A causa dell’emergenza COVID-19 viene messa a rischio la mutualità delle cooperative, poiché viene compromesso il raggiungimento della prevalenza nei rapporti con i soci, in particolare, per le cooperative agricole.
La pandemia ha influito notevolmente sotto il profilo economico-finanziario e della produzione e molti soci delle cooperative si sono trovati a conferire prodotti in quantità inferiore rispetto a quelle attese in situazioni di normalità.
Analoga situazione potrebbe essersi verificata anche nelle cooperative nelle quali i soci prestano la propria attività di lavoro e/o che forniscono servizi, i quali, in carenza di tali prestazioni, potrebbero aver dovuto ricorrere a manodopera o servizi aggiuntivi da terzi non soci.
Queste circostanze hanno costretto le cooperative conferitarie a dover reperire sul mercato i prodotti e i servizi necessari per mantenere invariati i volumi della produzione e continuare a servire la clientela.
L’acquisto di prodotti e la richiesta di servizi da terzi in quantità superiore rispetto quelli apportati dai soci conferenti è una condizione in grado di compromettere il requisito di prevalenza previsto dall’art. 2513, comma 1, lett. b) e c) del c.c. e, conseguentemente, comporta il passaggio a cooperativa a mutualità non prevalente, con le relative conseguenze civilistiche e fiscali.
Va precisato che, ai sensi dell’articolo 2545-octies del Codice Civile, la cooperativa perde la condizione di mutualità prevalente se non rispetta le condizioni di cui all’art. 2513 del Codice Civile per un biennio consecutivo.
A tal proposito, il mancato raggiungimento della condizione di prevalenza nell’anno 2020 può essere verificato:
- nel biennio 2019/2020 e in tal caso il passaggio a cooperativa a mutualità non prevalente si avrebbe già dall’anno 2020;
- nel biennio 2020/2021 e in tal caso il passaggio a cooperativa a mutualità non prevalente si avrebbe dall’anno 2021.
A fronte di tale circostanza, il D.M. 30 dicembre 2005 disciplina i regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza ex articolo 2513 del Codice Civile, tra cui i casi di perdita di produzione conseguenti al verificarsi:
- di avversità atmosferiche (come gelate, grandinate, ecc.);
- di calamità naturali (come nei casi di terremoto, alluvione, ecc.) che provochino danni alle colture ovvero alle infrastrutture e agli impianti produttivi.
Il Decreto prevede la sospensione della verifica della condizione di mutualità prevalente sino al venire meno degli effetti degli eventi sopracitati.
Alla luce di quanto detto, sarebbe auspicabile l’“estensione” dell’applicabilità della sospensione, di cui al citato D.M. 30 dicembre 2005, anche alle conseguenze derivanti dalla pandemia da COVID-19, per l’evidente analogia degli effetti e delle conseguenze derivanti da situazioni dal carattere di assoluta eccezionalità.
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