Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), pubblicato nella G.U. del 19 maggio 2020 ed entrato in vigore lo stesso giorno, continua, tra le varie disposizioni, con le proroghe degli appuntamenti fiscali adottate da precedenti provvedimenti, emanati a seguito dell’emergenza sanitaria.
Il Decreto “Cura Italia” e il successivo Decreto “Liquidità” hanno previsto diversi differimenti in avanti degli adempimenti fiscali. Con il Decreto Rilancio molte scadenze sono state spostate al 16 settembre 2020.
Tra le novità vi è la proroga con riferimento ai pagamenti delle comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari), non considerati dai precedenti Decreti, e va segnalata l’esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata dell’acconto IRAP 2020.
Prima di entrare nel dettaglio delle disposizioni, in generale, la proroga individuata al 16 settembre 2020 fa riferimento:
- ai versamenti tributari/contributivi sospesi dagli articoli 61 e 62, del D.L. n. 18/2020, “Cura Italia”, nonché dall’art. 18, del D.L. n. 23/2020, Decreto “Liquidità”;
- ai versamenti delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, nonché risultanti da atti di accertamento con adesione, conciliazione, mediazione, ecc., scadenti in un determinato periodo;
- ai versamenti delle somme in scadenza nel periodo 9 marzo - 31 maggio 2020, riferite alle definizioni agevolate previste dal D.L. n. 119/2018 (definizione agevolata PVC, atti del procedimento di accertamento, ecc.);
- ai versamenti delle somme in scadenza nel periodo 8 marzo - 31 agosto 2020, riferite a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, ecc.
Versamento del saldo delle imposte IRPEF/IRES
Il Decreto Rilancio non ha disposto proroghe con riferimento ai versamenti che attengono al modello Redditi, quali ad esempio:
- IRPEF/IRES e relative addizionali: attualmente il versamento dovrà essere effettuato nei termini ordinari (saldo e primo acconto entro il 30 giugno o 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%);
- imposte sostitutive.
Oltre all’IRPEF e all’IRES, entro il 30 giugno 2020, si dovrà versare:
- il saldo 2019 e il primo acconto 2020 della cedolare secca sugli affitti;
- l’imposta sostitutiva della rivalutazione dei terreni o partecipazioni dovuta a titolo di terza rata (per la rivalutazione relativa all’1/1/2018), seconda rata (per la rivalutazione relativa all’1/1/2019), prima rata (per la rivalutazione relativa all’1/1/2020).
Osserva: è prevista la riapertura della rivalutazione di terreni e partecipazioni alla data del 1° luglio 2020, la cui imposta sostitutiva va versata (unica soluzione/prima rata) entro il 30 settembre 2020.
Per quanto riguarda il versamento dell’IRES, i soggetti che devono versare tale imposta hanno come termine ordinario l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. La regola vale per le società che approvano il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. Se le società approvano il bilancio nei centottanta giorni, il versamento delle imposte deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (31 luglio), oppure al 30 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.
A seguito delle disposizioni effettuate dal Decreto “Cura Italia”, in merito ai termini di approvazione del bilancio, anche il termine di versamento delle imposte slitta a fine luglio 2020. Chi approverà il bilancio entro il 28 giugno, dovrebbe poter versare il saldo 2019 e il primo acconto 2020 entro il 31 luglio (oppure entro il 30 agosto con la maggiorazione dello 0,40%). Resta fermo il termine del 30 giugno per i soggetti che approvano il bilancio nei centoventi giorni.
Saldo IRAP e acconto 2020
Un’interessante novità dagli effetti, tuttavia, ancora da definire, arriva dall’articolo 24 del Decreto Rilancio, a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo con ricavi/compensi non superiori a 250 milioni di euro, nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del citato Decreto.
Nello specifico, non è dovuto il versamento:
- del saldo IRAP 2019;
- della prima rata dell’acconto IRAP 2020.
È confermato l'obbligo di versamento dell'acconto IRAP 2019, quantificato con riferimento all'imposta desumibile dal modello IRAP 2019 (relativo al 2018).
