L’Agenzia delle Entrate, nell’ultima settimana di maggio, ha fissato le modalità per il versamento della nuova IMU, fornendo le istruzioni ed i codici per versarla.
In particolare, con il Provvedimento n. 214429/2020, l’Agenzia ha individuato le modalità di versamento dell’IMU, inclusi eventuali interessi e sanzioni, tramite modello F24, nonché le modalità con le quali sarà trattenuto il gettito destinato ai Comuni.
Nel suddetto provvedimento, l’Agenzia ha ribadito la possibilità di compensare le somme dovute e l’obbligo, per i soggetti titolari di Partita IVA, di effettuare i versamenti esclusivamente con le modalità telematiche.
Versamento IMU con F24
Con la Risoluzione n. 29/E del 29 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha poi fornito le istruzioni per il versamento dell’imposta tramite modello F24 e F24 Enti pubblici.
Nella Risoluzione 29/E, l’Agenzia conferma i vecchi codici tributo, istituiti con le Risoluzioni n. 35/2012 e n. 33/2013, istituendo però un codice tributo per il versamento dell’IMU riguardante i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (codice tributo “3939 - IMU imposta municipale propria per i fabbricati costruiti dall’impresa costruttrice alla vendita - COMUNE”).
Per tali fabbricati, fintanto che non mutano di destinazione, l’articolo 1, comma 751, della Legge n. 160/2019 ha previsto che, fino all'anno 2021, l'aliquota di base è pari allo 0,1%. I Comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
Restano pertanto validi i seguenti codici tributo:
- “3912” denominato: “IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE”;
- “3913” denominato “IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE”;
- “3914” denominato: “IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE”;
- “3916” denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE”;
- “3918” denominato: “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE”;
- “3923” denominato “IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”;
- “3924” denominato “IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”;
- “3925” denominato “IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO”;
- “3930” denominato “IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE”.
Tali codici vanno indicati nella sezione ”IMU e altri tributi locali” del modello F24, riportando le somme dovute negli “importi a debito versati” ed i seguenti dati:
- nel campo “Codice ente/codice comune” andrà indicato il codice catastale del Comune nel cui territorio insistono gli immobili soggetti ad imposta;
- il campo “Ravv,” andrà barrato in caso il pagamento sia relativo ad un ravvedimento operoso;
- il campo “Acc.” andrà barrato se il pagamento è riferito ad un acconto;
- il campo “Saldo” andrà barrato in caso di versamento a saldo;
- in caso di pagamento in unica soluzione andranno barrate sia la casella “Acc.” che la casella “Saldo”;
- nel campo “Numero immobili” va riportato il numero, al massimo di tre cifre, degli immobili per i quali si sta versando il relativo tributo;
- nell’”Anno di riferimento” andrà riportato l’anno per il quale si sta versando il tributo. Nel caso di ravvedimento operoso, oltre a barrare la casella “Ravv.”, andrà quindi riportato l’anno d’imposta per il quale ci si sta ravvedendo.
F24 Enti pubblici
Per i versamenti dell’IMU, da effettuare tramite il modello F24 EP, sono confermati i seguenti codici tributo, istituiti con le Risoluzioni n. 53/E del 5 giugno 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013:
- “350E” denominato “IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE”;
- “351E” denominato “IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE”;
- “353E” denominato “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE”;
- “355E” denominato “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE”;
- “357E” denominato “IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”;
- “358E” denominato “IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”;
- “359E” denominato “IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO”;
- “360E” denominato “IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE”.
Ricordiamo che, in caso di ravvedimento operoso, l’importo delle sanzioni e degli interessi deve essere versato unitamente all’imposta dovuta.
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