Con la pubblicazione del Decreto Rilancio è stata ampliata la platea dei possibili beneficiari delle agevolazioni per la sanificazione e l’adeguamento dei locali di lavoro, ossia gli operatori che gestiscono attività aperte al pubblico esposti a maggiori rischi.
Per tali soggetti sono tre le misure:
- bonus sanificazioni;
- bonus adeguamento ambienti di lavoro;
- esenzione IVA mascherine.
Il bonus sanificazione rivisitato
Per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione viene riconosciuto un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute, nel limite massimo di 60.000 euro, per la sanificazione degli ambienti di lavoro, l’acquisto di dispositivi di sicurezza individuali e di dispositivi di sicurezza interpersonale.
Le spese agevolabili sono quelle sostenute per l’acquisto di:
- prodotti detergenti e disinfettanti;
- dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari, termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- strumenti idonei a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, con incluse le eventuali spese di installazione.
Il credito di imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di sostenimento della spesa (quindi modello Redditi 2021) oppure in compensazione. Inoltre, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.
Per essere operativa, l’agevolazione attende un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che stabilirà i criteri e le modalità di fruizione, tenendo d’occhio il limite di spesa.
Il D.L. “Rilancio” è intervenuto anche sul fronte soggettivo, ampliando la platea dei possibili beneficiari del bonus, estendendola anche a:
- operatori con attività aperte al pubblico come bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema, negozi, ecc.;
- enti non commerciali;
- enti del terzo settore;
- enti religiosi civilmente riconosciuti.
Il nuovo bonus per l’adeguamento dei luoghi di lavoro
Con l’articolo 120, il D.L. “Rilancio” introduce una nuova agevolazione, sempre dedicata agli stessi destinatari, a cui è riconosciuto un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 80.000 euro, per adeguare gli ambienti di lavoro a seguito dell’emergenza COVID.
Si tratta degli interventi edilizi necessari al rifacimento delle aree comuni (ingressi, spogliatoi, mense, spazi medici, eccetera) e anche all’acquisto di arredi di sicurezza, di strumenti e tecnologie innovativi e di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Elenchi più dettagliati di ulteriori spese ammissibili o beneficiari saranno eventualmente predisposti da uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, nel rispetto del limite di spesa che, per questa misura, è stato fissato a 2 miliardi.
Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, nel limite di costi sostenuti. Si utilizza in compensazione a decorrere dall’anno 2021, tramite F24.
Nel giro di trenta giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 34/2020, un provvedimento del direttore dell’Agenzia stabilirà le modalità per il monitoraggio sull’utilizzo del credito.
Esenzione IVA
L’articolo 124 cancella l’IVA sulle cessioni, effettuate entro il 31 dicembre 2020, di beni utili al contenimento dell’epidemia. Tra questi:
- le strumentazioni medico ospedaliere salvavita (ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva, pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale, eccetera);
- mascherine chirurgiche FFP2 e FFP3;
- articoli di abbigliamento protettivo, come guanti, visiere, calzari;
- strumentazione diagnostica per COVID-19 (tamponi per analisi cliniche, provette, attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo e così via).
Dal 2021, invece, l’imposta tornerà con l’aliquota ridotta al 5%.
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