L’Agenzia delle Entrate è ormai a buon punto con la realizzazione del modello di istanza per l’ottenimento del contributo a fondo perduto, previsto dall’art. 25 del D.L. n. 34/2020. Tale contributo è rivolto alle imprese ed ai lavoratori autonomi, con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, che sono stati penalizzati dalle misure restrittive adottate per contenere l’epidemia da COVID-19.
In rete sono già apparse le bozze non ufficiali dell’istanza, mentre si attendono a breve le relative istruzioni.
Per provvedere alla trasmissione telematica delle istanze all’Agenzia delle Entrate, occorrerà attendere uno specifico provvedimento, anch’esso atteso nei prossimi giorni.
La bozza del modulo di domanda diffusa in rete è estremamente semplice e gli elementi da inserire sono quelli minimi indispensabili per determinare i soggetti beneficiari, le condizioni che danno diritto al contributo e per determinarne l’entità. Infine, sono richiesti gli estremi del conto corrente sul quale è richiesto l’accredito dei fondi.
Il modello prevede inoltre la possibilità di rinunciare integralmente al contributo richiesto, in caso di presentazione di una precedente istanza.
Soggetti interessati
L’articolo 25 del Decreto Rilancio prevede che possono richiedere il contributo i soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e le imprese agricole, purché titolari di Partita IVA, con ricavi non superiori a 5 milioni di euro.
Il comma 3 precisa che il contributo spetta ai titolari di reddito agrario, di cui all’articolo 32 del TUIR. È pertanto evidente come il legislatore abbia voluto evidenziare che, nonostante la limitazione dimensionale faccia riferimento ai ricavi (5 milioni) e che tale concetto mal si concilia con gran parte delle imprese agricole operanti in Italia, anche i soggetti che determinano il proprio reddito su base catastale potranno accedere a questa forma di contributo.
Sono ovviamente (a maggior ragione) compresi tra i soggetti potenzialmente beneficiari del contributo anche quelle attività agricole che eccedono i limiti previsti dall’articolo 32, quelle che esercitano attività connesse di cui al terzo comma dell’articolo 2135 e quelle attività agricole che determinano redditi d’impresa per la loro natura soggettiva (ad esempio Snc, Sas, Srl, ecc.) o in ragione dell’esercizio di una specifica opzione.
Non possono richiedere il contributo i soggetti che hanno cessato l’attività alla data di presentazione dell’istanza, gli enti pubblici, gli intermediari finanziari ed i soggetti che hanno beneficiato delle indennità previste per i professionisti, lavoratori autonomi e lavoratori dello spettacolo dagli articoli 27 e 38 del D.L. n. 18/2020, nonché ai lavoratori dipendenti e professionisti iscritti alle casse previdenziale private.
Come si calcola il contributo?
Il contributo si calcola sulla differenza di fatturato derivante dalla cessione di beni e prestazioni di servizi, con riferimento al mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno 2019, e ne avranno diritto i soggetti con un calo del fatturato di almeno un terzo.
Il requisito del calo del fatturato non sarà però richiesto per le attività avviate a partire dal 1° gennaio 2019 e per i soggetti che, a far data dall’evento calamitoso, hanno il proprio domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni i cui stati di emergenza erano in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.
Sulla differenza tra il fatturato del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 si calcola il contributo, applicando i seguenti coefficienti:
- 20% per soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro;
- 15% per soggetti con ricavi 2019 compresi tra 400.001 euro e 1.000.000 di euro;
- 10% per soggetti con ricavi 2019 compresi tra 1.000.001 e 5.000.000 di euro.
Il contributo, calcolato con i suddetti coefficienti, prevede comunque l’applicazione di minimali pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti aventi diritto.
Ai fini della determinazione dei ricavi o dei compensi relativi al 2019, i titolari di redditi agrari potranno fare riferimento al volume d’affari della Dichiarazione IVA 2020 (rigo VE50).
Il modello prevede, in ultimo, la dichiarazione sostitutiva per l’antimafia, che è richiesta qualora l’importo del contributo sia superiore a 150.000 euro.
Sembra che la presentazione dell’istanza non sarà soggetta al meccanismo del click day, così come è invece avvenuto per il contributo concesso da INVITALIA, volto a rifondere le spese sostenute per l’acquisto dei DPI e che ha suscitato grandi polemiche per l’esclusione di gran parte dei richiedenti.
In questo caso, pare che le risorse saranno assegnate a tutti i soggetti che presenteranno la domanda nei termini che saranno fissati dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
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