.
Per quanto riguarda le condizioni di accesso al regime di sospensione, le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell’art. 32 del TUIR, verificano i requisiti previsti dall’articolo 18 “utilizzando i ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi ai mesi di marzo e aprile 2019 rispetto a quelli annotati nei medesimi mesi del 2020, ovvero, in mancanza di scritture contabili, l’importo del fatturato relativo ai medesimi mesi, come risultante dai registri IVA”.
Ai fini del calcolo del fatturato, le imprese agricole che gestiscono impianti fotovoltaici, relativamente alla fatturazione della vendita dell’energia elettrica, non devono tener conto della componente incentivo.
Per i contribuenti che liquidano l’IVA trimestralmente, la verifica della diminuzione del fatturato va fatta in relazione ai soli mesi di marzo ed aprile 2020, rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019.
Ai fini del suddetto conteggio, per le fatture immediate ed i corrispettivi occorre fare riferimento dalla data della loro emissione. Per le fatture differite occorre invece fare riferimento alla data di consegna.
Le imprese agricole in regime speciale, che hanno effettuato conferimenti a cooperative, considerano l’operazione effettuata all’atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci. In questi casi, la cooperativa potrà anche adempiere, per conto del socio conferente, all’emissione della fattura.
Ripresa dei versamenti
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni o interessi. Il pagamento potrà essere anche rateizzato in cinque rate mensili a decorrere dal 30 giugno 2020.
L’INPS, con il Messaggio 1754 del 24 aprile, ha comunicato i codici con i quali le aziende potranno beneficiare della sospensione dei versamenti contributivi in scadenza tra il 1° aprile e il 31 maggio.
A giugno si accumuleranno, oltre a questi versamenti, quelli delle imposte comunali e quelli delle dichiarazioni dei redditi e vi è, quindi, il rischio che i contribuenti non riescano a far fronte a tutti i versamenti, dato che in questi mesi hanno subito una netta contrazione del loro fatturato.
È quindi opportuno fin d’ora fare una valutazione del proprio cash flow, per capire in anticipo lo scenario finanziario dei prossimi mesi.
In questo contesto, le incertezze determinate dai ritardi nella concessione dei finanziamenti, dai provvedimenti annunciati ma non ancora pubblicati, rendono ulteriormente complicate le valutazioni e l’esigenza di continui correttivi.
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