Dal 1° luglio scatta il credito d’imposta del 30% sulle transazioni tracciabili, introdotto dal D.L. n. 124/2019, con lo scopo di incentivare l’impiego di mezzi di pagamento diversi dal contante.
Nello specifico, il Decreto Fiscale, collegato alla Legge di Bilancio 2020, ha istituito due misure:
- un credito d’imposta sulle commissioni, addebitate dagli intermediari per le transazioni elettroniche, effettuate dai consumatori dal 1° luglio 2020, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte e professioni con ricavi/compensi non superiori a 400.000 euro;
- il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro liquido fra soggetti diversi è ridotto, dagli attuali 3.000 euro, prima a 2.000 euro, con decorrenza dallo stesso 1° luglio, e poi a 1.000 euro a partire dal 1° gennaio 2022.
In merito alla prima misura, potranno accedere all’incentivo commercianti, artigiani e professionisti con ricavi o compensi, nell’anno d’imposta precedente, di ammontare non superiore a 400.000 euro.
A tali soggetti spetterà, dal 1° luglio, un credito d’imposta nella misura del 30% delle commissioni applicate dai prestatori di servizi di pagamento, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali:
- regolate con carte di credito, debito o prepagate;
- regolate mediante altri strumenti di pagamento elettronici.
Il credito d’imposta:
- può essere usato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
- va riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e in quelle degli anni seguenti, fino a quando se ne conclude l’utilizzo;
- non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi;
- non concorre alla formazione del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto, di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità dei componenti negativi), del TUIR;
- è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalle norme europee in materia di aiuti de minimis, cioè di piccola entità.
Per quanto riguarda la seconda misura introdotta, ossia il passaggio di denaro in contante solo sotto una certa soglia, l’art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007 ha stabilito che, dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, sono vietati i passaggi di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di valore complessivamente pari o superiore a 2.000 euro.
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