Nel caso in cui il contribuente non riversi il beneficio goduto per la Tremonti ambiente, riferito ai conti energia III, IV e V, la domanda cautelare, finalizzata a sterilizzare il rischio del recupero degli incentivi da parte del GSE, è fondata ed è sospeso il giudizio nell’attesa che si pronunci la Cassazione.
Questo è quanto emerge dalle Ordinanze n. 6004 e 6015 del TAR del Lazio, pronunciate sul tema delle disposizioni agevolative di cui all’art. 6, comma 13, della Legge 388/2000 (Legge finanziaria 2001), secondo cui “la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.”
Tale disposizione è stata poi abrogata, a partire dal 26 giugno 2012, dal D.L. 83/2012, senza che venisse chiarita la questione sulla cumulabilità tra agevolazione e altre misure incentivanti.
Numerosi contribuenti hanno presentato istanza di rimborso ex art. 38 D.P.R. 602/1973 o tentato la strada della dichiarazione integrativa, per usufruire della norma retroattivamente. Alla richiesta di restituzione delle maggiori imposte pagate è seguito, nella maggior parte dei casi, un silenzio rifiuto dell’Agenzia delle Entrate, che, in questi anni, ha generato numerosi contenziosi tributari.
Sulla questione è poi intervenuto il GSE, escludendo la possibilità di cumulo della Tremonti ambiente con gli incentivi del III, IV e V conto energia, riconoscendola invece per i conti I e II nei limiti del 20% del costo dell’investimento.
Sulla questione della cumulabilità tra Tremonti Ambiente e tariffa incentivante è intervenuto il legislatore con il D.L. 124/2019, all’art. 36, dando agli operatori che intendono mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti, la possibilità di avvalersi di una “sanatoria”, ossia di restituire l’intero ammontare del beneficio goduto entro il 30 giugno 2020, rinunciando ad eventuali contenziosi.
Di fatto, con le misure introdotte dal legislatore, al contribuente sono state date due possibilità:
- rinunciare agli sgravi fiscali, riversando l’intero ammontare del beneficio e continuare a mantenere l’incentivo. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2020;
- proseguire nel portare avanti giudizialmente la tesi della cumulabilità, assumendosi i relativi rischi e l’alea del contenzioso. L’impugnazione dei ricorrenti è volta a sostenere non solo il mantenimento dei due benefici, ma anche l’annullamento del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (n. 114266/2020) con cui si è data attuazione alle disposizioni che prevedono il mantenimento del diritto di beneficiare delle tariffe incentivanti.
Il 30 giugno rappresenta quindi il termine ultimo, stabilito dalla Legge, per decidere se mantenere l’incentivo, versando gli importi dovuti, ma le ordinanze pubblicate dal TAR del Lazio potrebbero mettere il contribuente, nel momento in cui decidesse di riversare il benefico goduto, nell’impossibilità di riottenere quanto versato.
I Giudici hanno infatti sospeso il giudizio nell’attesa che si pronunci la Cassazione escludendo, quindi, la possibilità per il contribuente di restituire la Tremonti ambiente entro la fine del mese di giugno.
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