In sede di conversione in Legge del "Decreto Liquidità", sono stati velocizzati i termini per i gestori del Fondo di Garanzia per comunicare alla banca l’esito dell’istruttoria della sospensione delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa.
Con l’introduzione del comma 2-bis, all’art. 12, del D.L. n. 23/2020, è stato previsto che le domande di sospensione dei mutui per l’acquisto della prima casa, pervenute agli istituti di credito a partire dal 28 marzo 2020, abbiano un iter di verifica non superiore a venti giorni.
Il legislatore era già intervenuto sull’accesso al Fondo Gasparrini, istituito dalla Legge n. 244/2007, concedendo la possibilità, ai soggetti titolari di mutui prima casa, di ottenere la sospensione delle rate anche di mutui in corso da meno di un anno.
Ricordiamo che il suddetto Fondo di solidarietà consente ai soggetti che hanno contratto un mutuo per l’acquisto della prima casa nel territorio dello Stato, a condizione che l’immobile non sia classificabile tra quelli di lusso o comunque appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, di sospendere le rate fino a diciotto mesi.
Per accedere a tale misura occorre inoltre che il mutuo concesso non sia superiore a 250.000 euro; inoltre, il richiedente deve disporre di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro. Tuttavia, fino al termine dell’emergenza COVID-19, per l’accesso al Fondo non sarà richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e sarà possibile farne richiesta anche per coloro che hanno in passato già beneficiato della sospensione del mutuo, purché abbiano regolarmente pagato le rate degli ultimi tre mesi.
Le precedenti modifiche dei provvedimenti COVID-19
Il Fondo è stato rifinanziato con 400 milioni di euro per far fronte alle maggiori domande, attese per le conseguenze economiche derivanti dall’epidemia da COVID-19 e, come disposto dall’articolo 54 del Decreto Legge 18/20020 (il cosiddetto “Cura Italia”) e dall'art. 12 del D.L. “Liquidità”, la platea dei potenziali beneficiari è stata allargata alle seguenti categorie di beneficiari:
- i lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni (cassa integrazione o altri ammortizzatori sociali);
- i lavoratori autonomi e liberi professionisti, inclusi artigiani e commercianti, (per un periodo di nove mesi dall’entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020) che hanno registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;
- i titolari di mutui per un importo massimo di 400.000 euro;
- i titolari di mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Fondo di Garanzia per i mutui prima casa).
Ora, l’articolo 2-bis precisa che “fino al 31 dicembre 2020, a fronte delle domande di sospensione dei mutui pervenute alla banca a partire dal 28 marzo 2020 a valere sul Fondo di cui al comma 2 e delle quali la banca ha verificato la completezza e la regolarità formale, la banca avvia la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. Il gestore del Fondo, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro venti giorni, l'esito dell'istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta. In caso di esito negativo dell'istruttoria comunicato dal gestore, la banca può riavviare l'ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda”.
Pertanto, una volta presentata la domanda alla banca, l’istituto dovrà sospendere il pagamento della prima rata in scadenza, non appena avrà verificato la regolarità e la completezza della domanda.
A sua volta, la banca riceverà entro venti giorni dalla richiesta trasmessa al Fondo, l’esito circa la sussistenza dei presupposti. Decorso tale termine senza la ricezione del relativo esito, la domanda deve essere considerata comunque accolta.
Viceversa, qualora il Fondo fornisca un esito negativo all’istruttoria, la banca potrà riprendere il normale ammortamento delle rate del mutuo, a partire dalla rata successiva.
Allegato: modulo per la richiesta di sospensione delle rate del mutuo prima casa
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