La Cassazione, con la recente Ordinanza n. 8430 del 30 aprile 2020, ha affermato che l’amministratore IAP itinerante è ammesso esclusivamente nelle società agricole che hanno la natura giuridica di società di persone.
I Giudici della Suprema Corte hanno chiarito che l’amministratore plurimo nelle società agricole è ammesso solo per Ss, Snc e Sas, poiché, se così non fosse, si darebbe luogo ad un fenomeno abusivo.
La questione del contendere nasce dall’interpretazione dell’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, secondo cui “la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell’amministratore ad una sola società”.
In passato, era sorto il problema di capire se la norma in questione facesse riferimento all’amministratore IAP di società di capitali (che può anche non essere socio della società) o anche al socio IAP amministratore di società di persone.
Stando a quanto stabilisce il legislatore, per potersi dire “agricola”, la società, oltre ad avere quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole, deve rispettare i seguenti requisiti:
- se è una società di persone deve avere almeno un socio in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, iscritto nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale (nelle società in accomandita semplice si deve trattare di un accomandatario);
- se è una società di capitali o cooperativa deve avere almeno un amministratore in possesso della qualifica di IAP, iscritto nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, pertanto, chiunque può essere socio di queste società di capitali, anche se si tratta di un soggetto “non agricoltore” (ad eccezione del socio qualificante di società cooperativa).
Secondo quanto riportato dai Giudici nell’Ordinanza 8430/2020, l’amministratore qualificante di società di capitali non può apportare la sua qualifica di IAP a più di una società di capitali; al contrario, invece, per il socio qualificante di società di persone non vi è il limite di poter apportare la qualità di IAP a una sola società di persone (e non è rilevante che egli sia anche socio di altra o altre società di persone o di una o più società di capitali).
La Suprema Corte, ribadendo quanto già aveva precedentemente affermato la Direzione Regionale delle Entrate dell’Emilia-Romagna con nota prot. n. 909-32505/2006 del 20 luglio 2006, ha confermato che la stessa persona fisica IAP può avere la qualità di “socio qualificante” di una pluralità di società di persone, e ciò anche se in esse (o in una di esse) egli assuma la qualità di “socio amministratore”.
La motivazione della decisione riportata nel testo della Sentenza è che, la norma in questione, ha inteso evitare che un soggetto in possesso della qualifica di IAP assumesse il ruolo di amministratore in più società di capitali con conseguente “sfruttamento di tale tipologia societaria”, dando così luogo al “fenomeno abusivo” del cosiddetto “IAP itinerante”.
Tale fenomeno abusivo, invece, non risulta altrettanto perseguibile per mezzo delle società di persone, poiché la natura giuridica di queste società prevede che la persona fisica IAP acquisisca la qualifica di socio responsabile personalmente e solidalmente delle obbligazioni sociali.
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