La disposizione in esame non riguarda:
- le Amministrazioni e gli Enti pubblici;
- le imprese di assicurazione, le banche e gli altri intermediari finanziari;
Si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione UE 19/3/2020 (2020), 1863 “quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, finalizzato a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e a preservare la continuità dell’attività durante e dopo l’emergenza “coronavirus”.
Prima di entrare nel dettaglio delle nuove proroghe, si evidenzia che il D.L. n. 18/2020 ha stabilito la sospensione di alcuni termini dei versamenti tributari e contributivi scadenti, in linea generale, entro il mese di marzo e dei relativi adempimenti in scadenza fino al 31 maggio 2020 (unica soluzione o cinque rate).
Successivamente, il D.L. n. 23/2020, con l’articolo 18, ha disposto la sospensione dei versamenti tributari/ contributivi/premi INAIL scadenti nei mesi di aprile/maggio 2020. I versamenti sospesi potevano essere versati, senza sanzioni ed interessi, in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in forma rateizzata, fino a un massimo di cinque rate mensili.
Le sospensioni previste dal Decreto Rilancio
Il D.L. n. 18/2020 ha sospeso alcuni termini dei versamenti tributari e contributivi, che scadevano nel mese di marzo, e dei relativi adempimenti in scadenza fino al mese di maggio 2020.
La ripresa dei versamenti era stata fissata al 31 maggio 2020 (differito al 1° giugno essendo il 31 domenica), senza sanzioni ed interessi in unica soluzione, o anche fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo a partire dal 1° giugno.
Il Decreto Rilancio (art. 127), ha disposto la proroga dei versamenti dal 1° giugno al 16 settembre 2020. Entro tale data va versato quanto dovuto in unica soluzione o con rate mensili di uguale importo (fino ad un massimo di quattro).
Entro il 16 settembre si dovranno versare anche le ritenute non operate (nel periodo 21 febbraio - 3 marzo) dai soggetti della “zona rossa” di prima istituzione (Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e per la Regione Veneto: Vò);
Viene estesa (art. 127) dal 31 maggio al 30 giugno 2020 la sospensione dei versamenti di ritenute su redditi di lavoro dipendente assimilati, contributi previdenziali ed assistenziali/premi INAIL e IVA scaduta nel mese di marzo, a favore delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche.
Gli adempimenti e i versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 16 settembre 2020 (unica soluzione o prima rata).
Entro il 16 settembre 2020 dovranno riprendere i versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali/premi INAIL, sospesi nel periodo 2 marzo - 30 aprile 2020, per le attività individuate dall’art. 61, del D.L. n. 18/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar).
Altra interessante novità per il settore turistico è la disposizione sulla esenzione dell’IMU (imposta municipale). Nello specifico, il Decreto Rilancio (art. 177) dispone che, per il 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa a:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed&breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Il Decreto Rilancio non è intervenuto sui termini relativi ai:
- versamenti scaduti il 16 marzo 2020 relativi a IVA, ritenute, contributi previdenziali e assistenziali/premi INAIL, tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali. Per tali adempimenti, la sospensione è stata disposta dal D.L. 18/2020 (art. 60) e per i quali l’art. 21 del D.L. n. 23/2020 ha disposto la rimessione in termini con differimento della ripresa dei versamenti sospesi dal 20 marzo al 16 aprile 2020;
- adempimenti diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte/trattenute relative all’addizionale regionale/comunale IRPEF, che scadono tra l’8 marzo - 31 maggio 2020, la cui sospensione è stata disposta del D.L. 18/2020 (art. 62, comma 1). La ripresa è fissata al 30 giugno 2020.
Osserva: il Decreto Rilancio (art. 126, comma 3) proroga al 16 settembre anche l'effettuazione dei versamenti e adempimenti in scadenza nel periodo 23 febbraio - 30 aprile 2020, relativi a contributi previdenziali ed assistenziali/premi INAIL, la cui sospensione è stata disposta dal D.L. n. 9/2020 (art. 5) per i soggetti individuati dal D.M. 24/2/2020 (Comuni della zona rossa di prima istituzione Lombardia e Veneto).
