Per le cessioni di beni atti al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto Rilancio prevede l’esenzione IVA. Il regime è limitato alle cessioni effettuate fino al 31 dicembre 2020.
Con l’ultimo Decreto Rilancio approvato dal Governo, sono state previste alcune misure che agevolano la cessione di beni anti-COVID e le spese di sanificazione.
Cessione beni anti-COVID
Il Decreto Rilancio prevede l’esenzione IVA per le cessioni di beni per il contenimento dell’emergenza da COVID-19. Il regime è limitato alle cessioni effettuate fino al 31 dicembre 2020, dopodiché, si prevede un passaggio dal regime di esenzione a quello dell’imponibilità con l’aliquota ridotta del 5%.
Il regime di esenzione consente la detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di tali beni. Anche se la norma non è esplicita, pare evidente che il regime di esenzione non determini effetti nemmeno ai fini del pro-rata: perciò, nel caso in cui gli operatori applichino la detrazione d’imposta con questo metodo, dovranno imputare le cessioni tra le operazioni imponibili e quelle assimilate, ai fini del calcolo della percentuale di detraibilità.
Ciò che rileva, ai fini dell’applicazione dell’esenzione, è il momento della consegna del bene. Perciò, tutte le operazioni in cui i beni saranno materialmente consegnati entro il prossimo 31 dicembre, sconteranno il regime di esenzione IVA, a nulla influendo che le fatture siano emesse nel mese successivo.
Si considereranno effettuate tutte le cessioni per le quali non sarà ancora avvenuta la consegna e non saranno intervenuti i pagamenti, ma il cedente avrà emesso anticipatamente la fattura.
Lo stesso principio è valido per gli acconti, che si considereranno effettuati entro il 31 dicembre, se pagati entro tale data.
Spese di sanificazione
Per quanto riguarda le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, il Decreto Rilancio riconosce un credito d’imposta del 60%, che sostituisce quello previsto dal Decreto “Cura Italia”.
Sotto il profilo IVA, in base alla lettera a-ter), comma 6, articolo 17, del D.P.R. 633/1972, solo le prestazioni di pulizia su edifici, realizzate in favore di operatori economici o soggetti ad essi assimilati, sono assoggettate al meccanismo del reverse charge.
Le prestazioni di “sanificazione”, però, non possono essere assimilate alle prestazioni di pulizia, che rientrano nel codice 81.21.00 e nel codice 81.22.02, per le quali è prevista l’emissione di fatture senza IVA (in tal senso si veda la Circolare 14/E/2015).
La sanificazione, infatti, è un’attività più complessa rispetto alla semplice attività di pulizia, che costituisce una prestazione accessoria e a cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale.
Pertanto, le prestazioni di sanificazione devono essere assoggettate all’aliquota ordinaria del 22%.
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