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Il Decreto Rilancio, al fine di limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento della pandemia COVID-19, ha previsto un credito d’imposta per i canoni d’affitto corrisposti per immobili diversi dalle abitazioni e per gli affitti d’azienda.
L’agevolazione è incompatibile con il credito d’imposta concesso per i canoni degli immobili di categoria C/1, previsto dall’art. 65 del D.L. 18/2020 e, a differenza di tale provvedimento, prescinde dalla categoria catastale degli immobili prevedendo, inoltre, anche l’ipotesi del leasing e dell’affitto d’azienda.
Dal punto di vista soggettivo, l’articolo 28 del Decreto Legge n. 34/2020 indica che possono beneficiare del credito d’imposta tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso all’entrata in vigore del Decreto.
Inoltre, per le strutture alberghiere e agrituristiche, l’accesso al credito d’imposta spetta a prescindere dal volume dei ricavi e compensi registrati nel periodo d’imposta precedente. Infine, possono beneficiare del credito d’imposta anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, relativamente ai canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 14 del 6 giugno 2020, fornendo un’interpretazione estensiva della norma, ha precisato che rientrano tra i soggetti che possono beneficiare del credito disposto dall’art. 28 anche le imprese agricole sia nel caso in cui determinino il proprio reddito catastalmente (art. 32 del TUIR) sia nell’ipotesi in cui producano redditi d’impresa.
Inoltre, le imprese agricole che producono esclusivamente redditi fondiari e che conseguentemente non rilevano i propri ricavi contabilmente, al fine di determinare il limite dimensionale di 5 milioni di euro, potranno fare riferimento all’ammontare del fatturato.
Potranno quindi accedere al credito d’imposta le imprese agricole individuali e le società semplici, comprese le attività in regime di esonero IVA.
Il credito d’imposta spetta, ovviamente, anche alle attività agricole che eccedono i limiti del reddito agrario, alle attività agrituristiche e, ovviamente, alle imprese e società agricole che determinano esclusivamente redditi d’impresa.
Il credito d’imposta sulle locazioni di immobili ad uso non abitativo spetta, nella misura del 60% del canone mensile effettivamente corrisposto nei mesi di marzo, aprile e maggio, per immobili ad uso non abitativo destinati alle attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, turistiche o di lavoro autonomo.
Nel caso di affitto d’azienda o di contratti di servizi a prestazioni complesse, il credito sui canoni corrisposti spetta nella misura del 30%.
Per le attività turistiche con attività esclusivamente stagionale, il credito d’imposta spetta per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2020.
Rientrano nell’ambito del credito d’imposta anche i contratti di leasing operativo in quanto assimilabili ad una locazione per il godimento dell’immobile.
Letteralmente, la norma prevede la concessione del credito in caso di canoni corrisposti per le locazioni di immobili ad uno non abitativo, comprendendo anche gli immobili destinati allo svolgimento delle attività agricole.
Quindi, lo spirito della norma dovrebbe essere quello di mitigare gli effetti delle sospensioni forzate delle attività attraverso un contributo volto ad aiutare le imprese a ridurre i costi fissi, rappresentati in questo caso dagli affitti. Pertanto, anche se letteralmente quando si parla della concessione di fondi rustici il termine appropriato è l’affitto, anche tali canoni dovrebbero rientrare tra quelli agevolabili.
L’Agenzia, però, sull’argomento non ha fatto alcun riferimento, riportando nella circolare solo la definizione di immobili ad uso non abitativo.
Vi è da dire, inoltre, che spesso gli affitti di fondi rustici comprendono anche i fabbricati rurali a servizio del fondo; pertanto, trattandosi comunque di un affitto di immobili, è da ritenersi che, anche in tale ipotesi, la misura del credito d’imposta sia comunque del 60%.
Qualora il canone di locazione o d’affitto non sia corrisposto mensilmente, il valore su cui calcolare il credito d’imposta andrà determinato proporzionalmente.
Inoltre, è stato precisato che le spese condominiali unitariamente comprese nel canone possono concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.
Il comma 5 dell’art. 28 indica un’ulteriore condizione per accedere al credito d’imposta, ossia quella che i soggetti destinatari, con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio (per le imprese turistiche stagionali aprile, maggio e giugno), abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi, nel mese di riferimento, di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Ciò potrebbe comportare che il credito d’imposta sia applicabile solo al canone corrisposto per taluni mesi.
Come indicato nella circolare, il riferimento al fatturato comporta la necessità di prendere in considerazione le operazioni effettuate nei singoli mesi che hanno concorso alla liquidazione dell’IVA per ogni singola mensilità, a cui vanno sommati i corrispettivi e le operazioni non rilevanti ai fini IVA, effettuate in detti mesi.
Quindi, ad esempio, nel calcolo del fatturato del mese di marzo andranno escluse le fatture differite riferite al mese di febbraio, emesse entro il giorno 15 del mese successivo.
Qualora il canone d’affitto preveda un pagamento posticipato, il credito d’imposta potrà essere calcolato solo successivamente all’effettivo pagamento del canone.
Un ulteriore aspetto non trattato nella circolare è quello dell’ipotesi in cui i soggetti destinatari non abbiano alcun fatturato nei mesi di riferimento, come spesso accade per molte imprese agricole, e che, comunque, non potrebbe escludere l’eventualità di un effettivo danno economico aderente ai requisiti richiesti (ad esempio nel caso di cessioni a cooperative con prezzo da determinare che saranno fatturate nei mesi a venire)
Il credito per i canoni d’affitto istituito dall’art. 28 del D.L. 34/2020 potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020, in alternativa, potrà essere utilizzato in compensazione con il codice “6920” oppure essere ceduto al locatore o al concedente, ovvero ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito o altri intermediari finanziati, e da questi ceduto successivamente.
Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, al valore della produzione ai fini IRAP, ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi di cui all’art. 1 del TUIR e ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi di cui al comma 5, dell’art. 109 del TUIR.