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Il Decreto Crescita ha semplificato l’iter per effettuare acquisti in regime di non imponibilità IVA da parte degli esportatori abituali: dal 1° gennaio 2020, tali soggetti non sono più tenuti a consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d’intento e la copia della ricevuta telematica di trasmissione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.
L’art. 12-septies del D.L. n. 34/2019, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per poter effettuare acquisti in regime di non imponibilità IVA, l’esportatore abituale deve soltanto inviare telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, che rilascerà apposita ricevuta telematica, indicando un protocollo di ricezione a diciassette cifre.
Gli estremi di tale ricevuta telematica devono essere indicati nelle fatture emesse ad essa riferite, ovvero devono essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale.
La dichiarazione d’intento può riguardare anche più operazioni.
A decorrere dal 1° gennaio 2020, il fornitore dell’esportatore abituale avrà i seguenti obblighi:
Inoltre, i soggetti che si avvalgono della dichiarazione d’intento in dogana sono esonerati dalla presentazione della copia cartacea della dichiarazione stessa.
Con l’abrogazione del comma 2 dell’art. 1, D.Lgs. n. 746/1983, è stato eliminato anche l’obbligo, da parte del dichiarante e del fornitore, di numerare progressivamente le dichiarazioni d’intento e di annotarle entro i quindici giorni successivi a quello di emissione o ricezione in un apposito registro.
In capo all’esportatore abituale viene meno l’obbligo di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d’intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia.
Il Decreto ha modificato anche la disciplina sanzionatoria relativa alle dichiarazioni d’intento. Il nuovo art. 7, comma 4-bis, D.Lgs. n. 471/1997, dispone che è punito con una sanzione, compresa tra il 100 e il 200% dell’IVA, il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni senza l’applicazione dell’IVA, senza aver prima riscontrato per via telematica l’invio della dichiarazione d’intento, da parte dell’esportatore abituale, all’Agenzia delle Entrate.
Il riscontro della dichiarazione d’intento deve avvenire prima della cessione dei beni o della prestazione di servizi.
A partire dal 2 marzo, al fine di consentire agli esportatori abituali di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA, l’Agenzia delle Entrate ha attivato il servizio di consultazione, mediante utilizzo del cassetto fiscale, con il quale i fornitori potranno acquisire le informazioni relative alle lettere d’intento, trasmesse telematicamente dagli esportatori abituali.
Con il Provvedimento n. 96911 del 27 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità operative per l’attuazione delle modifiche, introdotte alla disciplina delle lettere d’intento dall’art. 12-septies del D.L. 34/2019.
L’esportatore abituale deve inviare telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, che rilascerà apposita ricevuta telematica, indicando un protocollo di ricezione a diciassette cifre.
La procedura permette al fornitore di eseguire un riscontro telematico della trasmissione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate e, successivamente, di indicare sulla fattura emessa gli estremi del protocollo di ricezione della stessa dichiarazione, verificato telematicamente.
I dati messi a disposizione nel cassetto fiscale potranno essere consultati direttamente dai fornitori oppure tramite loro intermediari delegati.
La procedura messa a punto non prevede alcuna segnalazione per i fornitori; pertanto, questi ultimi dovrebbero verificare quotidianamente la presenza, nel loro cassetto fiscale, delle dichiarazioni d’intento emesse dall’esportatore abituale loro cliente.
Cosicché, di fatto, gli esportatori continuano a trasmettere tramite mail copia delle dichiarazioni ai loro fornitori.
I fornitori che accedono al cassetto fiscale per consultare le lettere d’intento pervenute trovano una pagina con l’elenco delle dichiarazioni ricevute ed i relativi numeri di protocollo attribuiti dall’Agenzia delle Entrate.
Quando si apre il file PDF delle singole dichiarazioni d’intento, generato dalla procedura, compare l’identificativo della persona che ha eseguito la richiesta e la data di richiesta della visualizzazione.
Pertanto, se la visualizzazione è effettuata prima dell’emissione della fattura al fornitore, ma successivamente alla cessione dei beni o alla prestazione di servizi per i quali l’esportatore richiede la non imponibilità, dall’esibizione del documento prodotto in sede di consultazione potrà essere facilmente riscontrato che la verifica non è avvenuta tempestivamente.
Ciò comporta che un fornitore, qualora rilevi mensilmente, nel proprio cassetto fiscale, le lettere d’intento, prima della fatturazione mensile, potrà trovarsi nella condizione di dover emettere comunque fatture con IVA esposta, in quanto i beni ceduti sono stati consegnati prima della verifica della lettera d’intento.
Sul punto sarebbe quindi necessario un ulteriore chiarimento da parte dell’Agenzia, per evitare che le imprese debbano consultare quotidianamente il proprio cassetto fiscale.