Il Decreto “Liquidità” (D.L. 23/2020) ha disposto (art. 18) la sospensione, al 30 giugno, dei versamenti dei tributi, dei contributi e premi INAIL che scadono nei mesi di aprile e maggio 2020. Il Decreto Rilancio proroga al 16 settembre 2020 la ripresa dei versamenti sospesi.
La proroga dei versamenti interessa anche i soggetti esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo con domicilio fiscale/sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, relativamente a IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio, la cui sospensione è riconosciuta:
- a prescindere dai ricavi/compensi 2019;
- in presenza di una riduzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 (rispetto al mese di marzo 2019) e nel mese di aprile 2020 (rispetto al mese di aprile 2019).
La nuova sospensione, al 16 settembre 2020, riguarda anche le ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente/assimilati, contributi previdenziali e premi INAIL, la cui sospensione è subordinata alla riduzione del fatturato dei corrispettivi di almeno il 33% (o 50% se ricavi/compensi 2019 sono superiori a 50 milioni euro) nel mese di marzo 2020 (rispetto al mese di marzo 2019) e nel mese di aprile 2020 (rispetto al mese di aprile 2020).
I soggetti titolari di imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar, qualora non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione disposta dall’art. 18, D.L. n. 23/2020, usufruiscono della sospensione, prevista dal citato D.L. n. 18/2020, fino al 30 aprile, con proroga dal 1° giugno al 16 settembre 2020 (ovvero fino al 30 giugno per le federazioni sportive, enti di promozione sportiva ed associazioni/società sportive, con relativa ripresa il 16 settembre 2020).
Sospensione ritenute d’acconto lavoro autonomo
Il comma 2 dell’articolo 126 del Decreto Rilancio prevede che, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta 2019, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
Il versamento delle ritenute di acconto non operate dal sostituto, in scadenza il 31 luglio, dovrà essere effettuato in un'unica soluzione, entro il 16 settembre 2020, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Sospensione per gli avvisi bonari
Ai sensi dell’articolo 144 del D.L. 34/2020, sono considerati tempestivi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 18 maggio, se versati entro il 16 settembre 2020, relativi alle:
- somme dovute a seguito dei controlli automatici, effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972;
- somme dovute a seguito dei controlli formali, effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. 600/1973;
- rate dovute a seguito dell’opzione per il versamento rateale degli importi di cui ai precedenti due punti.
Le stesse somme, in scadenza tra il 19 e il 31 maggio 2020 (art. 144 comma 2), possono essere versate entro il medesimo termine del 16 settembre.
Sia nel caso della remissione dei termini, sia nel caso di proroga dei versamenti in scadenza, è possibile beneficiare del versamento rateale, in quattro rate mensili di pari importo.
La disposizione opera anche relativamente alle rate connesse alle predette somme (art. 3-bis, D.Lgs. 462/97), che scadono nei citati periodi.
Versamenti per accertamento con adesione e conciliazione
È stato prorogato al 16 settembre 2020 (art. 149) il termine per versare le somme, che scadono nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 maggio 2020, dovute a seguito dei seguenti atti:
- atti di accertamento con adesione ex art. 7, D.Lgs. n. 218/1997;
- accordo conciliativo ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/1992;
- accordo di mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992;
- atti di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita ex artt. 12, D.L. n. 70/1988, 52, D.P.R. n. 131/1986 e 34, commi 6 e 6-bis, D.Lgs. n. 346/1990;
- atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ex artt. 10, 15 e 54, D.P.R. n. 131/1986;
- atti di recupero ex art. 1, comma 421, Legge n. 311/2004 (crediti indebitamente utilizzati in compensazione);
- avvisi di liquidazione emessi per omesso/insufficiente/tardivo versamento dell’imposta di registro, delle imposte dovute per gli immobili caduti in successione ex art. 33, comma 1-bis, D.Lgs. n. 346/1990, dell’imposta sulle donazioni, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti ex D.P.R. n. 601/1973 e dell’imposta sulle assicurazioni ex Legge n. 1216/1961.
