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Da lunedì scorso è possibile presentare le domande per richiedere il contributo a fondo perduto, istituito dall’art. 25 del Decreto Rilancio, per sostenere le attività che hanno risentito delle misure adottate dal Governo per il contenimento della pandemia da COVID-19. Nonostante non si trattasse di un click day, le domande presentate il primo giorno ammontano a circa 2,5 milioni.
Nella Circolare n. 15/E del 13 maggio 2020, l’Agenzia ha fornito chiarimenti sull’applicazione della disposizione, fornendo anche delle aperture non del tutto attese.
Nella Circolare è ribadito che sono esclusi i professionisti iscritti alla gestione separata, tuttavia, nel caso di società tra professionisti, dato che il reddito di dette società si qualifica come reddito d’impresa, le stesse rientrano nell’ambito di applicazione della norma.
L’Agenzia inoltre ha precisato come il comma 2 preveda, tra l’altro, l’esclusione dei lavoratori dipendenti; tuttavia, le persone fisiche che dispongono dei requisiti per accedere al contributo, titolari di redditi d’impresa, di redditi di lavoro autonomo o di redditi agrari, possono accedere al contributo anche in caso di compresenza di redditi da lavoro dipendente, ovvero di pensione.
Le stesse considerazioni sono valide per i soci di una società che siano lavoratori dipendenti o pensionati. In tal caso, la società, qualora ne abbia i requisiti, potrà presentare domanda del contributo a fondo perduto.
Per i soggetti che esercitano più attività ammesse al contributo, al fine della determinazione della soglia dei ricavi di 5 milioni di euro e del fatturato dei mesi di aprile 2020 e 2019, occorrerà tener conto “dei ricavi e compensi e dei fatturati di tutte le attività esercitate ammesse al contributo a fondo perduto”.
Per i soggetti che esercitano attività d’impresa, comprese quelle agricole, e che contestualmente rientrano in una delle categorie oggetto di esclusione previste dal comma 2 (ad esempio libero professionista iscritto alla propria cassa di previdenza) non è preclusa la possibilità di richiedere il contributo per l’attività ammessa. Anche in tale ipotesi, per la verifica dei requisiti di ricavi e fatturato, occorrerà escludere le attività per le quali il contributo non è ammesso.
La Circolare fornisce ulteriori precisazioni anche in ordine alla determinazione del volume dei ricavi e allo scostamento del fatturato richiesti per l’ammissione al contributo.
Per quanto riguarda le modalità di determinazione del reddito, ai fini della verifica della soglia di 5 milioni di euro, non sono incluse le componenti positive di reddito diverse da quelle indicate all’articolo 85, comma 1, lett. a) e b) del TUIR, per quanto attiene le attività d’impresa, e all’articolo 54, comma 1 del TUIR per i redditi di lavoro autonomi.
Pare evidente che il provvedimento abbia voluto focalizzare l’attenzione all’attività caratteristica d’impresa o di lavoro autonomo, escludendo invece quelle operazioni che non dovrebbero essere state incise o condizionate dai provvedimenti disposti nel periodo emergenziale (operazioni finanziarie, risarcimenti, percezione di contributi, ecc.)
Per il calcolo del fatturato del mese di aprile 2020 e quello di aprile 2019 occorrerà tener conto delle operazioni che hanno concorso alla liquidazione dell’IVA di quel mese. Sono in ogni caso applicabili i chiarimenti offerti nella Circolare 9/E/2020.
La Circolare 15/E non fa alcuna menzione se nel calcolo del fatturato debbano essere considerate anche le fatture emesse per i passaggi interni dai soggetti con contabilità separata, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 633/1972. Tali operazioni, infatti, al pari delle cessioni dei beni strumentali, non concorrono alla formazione del volume d’affari ma, per analogia, riteniamo debbano essere considerate nel conteggio.
Inoltre, l’Agenzia non fornisce indicazioni sulle operazioni non rilevanti ai fini IVA, ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. n. 633/1972. Tali operazioni, pur non partecipando alla liquidazione dell’IVA periodica del mese di aprile, se considerate per l’anno 2020, si ritiene debbano essere coerentemente tenute in considerazione anche per il calcolo del fatturato del mese di aprile 2019.
Dubbi permangono anche nel caso di soccide monetizzate, in quanto, in tal caso, la liquidazione ricevuta dal soccidario rappresenta un’operazione non soggetta ad imposta. Tali operazioni però dovrebbero comunque rientrare nel calcolo del fatturato.