La nuova IMU è regolamentata dalla Legge di Bilancio 2020, che ha previsto l’accorpamento e la conseguente abolizione della TASI. Scaduti ormai i termini per il versamento dell’acconto del 16 giugno (ad eccezione dei casi in cui i Comuni abbiano prorogato la scadenza del versamento), analizziamo quali sono le possibilità di riparare ad un omesso o carente versamento con le relative sanzioni.
La Legge 160/2019 al comma 774 dell’articolo 1 dispone che, in caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
Il successivo comma 775 prevede invece che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
Per la infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da 100 a 500 euro. In caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il Comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro.
Si ricorda che la dichiarazione IMU va presentata o trasmessa in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
Le sanzioni sopra indicate sono ridotte ad 1/3 se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l’acquiescenza del contribuente con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Il Comune può comunque deliberare nel regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto della normativa statale.
Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 (D.L. 124/2019), viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo, con il quale è possibile sanare eventuali carenze successivamente alla data di scadenza della dichiarazione riferibile periodo in cui è commesso l’errore o l’omissione.
Il ravvedimento operoso può avvenire per qualsiasi tributo, anche oltre il limite dell’anno dalla commessa violazione, oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è stata commessa la violazione.
Sappiamo che l’articolo 16 del D.Lgs. n. 473/1997 effettua un rinvio alle norme generali sul ravvedimento operoso anche relativamente agli omessi e carenti versamenti dei tributi locali e, di conseguenza, risulta applicabile l’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, che è stato appunto modificato dall’articolo 10-bis del sopracitato D.L. 124/2019.
Osserva: si segnala inoltre che l’articolo 4-decies del Decreto Crescita D.L. 34/2019, ha introdotto il nuovo articolo 13-bis, al D.Lgs. n. 472/1997, che prevede la possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso parziale, ovvero frazionato, limitandone (al comma 2) tuttavia l'operatività ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
La riduzione delle sanzioni
Ai fini del ravvedimento operoso, il D.Lgs. n. 158/2015 con l'articolo 15, comma 1, lettera o), riscrive l'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, il quale prevede che:
- chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio, o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo;
- fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione sopra prevista, si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
Tranne che per l’omesso o parziale versamento, le sanzioni sopra descritte sono ridotte ad 1/3 se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l’acquiescenza del contribuente con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
Resta ferma la possibilità per il Comune di deliberare, con proprio regolamento circostanze, attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.
Ravvedimento operoso e versamento dell’IMU
Chi, per vari motivi, non ha pagato la rata dell'IMU o della nuova IMU entro le scadenze stabilite, può riparare a tale ritardo utilizzando il ravvedimento operoso, che consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una sanzione ridotta rispetto al quella normale.
A seconda del ritardo, il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.
Il ravvedimento operoso è, come visto, disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e, limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, questo non è più inibito dall’inizio di un controllo fiscale, ma solo dalla notifica dell’atto impositivo (comma 1-ter dell’art. 13).
Sono inoltre previsti diversi limiti temporali entro cui il contribuente può attivarsi autonomamente, con una gradazione della sanzione che varia in relazione alla tempistica rispetto alla quale la violazione viene sanata. Tali ambiti sono ora applicabili anche ai tributi locali, in virtù dell’abrogazione del comma 1-bis da parte dall'art. 10-bis del collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2020.
Nota bene: per i tributi locali vi è il blocco alla regolarizzazione spontanea laddove via sia un controllo nei confronti del contribuente, inoltre, per la fiscalità locale e in generale per i tributi non amministrati dall’Agenzia delle Entrate, resta inibito il ravvedimento parziale o frazionato.
Il ravvedimento dell’omesso/carente versamento
Nel caso in cui non venga eseguito il versamento del tributo alle prescritte scadenze, quest’ultimo potrà essere regolarizzato entro i termini previsti dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
Per la sanzione base cui rapportare la riduzione “da ravvedimento”, si ricorda che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 158/2015 all’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997, la sanzione per omesso versamento del 30% è ridotta alla metà nel caso in cui il versamento stesso venga effettuato entro i novanta giorni.
A detta sanzione occorrerà, pertanto, fare riferimento nel caso in cui il contribuente effettui la regolarizzazione spontanea entro il citato termine.
Il mancato o insufficiente versamento in acconto o saldo, entro le scadenze ordinarie, è punito con una sanzione amministrativa del 30% per ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione del 30% è ridotta alla metà, ossia il 15%, e per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo. Con riferimento alle scadenze del 16 giugno 2020 per l’acconto, e del 16 dicembre 2020 per il saldo, si può ipotizzare che il ravvedimento IMU 2020 potrà essere eseguito entro i termini previsti nella seguente tabella.
Ravvedimento |
Sanzione |
16 giugno 2020 (acconto) |
16 dicembre 2020 (saldo) |
“Sprint” entro 14 gg |
15% |
0,1% per ogni giorno di ritardo fino al 30.06.2020 |
0,1% per ogni giorno di ritardo |
“Breve” entro 30 gg |
15% |
1,5% fino al 16.07.2020 |
1,5% fino al 15.01.2021 |
Entro 90 gg |
15% |
1,67% entro il 14.09.2020 |
1,67% entro il 16.03.2021 |
Oltre 90 gg ed entro un anno |
30% |
3,75% |
3,75% |
Entro due anni |
30% |
4,29% |
4,29% |
Oltre due anni dalla scadenza |
30% |
5% |
5% |
Come funzionano le riduzioni
Per i versamenti effettuati entro i quindici giorni dalla scadenza ordinaria, la sanzione può essere ridotta a 1/15 per ciascun giorno di ritardo. La sanzione base sulla quale applicare la riduzione prevista dalla lettera a) dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 (1/10) risulta essere pari all'1%. Entro i quattordici giorni successivi la scadenza, la regolarizzazione può avvenire con il versamento della sanzione pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo (ravvedimento “sprint”).
La sanzione inoltre:
- dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza, ed entro il trentesimo giorno, sale al 1,5% (ovvero 1/10 del 15%) (ravvedimento “breve”);
- vi è la riduzione ad 1/9 (del 15%) di cui alla lettera a-bis) in caso di regolarizzazione spontanea entro novanta giorni dalla scadenza (1,67%);
- la sanzione è ridotta a un 1/8 del minimo (30%), (3,75%), se il pagamento dell’imposta dovuta è effettuato oltre i novanta giorni dalla scadenza, ma entro un anno dall’omissione o dall’errore, o entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione (ravvedimento “lungo”).
Per effetto delle modifiche del D.L. 124/2019, è possibile effettuare la regolarizzazione spontanea con sanzione del 4,29% (1/7 del 30%) dell’imposta omessa, se il versamento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (entro due anni dalla scadenza).
La sanzione è infine pari al 5% (1/6 del 30%) dell’imposta omessa se il versamento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero oltre due anni dall’omissione o errore.
Il ravvedimento comporta il versamento dell’imposta, della sanzione ridotta, ma anche degli interessi dovuti per i giorni di ritardo calcolati al saggio legale. In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e indicati con lo stesso codice tributo.
Dott. Giuseppe Moschella
©RIPRODUZIONE RISERVATA