È prorogato al 16 settembre 2020 il termine per la notifica del ricorso di primo grado, innanzi alle Commissioni Tributarie, relativo ai predetti atti, nonché agli atti definibili ai sensi dell’art. 15, D.Lgs. n. 218/1997 (avvisi di accertamento/avvisi di rettifica e liquidazione), i cui termini di versamento scadono sempre nel periodo 9 marzo - 31 maggio 2020.
Osserva: non sono richiamati gli atti di contestazione/irrogazione delle sanzioni e, quanto sopra esaminato, opera anche relativamente alle rate dovute relativamente ai predetti atti scadenti nel citato periodo.
Anche in questo caso, i versamenti prorogati sono effettuati, senza sanzioni ed interessi, anche tramite rateazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2020.
Versamenti delle somme relative alle definizioni agevolate
La sospensione dei termini di versamento delle somme in scadenza nel periodo 9 marzo - 31 maggio 2020 interessa (art. 149 comma 4 del D.L. 34/2020) anche le somme rateizzate delle definizioni agevolate di cui agli artt. 1, 2, 6 e 7, del D.L. n. 119/2018, ossia:
- definizione agevolata dei PVC;
- definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, (avvisi di accertamento-rettifica-liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio, accertamenti con adesione);
- definizione agevolata delle controversie tributarie;
- regolarizzazione per le società/associazioni sportive dilettantistiche.
Anche in questo caso, i versamenti prorogati sono effettuati senza sanzioni ed interessi:
- in unica soluzione entro il 16 settembre 2020;
- mediante rateazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2020.
Cartelle di pagamento e avvisi
Viene disposta (all’art. 154) la proroga, dal 31 maggio al 31 agosto 2020, del termine stabilito dal comma 1 dell’art. 68, del D.L. n. 18/2020 relativamente alle somme derivanti da:
- cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione;
- avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane, ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione;
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali;
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali.
Sono sospesi i termini di versamento in scadenza nel periodo 8 marzo - 31 agosto 2020. I versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 settembre 2020.
Per effetto dell’aggiunta del nuovo comma 2-ter al citato art. 68, è previsto che, relativamente ai piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza dal beneficio della rateazione, con conseguente iscrizione a ruolo dell’intero importo ancora dovuto, si determina in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione di dieci rate anche non consecutive.
Viene riscritto il comma 3 dell’art. 68, stabilendo che non determina l’inefficacia della definizione il mancato/insufficiente/tardivo versamento, alle previste scadenze, delle rate dovute nel 2020, qualora lo stesso versamento integrale delle predette rate sia effettuato entro il 10 dicembre 2020.
Il riferimento va:
- alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione;
- al c.d. “stralcio e saldo”;
- alla definizione prevista dall’art. 1, commi 190 e 193, Legge n. 145/2018 a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica, relativamente ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1/1/2000 al 31/12/2017, derivanti dall’omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati, nonché dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali/Gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.
A tale termine non si applica la “tolleranza” di cinque giorni ai fini dell’effettuazione del versamento.
Il citato comma 3 prevede(va) la proroga al 31 maggio 2020 del termine di pagamento di quanto dovuto ai fini della “rottamazione-ter” e del c.d. “stralcio e saldo” in scadenza, rispettivamente, al 28 febbraio e il 31 marzo 2020.
Il nuovo comma 3, consente che il versamento di tutte le rate di tali istituti agevolativi in scadenza nell’anno in corso possa essere eseguito entro il 10 dicembre 2020.
Viene anche aggiunto il nuovo comma 3-bis che prevede che, per i debiti per i quali al 31 dicembre 2019 si è determinata l’inefficacia delle definizioni (di cui al predetto comma 3), possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 602/1973.
