Qualora sia stata fatta un’errata valutazione, i soggetti che hanno presentato l’istanza per ottenere il contributo a fondo perduto, istituito dal Decreto Rilancio, potranno restituire le somme ricevute con i codici tributo pubblicati dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 37/E del 26 giugno 2020.
Il contributo a fondo perduto, disposto dall’articolo 25 del D.L. 34/2020, prevede l’invio di un’istanza entro il prossimo 13 agosto e, qualora il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse non oltre il 24 agosto 2020.
I dati forniti nell’istanza, oltre a quelli anagrafici, sono minimi e riguardano principalmente gli elementi utili a definire la percentuale di contributo a cui si ha diritto, in funzione dei ricavi o compensi dell’anno 2019 e la base di calcolo data, attraverso l’indicazione dell’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e dello stesso mese dello scorso anno.
Tuttavia, i beneficiari potrebbero accorgersi di aver commesso degli errori. Visto che l’intento dell’Agenzia delle Entrate è quello di procedere celermente al pagamento delle somme derivanti dalle istanze pervenute prima dei necessari controlli, è probabile che, in caso di errori riscontrati dai richiedenti, le somme erroneamente richieste siano già state accreditate sui loro conti correnti.
Le istanze presentate, in caso di errori, possono essere ritrasmesse. In tal caso, l’ultima istanza presentata sostituisce quelle precedenti.
Inoltre, il modello prevede la possibilità di rinuncia al contributo. In tal caso, la rinuncia ha effetto definitivo, pertanto l’invio di un’istanza con l’indicazione della rinuncia va presentata quando sono emersi elementi che escludono l’accesso al contributo.
Con la Risoluzione 37/E del 26 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato i codici tributo per la restituzione del contributo a seguito di rinuncia, con cui si potrà regolarizzarne l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi. Per quanto riguarda le sanzioni, può trovare applicazione l’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
Il versamento spontaneo del contributo indebitamente percepito potrà avvenire tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), utilizzando i seguenti codici tributo:
- “8077” denominato “Contributo a fondo perduto - Restituzione spontanea - CAPITALE - art. 25 Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34”;
- “8078” denominato “Contributo a fondo perduto - Restituzione spontanea - INTERESSI - art. 25 Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34”;
- “8079” denominato “Contributo a fondo perduto - Restituzione spontanea - SANZIONE - art. 25 Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34”.
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