Il D.L. n. 34/2020 ha posticipato al 1° gennaio 2021, rispetto al previsto termine del 1° luglio 2020, l’avvio dell’obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Con l’articolo 140 del Decreto 34/2020 pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» il 19 maggio, viene riconosciuta la moratoria delle sanzioni agli operatori, a condizione che gli stessi abbiano documentato le vendite, con gli strumenti e le modalità ancora in vigore quali ricevute, scontrini e bollettari, provvedendo a trasmettere i relativi dati avvalendosi delle procedure messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, entro la fine del mese successivo.
In merito alle misure adottate nel Decreto, in data 20 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito web una guida pratica, fornendo indicazioni circa le modalità di gestione dei corrispettivi sia durante la fase di emergenza sanitaria che in quella successiva, tenendo conto delle sospensioni e delle proroghe degli invii dei corrispettivi telematici e suggerendo agli esercenti le soluzioni da adottare in caso di problemi in fase di trasmissione.
Fase di emergenza
Durante l’emergenza, le attività interessate dai provvedimenti di chiusura temporanea non dovevano effettuare alcuna comunicazione al fisco né alcuna attività sui registratori telematici. Infatti:
- al termine della prima giornata di riapertura, sarà lo stesso registratore telematico a certificare, in via automatica, l’assenza di corrispettivi memorizzati durante le giornate di chiusura;
- l’esercente, in alternativa, potrebbe avere cambiato lo stato da “in servizio” a “fuori servizio” utilizzando le apposite funzionalità presenti sul sito “Fatture e corrispettivi”. Alla data di riapertura non sarà necessario utilizzare tale procedura, in quanto sarà lo stesso RT a comunicare automaticamente all’Agenzia delle Entrate la variazione dello stato.
Allo stesso modo, nessun adempimento dichiarativo circa la chiusura temporanea dell’esercizio è stato richiesto per i commercianti che ancora non fossero dotati di registratore telematico durante la fase transitoria.
Fase transitoria
L’art. 140 del Decreto Rilancio, per abbandonare del tutto le precedenti modalità di certificazione con rilascio di scontrini, ricevute fiscali e bollettari, tenuto conto delle difficoltà contingenti all’emergenza, ha previsto la proroga al 31 dicembre 2020 del periodo di moratoria, con disapplicazione delle sanzioni, per i contribuenti che ancora non si siano adeguati alle nuove disposizioni.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per non incorrere in sanzioni, occorre inviare i dati dei corrispettivi, comunque documentati all’atto della vendita o della prestazione, entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Tenuto conto della sospensione degli adempimenti tributari durante la fase di emergenza, i corrispettivi giornalieri dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2020 dovranno essere trasmessi entro il 30 giugno 2020, utilizzando il portale “Fatture e corrispettivi”.
L’art. 140, comma 2 del Decreto Rilancio ha posticipato al 1° gennaio 2021 l’adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione al sistema TS (tessera sanitaria), funzionale alla predisposizione della dichiarazione precompilata, dei dati dei corrispettivi da cessione di medicinali, presidi medici e prestazioni sanitarie.
Lotteria degli scontrini e precompilata IVA
Vengono rinviati al prossimo anno non solo l’avvio della lotteria degli scontrini (art. 141), ma anche, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, il servizio di elaborazione delle bozze precompilate dei documenti IVA (art. 142), ed in particolare dei registri IVA acquisti e vendite, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione precompilata IVA, il cui primo rilascio si avrà nel 2022 con riguardo all’annualità 2021.
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