Versamenti prorogati dal Decreto “Cura Italia” - D.L. 18/2020
Tipologie |
Versamenti |
Scadenza D.L. 18/2020 |
Proroga D.L. 34/2020 |
Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori |
Ritenute lavoro dipendente, assimilato, contributi previdenziali, premi INAIL scaduti nel periodo 2 marzo - 30 aprile 2020 Versamento IVA scaduto il 16 marzo 2020 Ritenute lavoro dipendente, assimilato nel periodo 21 febbraio - 31 marzo 2020 (per soggetti individuati dal D.M. 24.2.2020) |
01/06/2020 |
16/09/2020 |
Adempimenti contributivi sospesi nel periodo 2 marzo - 30 aprile 2020 |
30/06/2020 |
16/09/2020 |
|
Federazioni sportive nazionali (Ass. e società sportive) |
Ritenute lavoro dipendente, assimilato, contributi previdenziali, premi INAIL, che scadono nel periodo 2 marzo - 30 giugno 2020 Versamento IVA scaduto il 16 marzo 2020 |
30/06/2020 |
16/09/2020 |
Imprese, lavoratori autonomi con ricavi/compensi 2019 fino a 2 milioni di euro |
IVA, ritenute lavoro dipendente, assimilato, contributi previdenziali, premi INAIL, scaduti nel periodo 8 marzo - 31 marzo 2020 |
01/06/2020 |
16/09/2020 |
Imprese/lavoratori autonomi Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza |
Versamenti IVA scaduti nel periodo 8 marzo - 31 marzo 2020 |
01/06/2020 |
16/09/2020 |
Soggetti individuati dal D.M. 24.2.2020 |
Versamenti tributari scaduti nel periodo 21 febbraio - 31 marzo 2020 |
01/06/2020 |
16/09/2020 |
Imprese florovivaistiche |
Versamenti e adempimenti connessi ai contributi previdenziali, premi INAIL che scadono nel periodo 30 aprile - 15 luglio 2020 Versamenti IVA che scadono nel periodo 1 aprile - 30 giugno 2020 |
31/07/2020 |
- |
Versamenti prorogati del Decreto “Liquidità” - (D.L. 23/2020)
Tipologie |
Versamenti |
Proroga |
|
Imprese e lavoratori autonomi con ricavi 2019 non superiori a 50 milioni di euro |
Riduzione del fatturato del 33% nel mese di marzo 2020 (marzo 2019) e aprile 2020 (aprile 2019) |
IVA, ritenute lavoro dipendente, assimilato, contributi previdenziali, premi INAIL che scadono ad aprile 2020 e maggio 2020 |
16.09.2020 |
Imprese e lavoratori autonomi con ricavi 2019 superiori a 50 milioni di euro |
Riduzione del fatturato del 50% nel mese di marzo 2020 (marzo 2019) e aprile 2020 (aprile 2019) |
IVA, ritenute lavoro dipendente, assimilato, contributi previdenziali, premi INAIL che scadono ad aprile 2020 e maggio 2020 |
16/09/2020 |
Imprese, lavoratori autonomi con domicilio, sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza |
Riduzione di almeno il 33% di fatturato o corrispettivi nel mese di marzo 2020 (marzo 2019) e aprile 2020 (marzo 2019) |
IVA di aprile 2020 e di maggio 2020 |
16/09/2020 |
Imprese, lavoratori autonomi con domicilio, sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza con ricavi e compensi nel 2019 non superiori a 50 milioni di euro |
Riduzione del fatturato del 33% nel mese di marzo 2020 (marzo 2019) e aprile 2020 (aprile 2019) |
Ritenute lavoro dipendente, assimilato, contributi previdenziali, premi INAIL che scadono ad aprile 2020 e maggio 2020 |
16/09/2020 |
Imprese, lavoratori autonomi con domicilio, sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza con ricavi e compensi nel 2019 superiori a 50 milioni di euro |
Riduzione del fatturato del 50% nel mese di marzo 2020 (marzo 2019) e aprile 2020 (aprile 2019) |
Ritenute lavoro dipendente, assimilato, contributi previdenziali, premi INAIL che scadono ad aprile 2020 e maggio 2020 |
16/09/2020 |
Imprese che hanno iniziato l’attività dal 1° aprile 2019 |
IVA, ritenute lavoro dipendente, assimilato, contributi previdenziali, premi INAIL che scadono ad aprile e a maggio 2020 |
16/09/2020 |
|
Enti non commerciali, enti del terzo settore, enti religiosi |
Ritenute lavoro dipendente assimilato, contributi previdenziali, premi INAIL che scadono ad aprile e maggio 2020 |
16/09/2020 |
Dott. Giuseppe Moschella
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